Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5834 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 03/03/2020), n.5834

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28722/2018 proposto da:

E.I., elettivamente domiciliato in ROMA, V. MENGHINI

MARIO n. 21, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PORFILIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARA COSTAGLIOLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

21/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 21.8.2018 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso interposto da E.I., ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione internazionale in precedenza emanato dalla Commissione territoriale di Salerno, sezione di Campobasso.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto l’ E. affidandosi a cinque motivi:

Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato memoria di costituzione per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, articolato in due profili suscettibili tuttavia di unitaria trattazione, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3 e 14 e l’omesso esame di fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato la protezione sussidiaria senza considerare la condizione personale del richiedente e la situazione effettiva del Paese di provenienza.

La doglianza è infondata: come emerge dalla lettura del decreto impugnato, il Tribunale – a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente – ha considerato sia la condizione personale di quest’ultimo, sia la situazione interna della Nigeria, con particolare riferimento all’Edo State, dal quale l’ E. proviene. Il giudice di merito ha in particolare ritenuto che la storia riferita dal richiedente la protezione fosse vaga e facesse comunque riferimento ad un dissidio interno alla famiglia di origine legato alle scelte religiose dei vari membri di quest’ultima; ed ha inoltre dato atto che, dalle informazioni attinte tramite le fonti EASO, la situazione interna della Nigeria non evidenzia livelli di violenza indiscriminata idonei a giustificare la concessione della tutela sussidiaria invocata dal richiedente, ad eccezione delle zone di (OMISSIS), per le quali l’UNHCR ha disposto il divieto di rimpatrio dei richiedenti asilo. Poichè l’Edo State, dal quale l’ E. proviene, non è incluso nelle dette aree a rischio, il giudice di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Con il secondo motivo del ricorso il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente negato anche la protezione umanitaria, enfatizzando più il mancato radicamento nel territorio nazionale che non la vulnerabilità del richiedente, che avrebbe dovuto essere apprezzata solo con riferimento alla situazione esistente nel Paese di provenienza.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, sempre con riferimento alla mancata concessione della tutela umanitaria, la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, perchè il giudice di merito non avrebbe considerato il contratto di lavoro prodotto in atti del giudizio, dal quale emergerebbe la prova della piena integrazione dell’ E. nella società italiana.

Le due censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, non sono fondate. Il Tribunale ha condotto la valutazione della vulnerabilità del richiedente, ai fini della concessione della protezione umanitaria, tenendo conto delle sue condizioni personali e della situazione nel Paese di origine, adeguandosi agli insegnamenti di questa Corte: sul punto, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13079 del 15/05/2019 Rv. 654164, secondo cui “In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di vulnerabilità del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione”. Il richiedente non ha dedotto di versare in una condizione personale di vulnerabilità, nè lamenta; nei motivi in esame, la mancata considerazione, a tal proposito, di elementi della sua storia personale da parte del giudice di merito, al di fuori del solo elemento del contratto di lavoro, che non è di per sè sufficiente a dimostrare il radicamento del richiedente nel territorio e nella società italiana, in continuità con quanto affermato da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298, secondo cui “… il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale quale quello eventualmente presente nel Paese d’origine idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili” (cfr. in motivazione, pag. 7 e s.). Nè può essere ritenuto sufficiente il generico riferimento alla situazione del Paese di provenienza, poichè la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria non può prescindere dalla situazione particolare del singolo soggetto e non può quindi limitarsi al solo esame della condizione del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti ed in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (cfr. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 9304 del 03/04/2019, Rv. 653700).

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, perchè il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare manifestamente infondato il ricorso, con conseguente perdita, da parte dell’ E., del diritto di fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ed ingiustificata compressione del suo diritto di agire e difendersi in giudizio, riconosciuto dall’art. 24 Cost..

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, in relazione alla valutazione di manifesta infondatezza del ricorso, allegando che da quest’ultima sarebbe derivata la violazione degli artt. 3,4,35,10,24 e 113 Cost..

Le due censure, che per la loro connessione meritano una trattazione congiunta, sono inammissibili.

Si deve infatti ribadire che “La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3028 del 08/02/2018, Rv. 647941; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29228 del 06/12/2017, Rv. 646597).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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