Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5832 del 13/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5832 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 8133-2011 proposto da:
CHIANUCCI LAURA CHNLRA56H58A390Y, FERRINI CARLA
FRRCRL51L45L123K, SUCCI PAOLA SCCPLA54D53C774F,
FRAMBOAS MARIA ELISABETTA FRMLBT56L43D7862,
GIANNINI IVANA GNNVNI52L53F592E, MARINI MARIA
GRAZIA MRNNGR57A53G5333, ANDREINI PAOLO
NDRPLA50H17I991G,

MARTINI

EMILIA

MRTMLE46D51A851Q,

MAMBRINI

LORETTA

MMBLTT58T64C745E, VANNINI VERA VNNVRE52C47A390F,
GNUCCOLI CLARA GNCCLR51P53D077J, ATENEI MARIA PIA
TNAMRP55B46D077Y, ARMI LUISA RMALSU50M63C407G,
FOCACCI GIUSEPPE FCCGPP43E22G879V, GRASSELLINI
ROSANNA GRSRNN51B53E463Q, ARETINI LAURA
RTNLRA61P50D077P, TANGANELLI ANGIOLA
TNGNGL53T5TC319R, CITERNESI RITA CTRRTI51M66A390L,

Data pubblicazione: 13/03/2014

ROSSELLI FRANCA RSLFNC53C66G879W, elettivamente
domiciliati in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO
1/B, presso lo Studio Legale e Societario NASO & PARTNERS,
rappresentati e difesi dall’avvocato BRILLI FIAMMETTA, giusti
mandati a margine del ricorso ed in calce allo stesso;

contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1106/2010 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE del 17.9.2010, depositata il 21/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/02/2014 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO.

Ric. 2011 n. 08133 sez. ML – ud. 04-02-2014
-2-

– ricorrenti –

1. La controversia in esame è stata proposta da 19 dipendenti del Ministero
dell’istruzione, dell’università e ricerca, che venne inquadrato nel profilo
professionale D2 -Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)- a
decorrere dal 1 settembre 2000.
2. Tale profilo fu introdotto dall’art. 34 del CCNL 26 maggio 1999 – comparto
Scuola personale non dirigenti che istituì, con decorrenza appunto 1 settembre
2000, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, “il
profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado…” (profilo descritto nell’annessa tabella
A e con inquadramento in Area D/2).
3. Per l’accesso al profilo professionale del DSGA il contratto collettivo richiede
il diploma di laurea (tabella B), ma, “in sede di prima applicazione” (in
coerenza con la soppressione del profilo di responsabile amministrativo), anche
in deroga all’obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un’area
all’altra (nella specie da C a D) contemplato dall’art. 32, si previde l’accesso al
detto profilo del personale con profilo professionale di responsabile
amministrativo in servizio nell’anno scolastico 1999-2000, previa frequenza di
apposito corso di formazione con valutazione finale, eventualmente sostituibile
con “percorsi formativi abbreviati” per il personale che abbia maturato
un’esperienza professionale di una determinata durata.
4. Il trattamento retributivo del personale inquadrato nel profilo di DSGA “in
sede di prima applicazione”, venne disciplinato dall’art. 8 CCNL 15/3/2001 secondo biennio economico 2000 – 2001 del personale del comparto Scuola. La
disposizione contrattuale collettiva lo determinò in questi termini: stipendio
iniziale del profilo di provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione
stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori
e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo + una
retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in
godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ‘ad personam’ nonché del
rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di
provenienza). Si stabilì, infine, che la retribuzione così determinata venisse
“utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di
ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di
direttore amministrativo delle accademie e conservatori”. Quindi, venne
adottato il criterio della cosiddetta “temporizzazione”, che consiste nel
convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità
spendibile ai fini dell’inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva.
La disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore
amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a parametro
degli aspetti economici di quello di nuova creazione.

i

Ordinanza

2

5. (Per completezza va ricordato che, in seguito, l’art. 87 del CCNL 24 luglio
2003 – Comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo
biennio economico 2002/2003 – dispose che, a decorrere dall’1.1.2003 ai
DSGA destinatari dell’incremento retributivo previsto dell’art. 8, comma 1, del
CCNL 15 marzo 2001 sarebbe stato attribuito un incremento retributivo pari al
30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore
amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione
iniziale del responsabile amministrativo alla data dell’i settembre 2000,
dichiarando che, per effetto di tale disposizione, “si realizza il completamento
dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo di
responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle
accademie e conservatori”).
6. Parte ricorrente sostiene che l’amministrazione non avrebbe applicato
correttamente la normativa di riferimento o perché la stessa non è realmente
derogatoria del principio generale di riconoscimento dell’anzianità effettiva, o
perché è stata superata dalla riaffermazione della vigenza e applicabilità della
regola generale, oppure perché tali disposizioni della contrattazione collettiva
sono in contrasto con principi e norme inderogabili.
7. L’amministrazione si è difesa con controricorso notificato nei termini.
8. Tutte queste censure sono state più volte esaminate da questa Corte e ritenute
prive di fondamento. In particolare, si segnalano le decisioni n. 4885 e n.
24431 del 2010; e le decisioni n. 4141 e n. 6372 del 2011 (dalle quali sono
tratti i richiami che seguiranno).
9. Il ricorso in esame “non offre elementi per mutare orientamento” (art. 360-bis,
cpc).
10.In tutte le decisioni su richiamate si è sempre costantemente affermato che
dalla contrattazione collettiva emerge “chiaramente l’intento delle parti
stipulanti di riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo “in sede di prima
applicazione” e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola
dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura
concorsuale, un trattamento economico differenziato e ed inferiore rispetto a
quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regole generali in tema di
riconoscimento dell’anzianità di servizio, regole che sono invece applicabili ai
dipendenti che conseguono lo stesso l’inquadramento in base alle regole
ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva). La finalità è quella, manifesta,
di limitare l’onere finanziario dell’amministrazione correlato ad una
“promozione” di massa pressoché automatica (mero giudizio di idoneità
all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali)”.
11.Esaminando le numerose censure proposte, si è dettagliatamente spiegato
perché l’art 8 del cali del 2001 costituisce una ‘norma speciale’ che regola un
vicenda peculiare e deroga, per le ragioni su indicate, la regola generale che
prevede il computo dell’intera anzianità di servizio in caso di inquadramento in
qualifica superiore.

3

12.Si è poi spiegato perché la particolare disciplina dettata dall’art. 8 non può dirsi
superata dalla disciplina introdotta dal contratto collettivo del 2003.
13.Infine, si è escluso che la disposizione del contratto collettivo del 2001
contrasti con principi o norme inderogabili. In proposito si è affermato: “I
contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il
regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia ‘erga omnes’,
rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale:
di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato
giurisdizionale sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio
di parità di trattamento (vedi Cass., sez. un., 17 maggio 1996, n. 4570 e 29
maggio 1993, n. 6030), dovendosi escludere che siano ipotizzabili contrasti
con la regola posta dal d.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 – norma che impone,
appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di
trattamento economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal
contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n. 5726; 18
giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676, Cass., sez. un., 7 luglio
2010, n. 16038). Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano
manifestamente prive di fondamento le argomentazioni relative alla mancanza
di valide giustificazioni per negare l’incidenza della reale anzianità di servizio,
pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai
DSGA dal 1 settembre 2000; alla disparità di trattamento con le altre categorie
di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo professionale
di DSGA nel periodo successivo alla “prima applicazione” di cui all’art. 34
CCNL del 1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti
inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il
riconoscimento dell’anzianità effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti
dell’amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit.)”.
14.Ai sensi dell’art. 360-bis, cpc, il ricorso deve, quindi, essere rigettato
perché non offre elementi per mutare l’orientamento sintetizzato nel
seguente principio di diritto: “La specifica norma di cui all’art. 8 del
CCNL 9 marzo 2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001
del personale del comparto scuola- regola il trattamento economico
spettante dal 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato nel profilo
professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) in
sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26
maggio 1999, escludendo che operi, per detto personale, la regola generale,
più favorevole, in tema di computo dell’intera anzianità di servizio
maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che sia
configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il contratto
collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del
rispetto del principio di parità di trattamento”.

15.Le spese, per legge, devono essere poste a carico della parte che perde il
giudizio e liquidate in favore del Ministero che ha depositato controricorso
depositato nei termini.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione al Ministero
controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.000,00
(cinquemila) euro per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito ed
accessori.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile del 4
febbraio 2014.

PQM

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