Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5832 del 03/03/2020
Cassazione civile sez. trib., 03/03/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 03/03/2020), n.5832
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
s1 ricorso 25753-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona dei Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EURORAME SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 129/2011 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,
depositata il 08/11/2011;
adita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.
Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria
regionale della Sicilia n. 124/29/11 depositata l’8.11.2011.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2
ottobre 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.
Fatto
RILEVATO
Che:
– La commissione tributaria provinciale di Palermo accoglieva il ricorso proposto da Eurorame srl avverso provvedimento di recupero della somma di Euro 41.316,55 per IVA indebitamente utilizzata per rimborso relativo all’anno 2001, ritenendo che l’utilizzo della somma indicata sia stato conforme alle regole, essendo serviti i fondi in questione a pagare la realizzazione di un opificio e del suo arredo.
– Gravata di appello da parte dell’Agenzia delle Entrate, nel contraddittorio tra le parti, tale sentenza veniva confermata dalla commissione tributaria regionale della Sicilia con la seguente motivazione: “..il finanziamento pubblico per la realizzazione di un fabbricato è previsto dalla normativa riguardante la industrializzazione del Mezzogiorno…i lavori in questione sono stati realizzati in base al progetto della costruzione e gli stessi lavori sono stati realizzati nei tempi previsti…l’avviso di accertamento si appalesa pertanto illegittimo perchè privo di chiare motivazioni”.
– Per la cassazione della predetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a tre motivi.
– Parte intimata non si è costituita.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– Il ricorso consta di tre motivi che recano: 1) “Omessa insufficiente o contraddittorio motivazione su un punto decisivo della controversia, secondo quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; 2) “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nonchè all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”: 3) “Nullità della sentenza per error in procedendo con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.
Premesso che il contenzioso trae origine da una verifica della Guardia di Finanza effettuata su delega della competente Procura della Repubblica, con la quale veniva accertata la mancata sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive della società intimata a percepire i finanziamenti pubblici, nonchè la emissione di fatture per operazioni inesistenti al solo scopo di fare come reali i costi sostenuti, il collegio osserva preliminarmente che il ricorso non risulta notificato e pertanto va dichiarato inammissibile avuto riguardo alla mancata ripresa del processo notificatorio ad opera della Agenzia ricorrente.
L’esito del giudizio comporta che nessuna pronuncia debba rendersi in punto spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020