Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5831 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 03/03/2020), n.5831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3439-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EURORAME SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA

80, presso lo stadio dell’avvocato FRANCESCA RINAURO, rappresentato

e difeso dall’avvocato SALVATORE ALAGNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza N. 148/2010 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 16/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Sicilia n. 148/29/2010, depositata il 16.12.2010,

non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

ottobre 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.

Fatto

RILEVATO

Che:

– L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso avverso sentenza con cui la commissione tributaria provinciale di Agrigento aveva accolto il ricorso proposto da Eurorame srl avverso avviso di accertamento per IVA anno 1999, atto originato dalla verifica effettuata dalla Guardia di Finanza su delega della competente Procura della Repubblica nell’ambito di indagini, all’interno di un procedimento penale, dirette a verificare l’esistenza delle condizioni per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di finanziamenti ricevuti dalla società, lo stato dei lavori, l’acquisto di beni strumentali e

l’eventuale produttività dell’azienda: in particolare i verificatori rilevavano come le attività poste in essere dalla società fossero riconducibili ad operazioni inesistenti e ciò al fine di far risultare costi delle forniture più elevati, rispetto a quelli effettivi, per l’ottenimento di maggiori finanziamenti pubblici, con la conseguenza che, all’esito delle indagini, l’ufficio contestava l’indebito utilizzo di operazioni inesistenti per una imposta di Euro 480.000,00 e provvedeva quindi al recupero del rimborso già erogato di pari importo. La CTP -nel contraddittorio tra le parti-annullava l’avviso di accertamento per decadenza dei termini di accertamento. Appellata tale sentenza dalla Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale della Sicilia pronunciava -in contraddittorio tra le parti- sentenza con cui confermava la sentenza di prime cure.

– Per la cassazione di detta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la Eurorame srl.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Il ricorso consta di un unico motivo che denuncia “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 e della L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 10 (legge finanziaria 2003) – Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 “.

– La CTR -sulla premessa che il termine D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 57, per la notifica degli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti è decadenziale e che, per l’anno d’imposta 1999, era destinato a maturare il 31.12.2004-rilevava che la proroga di due anni del termine suddetto è applicabile (L. n. 289 del 2002, ex art. 10) solo nei confronti dei contribuenti che non si sono avvalsi della normativa ivi prevista in tema di definizione automatica per gli anni di imposta 1997/2001 (condono tombale), mentre nella specie, pur essendosi la società avvalsa del condono, i termini non potevano tuttavia essere prorogati non rientrando tra le infrazioni condonabili quella per cui è causa e cioè il recupero di rimborso IVA conseguente all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Il ricorso non può accogliersi.

– La sentenza impugnata ha rigettato l’appello sul rilievo che la proroga di due anni del termine di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, si applica – L. n. 289 del 2002, ex art. 10, in virtù della espressa deroga alle disposizioni della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3 – soltanto nei confronti dei contribuenti che non si sono avvalsi (avendo escluso la CTR che fosse il caso della società contribuente) delle disposizioni portate dalla L. n. 289 cit., artt. 7-9.

– Ciò premesso, osserva il collegio che il ricorso non coglie la ratio decidendi della sentenza: non è dato, infatti, rinvenire nell’unico motivo di ricorso la esplicita e specifica indicazione delle ragioni, in base alle quali è dedotta la erroneità della sentenza mediante la necessaria puntuale individuazione dei punti della decisione cui quelle ragioni si riferiscono. Conseguentemente non è dato intendere -alla luce del motivo così come articolato da parte ricorrente- se la proroga (che forma la ratio decidendi della controversia) si applica o meno nella fattispecie. A ciò aggiungasi che il ricorso è privo di autosufficienza con riguardo a tale decisivo profilo avente ad oggetto il ricorso della società contribuente al condono di cui alla L. n. 289 del 2002.

– Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 7.500,00 oltre spese forfettarie al 15%, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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