Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5834 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5701/2016 proposto da:

P.P. e M.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE TUPINI 113, presso lo studio dell’Avvocato NICOLA CORBO,

rappresentati e difesi dall’Avvocato ALBERTO PANELLI;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’Avvocato MASSIMO LAURO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE PALMERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2634/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 20/02/2014, e, per quanto possa occorrere, avverso l’ordinanza

della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/7/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, accogliendo la domanda proposta da Autostrade per l’Italia s.p.a., il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 20 febbraio 2014, ha condannato M.S. e P.P. alla demolizione del capannone industriale sito in (OMISSIS), riportato in catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS);

che la Corte d’appello di Napoli, con ordinanza in data 21 luglio 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello ex art. 348-ter c.p.c., avendo rilevato che i motivi di gravame non appaiono avere una ragionevole probabilità di accoglimento;

che avverso la sentenza del Tribunale (e, per quanto occorra, avverso l’ordinanza della Corte d’appello) il M. e la P. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 19-23 febbraio 2016;

che l’intimata società Autostrade ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è – come eccepito dalla controricorrente – inammissibile per tardività;

che ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello;

che nella specie, a fronte della comunicazione dell’ordinanza avvenuta telematicamente il 21 luglio 2015, il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale è stato avviato alla notifica soltanto il 19 febbraio 2016, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente dal 21 luglio 2015;

che il termine previsto dall’art. 348-ter c.p.c., è da ritenersi applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, nei casi in cui questa risulti consentita (Cass., Sez. 3, 13 ottobre 2016, n. 20662);

che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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