Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5833 del 22/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 22/02/2022), n.5833
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27236-2020 proposto da:
PRESTMAR NAVAL SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE
FORNACI N. 38, presso lo studio dell’avvocato ELENA EUGENIA
RUGGIERO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MNRA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA
della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MASSIMO AIELLO;
– controricorrente –
per regolamento di competenza n. cronol. 8780/2020;
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA
FIECCONI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISIERO in persona del
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CARDINO ALBERTO che chiede che
codesta Suprema Corte voglia dichiarare la competenza del Tribunale
di Siracusa ovvero di quello di Ravenna, assumendo i provvedimenti
di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Prestmar Neval srl, con sede legale in (OMISSIS) (Romania) propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha declinato la propria competenza a favore del Tribunale di Ravenna (luogo dove è sorta l’obbligazione) o di Siracusa (luogo ove la società convenuta opposta ha sede legale), in thesi difettando evidenze della esistenza di una sede secondaria della società in Roma. Il giudizio attiene a un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto a MNRA srl di pagare fatture emesse da Prestmar s.r.l. in forza di un contratto di manutenzione navale, ove era stata formulata dall’opponente eccezione di incompetenza territoriale, accolta dal giudice. La società ricorrente assume che in base al D.L. n. 69 del 2013, art. 80, la competenza per le società aventi sede all’estero spetti al foro di Roma e che l’eccezione non sia stata correttamente sollevata facendo riferimento a tutti i fori alternativi.
2. La controparte MRA s.r.l. resiste con controricorso, denunciandone la inammissibilità per avere indicato per la prima volta, con il regolamento di competenza, la sussistenza della competenza di Roma in virtù del cd D.L. Destinazione Italia che assegna al Tribunale delle imprese la competenza a decidere su questioni che riguardano rapporti con società estere.
3. Il PM insta per il rigetto del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Il PM, con propria memoria, ha concluso per la conferma della pronuncia di incompetenza del Tribunale di Roma a favore di quella del Tribunale di Ravenna o Siracusa. A sostegno della pronuncia di rigetto, sostiene che l’ingiunta/opponente abbia esaustivamente contestato la competenza dell’adito Tribunale di Roma rilevando che detto foro non sarebbe quello dell’insorgenza o di esecuzione dell’obbligazione (art. 20 c.p.c.), né quello della sede del convenuto (art. 19 c.p.c.); quanto alla competenza in base al D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 80, ne esclude l’applicabilità sia ratione temporis (essendo norma abrogata al tempo dell’instaurazione del giudizio), sia ratione materiae, la lite vertendo sull’esecuzione di un contratto di manutenzione navale che, quand’anche concluso tra società, non rientra nell’area delle controversie societarie D.L. n. 145 del 2003, ex art. 3, di cui è competente il Tribunale delle imprese.
2. Tutto quanto sopra premesso, il ricorso deve essere rigettato, non risultando che la competenza sia radicabile presso il Tribunale di Roma, ove non sussiste alcuna sede secondaria dell’impresa creditrice, e ciò ex art. 1182 c.c., comma 3, in combinato disposto con l’art. 20 c.p.c.. Inoltre, come argomentato dal PM, la controversia non rientra ratione temporis tra quelle di cui al D.L. n. 69 del 2013, non convertito in legge, e dunque, non è in via residuale invocabile la speciale competenza del Tribunale delle imprese in ragione di una lite con impresa avente sede all’estero, né ha ad oggetto una lite tra soci appartenente per competenza funzionale al Tribunale delle imprese.
3. Conseguentemente, i criteri di collegamento attengono esclusivamente al luogo in cui l’obbligazione è sorta o deve essere eseguita.
4. Quanto alla completezza della eccezione sollevata dalla parte opponente, di cui è onerato l’eccipiente, va precisato che essa è stata sollevata dall’opponente contemplando ogni criterio di collegamento, sul rilievo che il foro di Roma non era quello ove l’obbligazione era sorta o doveva essere eseguita (ex art. 20 c.p.c.) e che detto foro non era quello della destinatae solutionis ex art. 1182 c.c., comma 3, e art. 20 c.p.c., posto che il credito si basa solamente su di una fattura commerciale contestata.
5. Ed invero, i fori alternativi risultano tutti considerati nell’eccezione, compreso quello di adempimento dell’obbligazione di pagamento, posto che la fattura non suffragata da altra scrittura deve essere ricondotta ai criteri dell’art. 1182 c.p.c., comma 4, per mancanza di predeterminazione convenzionale o giudiziale dell’obbligazione pecuniaria.
6. L’eccezione di incompetenza territoriale, quindi, risulta essere stata sollevata in conformità al principio secondo cui grava sul convenuto che eccepisce l’incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezioni in senso proprio) l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione (così Cass. 03/07/2018, n. 17311; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21989 del 30/07/2021).
7. Conclusivamente il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese in favore della resistente
PQM
La Corte rigetta il ricorso e, per l’effetto, dichiara la competenza del Tribunale di Ravenna o Siracusa; condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta – sotto sez. terza civile, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022