Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5831 del 22/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022, (ud. 11/02/2022, dep. 22/02/2022), n.5831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23518-2020 proposto da:

G.G. e C.C., rappresentati e difesi

dall’avv. ANDREA TILOTTA e domiciliati presso la cancelleria della

Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

T.M., V.G., VILLA FIORITA SNC, (OMISSIS) e

(OMISSIS) SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 529/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 04/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 25.10.2007 G.G. e C.C. evocavano in giudizio T.M. innanzi il Tribunale di Trapani, invocando la riduzione del corrispettivo pattuito per la compravendita di un immobile, a cagione dei vizi riscontrati sullo stesso, e la condanna della convenuta, venditrice, al risarcimento del danno.

Nella resistenza della T., il Tribunale, con sentenza n. 1051/2014, accoglieva in parte la domanda, riducendo il prezzo della compravendita di Euro 15.600 (importo pari al 10% del corrispettivo pattuito contrattualmente).

Interponeva appello principale avverso detta decisione la T.. Si costituivano in seconde cure il G. e la C., resistendo al gravame e spiegando appello incidentale, dolendosi dell’accoglimento solo parziale della domanda di riduzione del prezzo e della mancata pronuncia sulla domanda risarcitoria.

Con la sentenza impugnata, n. 529/2020, la Corte di Appello di Palermo accoglieva l’impugnazione principale, ritenendo che gli acquirenti avessero contestato l’esistenza dei vizi della cosa venduta oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 1495 c.c..

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione G.G. e C.C., affidandosi ad un solo motivo.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha accolto l’appello proposto da T.M. avverso la decisione di prime cure, con la quale il Tribunale di Trapani l’aveva condannata a restituire a G.G. e C.C. la somma di Euro 15.600, corrispondente al minor valore del bene immobile oggetto di compravendita tra le parti, in relazione al quale il primo giudice aveva ravvisato l’esistenza di vizi occultati dalla venditrice. La Corte distrettuale, in accoglimento del gravame interposto da quest’ultima, ha invece ritenuto che gli originari attori, acquirenti dell’immobile oggetto di causa, avessero avuto consapevolezza dell’esistenza dei vizi incidenti sull’immobile, al più tardi, nel gennaio 2007, ma li avessero poi denunciati soltanto nel maggio successivo, e dunque dopo la scadenza del termine di decadenza di cui all’art. 1495 c.c..

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione G.G. e C.C., affidandosi a due motivi. Con il primo di essi, lamentano la violazione dell’art. 1495 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare che, in base alla previsione di cui all’art. 1495 c.c., comma 2, la denuncia del vizio non è richiesta se il venditore lo ha occultato.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano invece la violazione degli artt. 1494,1223,1226 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., perché la Corte palermitana avrebbe dovuto ritenere la venditrice responsabile del danno cagionato agli acquirenti dal vizio incidente sull’immobile compravenduto.

Le due censure, che sono suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Va in proposito ribadito il principio secondo cui “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all’art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta”

(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11046 del 27/05/2016, Rv. 640058; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6169 del 16/03/2011, Rv. 616884; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5732 del 10/03/2011, Rv. 617171; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9515 del 06/05/2005, Rv. 582652). Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha ritenuto, all’esito di un apprezzamento di fatto non utilmente censurabile in questa sede, che i compratori avessero avuto piena consapevolezza del vizio incidente sull’immobile da loro acquistato nel gennaio 2007 e che lo avessero denunciato per la prima volta solo nel maggio 2007, e dunque oltre il termine decadenziale di cui all’art. 1495 c.c. Ha anche aggiunto che la deduzione dei predetti acquirenti, odierni ricorrenti, secondo cui essi avrebbero denunciato il vizio per le vie brevi subito dopo la scoperta, è rimasta priva di riscontro (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata)”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

Non risultano depositate memorie in prossimità dell’adunanza camerale.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 11 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

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