Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5833 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. I, 10/03/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 10/03/2010), n.5833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.C. (C.F. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in Roma,

via Andrea Doria 48, presso l’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che

li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

e

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Z.C., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in

Roma, via Andrea Doria 48, presso l’avvocato ABBATE FERDINANDO

EMILIO, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

06/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

27/10/2009 dal Consigliere Dott. DI PALMA Salvatore;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato RODA RANIERI, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che Z.C. e gli altri otto soggetti indicati in epigrafe, con ricorso del 18 luglio 2008, hanno impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 6 giugno 2007, con il quale la Corte d’appello, pronunciando anche sul ricorso della Z. e degli altri – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Presidente del Consiglio dei ministri – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilita’ o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 4.000,00 a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi dalla data del decreto, nonche’ la somma di Euro 3.000,00 a titolo di spese del giudizio;

che resiste, con controricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha anche proposto ricorso incidentale fondato su tre motivi, ai quali resistono, con controricorso, i ricorrenti principali;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 2006, era fondata sui seguenti fatti:

a) la Z. e gli altri, dipendenti del Ministero della giustizia ed aspiranti all’inquadramento in una superiore qualifica funzionale, avevano proposto – con ricorso del maggio 1997 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio;

b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 5 ottobre 2004;

che la Corte d’Appello di Roma, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver ritenuto il caso abbastanza semplice ed aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in poco piu’ di quattro anni ed ha liquidato equitativamente, a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale, la somma di Euro 4.000,00 per ciascuno dei ricorrenti, considerata modesta la pretesa fatta valere e, dunque, modesto il corrispondente patema d’animo – che il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati per gruppi di questioni -, i ricorrenti principali denunciano come illegittimi:

a) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte; Europea dei diritti dell’uomo;

b) la violazione dei minimi tariffari forensi nella liquidazione delle spese di giudizio di merito;

che il ricorso principale merita accoglimento nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, la censura sub a) e’ fondata, perche’ questa Corte ha gia’ ripetutamente affermato che, nella liquidazione del danno non patrimoniale per l’irragionevole durata del processo, l’ambito della valutazione affidato al giudice del merito e’ segnato dal rispetto della CEDU, per come essa vive nelle decisioni della Corte EDU concernenti casi simili a quelli portati all’esame del Giudice nazionale, il quale deve tener conto dei criteri al riguardo applicati da detta Corte (che liquida circa mille/00 Euro d’indennizzo per ogni anno preso in considerazione), ma nondimeno conserva un margine di valutazione che gli consente di discostarsi dalle liquidazioni effettuate dalla stessa Corte, in relazione alla natura ed alle caratteristiche di ogni singola controversia, purche’ provveda a motivare adeguatamente le ragioni di tale eventuale scostamento (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 24356 del 2006);

che, sempre in riferimento alla censura sub a, i Giudici a quibus si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni, e soprattutto non hanno considerato l’ulteriore eccedenza di cinque mesi di irragionevole ritardo del processo presupposto;

che la censura sub b) e’ assorbita;

che il ricorso incidentale non merita accoglimento;

che, con i primi due motivi, il ricorrente incidentale critica il decreto impugnato, anche sotto il profilo dell’omessa motivazione, sostenendo che le controversie promosse da un dipendente pubblico – quali le parti ricorrenti – i cui compiti comportano la partecipazione all’esercizio di pubblici poteri ed alla salvaguardia degli interessi dello Stato e delle altre pubbliche autorita’;

che tali motivi sono infondati, sia perche’, quanto al profilo della denunciata omissione di motivazione, la sollevata questione – rivestendo natura di questione preliminare di merito – puo’ dirsi implicitamente decisa dai Giudici a quibus in senso favorevole ai ricorrenti, sia perche’, quanto al profilo di merito, la stessa questione e’ gia’ stata piu’ volte decisa da questa Corte nel senso che il diritto all’equa riparazione per le conseguenze dell’irragionevole durata del processo, riconosciuto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e’ pienamente configurabile anche con riferimento alle controversie relative al rapporto di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti i cui compiti comportano l’esercizio di pubblici poteri ovvero la tutela di interessi generali (magistrati, avvocati dello Stato, appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia di Stato), essendo indubbio che l’opzione del legislatore di lasciare tali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non ha comportato alcuna scelta di sottrarre quei processi all’applicazione dell’art. 111 Cost., comma 2, il quale assicura a tutte le parti, e quindi anche ai funzionari e dipendenti dello Stato che attraverso i loro atti ne esprimono la potesta’ di imperio, che la loro posizione sia valutata equamente ed in un termine ragionevole (cfr., ex plurimis e fra le ultime, l’ordinanza n. 1520 del 2008);

che, con il terzo motivo, il ricorrente incidentale critica ancora il decreto impugnato, sostenendo che i Giudici a quibus non avrebbero tenuto conto – quantomeno ai fini della quantificazione dell’indennizzo – della decisiva circostanza, dedotta nel giudizio di merito, secondo la quale i ricorrenti erano pienamente consapevoli della manifesta infondatezza del ricorso proposto al T.a.r. del Lazio, ed avrebbero omesso ogni motivazione al riguardo;

che tale motivo e’ infondato, perche’ anche in questo caso, trattandosi evidentemente di questione preliminare di merito, i Giudici a quibus – contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente incidentale – l’hanno respinta con motivazione implicita, con la conseguenza che resta cosi’ esclusa in limine la sussistenza della denunciata censura di omessa motivazione, potendosi aggiungere che, in ogni caso, il ricorrente incidentale non ha neppure dedotto che il giudizio presupposto e’ stato promosso con abuso del processo e, dunque, in modo “temerario” (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 7139 del 2006);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, nella specie, sussiste il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, perche’ il processo presupposto e’ iniziato nel maggio 1997 e si e’ concluso nell’ottobre 2004, sicche’, fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, il periodo eccedente va determinato in quattro e cinque mesi circa;

che, in conformita’ ai criteri per la liquidazione equitativa dell’indennizzo, elaborati e normalmente seguiti da questa Corte in analoghe fattispecie – Euro 750,00 per i primi tre anni di eccessiva durata ed Euro 1.000,00 per ogni anno successivo – si ritiene equo liquidare, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di Euro 4.500,00 per i quattro anni e cinque mesi di irragionevole protrazione del processo presupposto de quo, oltre gli interessi dalla domanda;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4^, e B, par. 1^, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.772,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 1.002,00 (Euro 378,00 + Euro 78,00 per ciascuna delle altre otto parti) per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la meta’ in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Presidente del Consiglio dei ministri a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 4.500,00, oltre agli interessi dalla domanda, condannandolo altresi’ al rimborso, in favore delle parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.772,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 1.002,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Giovanbattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisine antistatari, e, per il giudizio di legittimita’, nella meta’ dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosene antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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