Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5830 del 13/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5830 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 4644-2012 proposto da:
SIVIGLIA SEBASTIANO SVGSST73C29G277Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso
lo studio degli avvocati VIGLIONE GIANCARLO e PUGLISI
MARAJA SERGIO, che lo rappresentano e difendono, giusta
mandato a margine del ricorso;

– ricorrente contro
A.S. ROMA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo
studio dell’avvocato CONTE ANTONIO, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controficorrente –

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Data pubblicazione: 13/03/2014

avverso la sentenza n. 4002/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 6.5.2011, depositata il 28/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito per il ricorrente gli Avvocati Giancarlo Viglione e Puglisi Maraja

ricorso e depositano copia verbale del comitato esecutivo A.S. Roma
SpA;
udito per la controricorrente l’Avvocato Zuena Eleuterio (per delega
verbale art. 14 L. 247/12 dell’avv. Conte Antonio), che si riporta agli
scritti ed insiste per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 04644 sez. ML – ud. 30-01-2014
-2-

Sergio che si riportano alla memoria, insistono per l’accoglimento del

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 30
gennaio 2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione
redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La A.S. Roma s.p.a. proponeva opposizione avverso il decreto

euro 516.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, in favore
di Siviglia Sebastiano a titolo di indennità di trasferimento di quest’ultimo
alla A.S. Parma.
Il Tribunale adito rigettava l’opposizione.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 29 giugno 2011, in
parziale accoglimento del gravame proposto dalla A.S. Roma s.p.a.,
revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il Siviglia alla
restituzione della somma di euro 664.198,85 ricevuta in esecuzione del
decreto ingiuntivo e della sentenza appellata.
La Corte di merito, ritenuto infondato il motivo di appello relativo alla
asserita competenza del Collegio Arbitrale, rilevava la nullità del patto
sottoscritto dal Siviglia e dal Direttore Sportivo della società in quanto: a)
nel giudizio in cui è in contestazione l’applicazione o l’esecuzione di un
atto o contratto la cui validità costituisce elemento costitutivo della
domanda il giudice può rilevare, in qualsiasi stato e grado del giudizio ed
indipendentemente dalla attività assertiva delle parti, la eventuale nullità
dell’atto stesso ai sensi dell’art. 1421 c.c.; b) la scrittura stipulata in data
30.6.2002 dalle parti era da considerare un accordo aggiuntivo
all’originario contratto di lavoro perché prevedente un ulteriore compenso
al Siviglia per il suo trasferimento; c) che detto patto era nullo per
violazione del disposto degli artt. 4 e 12 della legge n. 91 del 1981 perchè
non stipulato in conformità al contratto tipo previsto dagli accordi
collettivi con le Associazioni di categoria e redatto su appositi moduli

ingiuntivo con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di

forniti dalla Lega di competenza ( art. 93 della Norme Organizzative
Interne della F.G.C.I., cd. NOIF ed art. 2 accordo collettivo tra Lega
Nazionale Professionisti — L.N.P. — e Associazione Nazionale Italiana
Calciatori) e da depositare presso la federazione sportiva nazionale per
l’approvazione. La Corte precisava che la sanzione di nullità prevista dal

che imponeva la forma scritta, ma si estendeva alla mancata adozione del
contratto tipo e della complessa fattispecie a formazione progressiva
prevista onde rendere possibili i controlli della Federazione su tutte le
esposizioni finanziarie delle società.
Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso il Siviglia affidato a
due motivi.
L’A.S. Roma s.p.a. resiste con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 94 comma 2° delle norme NOIF che espressamente contempla
che, in casi analoghi al quello di cui si controverte ( cioè in presenza di
accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi, indennità e
quant’altro, in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni
contrattuali e con ogni altra disposizione federale) il calciatore possa agire
avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria a tutela del proprio diritto
economico, senza essere tenuto al rispetto del vincolo arbitrale di cui allo
Statuto della stessa FGCI. Si osserva che tale principio normativo
andrebbe a legittimare espressamente quegli accordi tra società e tesserati
in contrasto con le norme federali, quindi non redatti nel rispetto delle
formalità imposte dalla norma. Nel caso in esame, a fondamento
dell’originario decreto ingiuntivo ottenuto dal Siviglia vi era proprio la
scrittura privata del 30.6.2002 redatta dalla società e dal tesserato in
violazione delle norme regolamentari ma che legittimava, ai sensi del
menzionato art. 94, il calciatore ad adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria

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citato art. 4 L. n. 91/89 non era limitata alla violazione della disposizione

per ottenere il riconoscimento del proprio diritto di credito verso la
società.
Viene, altresì, evidenziato che la fattispecie de quo è diversa da quelle
richiamate dalla Corte di merito a sostegno della propria motivazione e
concernenti la costituzione di un rapporto di prestazione sportiva a titolo

informale pattuizione di “compensi , premi ed indennità” relativi al ad un
rapporto di lavoro sportivo già formalmente e regolarmente costituito
secondo gli schemi previsti dalla norma. Tali informali pattuizioni non
sono colpite da nullità ma potrebbero essere rilevanti sotto un profilo
disciplinare-sportivo con loro sanzionabilità attraverso squalifiche,
ammende e/o penalizzazioni in classifica, aspetti questi del tutto autonomi
che non varrebbero in ogni caso a scalfire la validità dell’originario patto
sottoscritto da calciatore e società sotto il profilo civilistico-ordinario che
rileva nella presente vicenda.
Il motivo è infondato.
Il giudice di appello ha, infatti, applicato il principio più volte affermato
da questa Corte secondo cui nella disciplina di settore posta dagli artt. 4 e
12 della legge 23 marzo 1981 n. 91 per la regolamentazione dei rapporti
nell’ordinamento sportivo sono affetti da nullità i contratti – aventi ad
oggetto non solo l’assunzione di un giocatore, ma anche eventuali patti
aggiunti – ove stipulati in modo non conforme al contratto tipo, atteso che

pur in mancanza di un’espressa previsione in tal senso da parte degli

accordi collettivi (e segnatamente dall’art. 5 dell’accordo collettivo F.I.G.C.
e A.I.C.) – la mancata osservanza della forma è sanzionata con l’invalidità
del rapporto direttamente dall’art. 4 citato. Tale sanzione di nullità – che
persegue la finalità di assicurare un immediato ed effettivo controllo del
contratto da parte della Federazione italiana gioco calcio (F.I.G.C.) – può
anche essere rilevata d’ufficio dal giudice ( Cass. n. 1855 del 04/03/1999;

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oneroso tra atleta e società, mentre nel caso in esame si verte solo sulla

Cass. n. 8996 del 05/07/2000; vedi anche: Cass. n. 11462 del 12 ottobre
1999 che precisa come eventuali patti aggiunti — ove non conformi al
contratto tipo e non depositati presso la federazione sportiva nazionale
per l’approvazione, ai sensi dell’art. 12 L. n.91/1981 — siano inefficaci;
Cass. n. 3545 del 23 febbraio 2004 in motivazione anche se con

sportivo, in cui si ribadisce la nullità prevista dall’art. 4 della legge n. 91 del
1981, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti
evidenziandosi che detta norma, in ragione del suo oggetto, costituito dal
contratto di prestazione sportiva tra società e sportivo professionista,
preveda per tale contratto specifici requisiti formali -forma scritta a pena
di nullità- e di contenuto – necessaria conformità ad un contratto tipo,
assicurata, ex art. 1339 c.c., dall’automatico inserimento delle clausole del
contratto tipo, in luogo di quelle peggiorative).
Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell’art. 345 c.p.c.
per avere la Corte di merito ritenuto ammissibile l’eccezione di nullità
dell’originario riconoscimento di debito sottoscritto fra le parti il 30.6.2002
sollevata per la prima volta in appello, così introducendo un tema
d’indagine del tutto nuovo.
Il motivo è inammissibile in quanto non tiene conto della motivazione
addotta sul punto dalla Corte di merito che ha applicato, peraltro, il
consolidato orientamento di legittimità secondo cui la nullità (o
l’inesistenza) di un contratto possono essere rilevate d’ufficio, anche per la
prima volta in sede di gravame, ex art. 1421 cod. civ., ove siano in
contestazione l’applicazione o l’esecuzione di un contratto la cui validità
rappresenti un elemento costitutivo della pretesa, nel qual caso il giudice è
tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente
dall’attività assertiva delle parti, l’eventuale nullità del contratto stesso in
quanto ostativa all’accoglimento della domanda per difetto di una delle sue

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riferimento alla diversa fattispecie del contratto di trasferimento di uno

condizioni (Cass. n. 16621 del 19/06/2008;

Cass. n. 15561 del

11/08/2004; Cass. n. 2637 del 21/02/2003; Cass. n. 2772 del
14/03/1998).
Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del
ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5.”

unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. con la quale si
ribadisce quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso sottolineandosi
che la fattispecie sarebbe regolata dall’art. 94, co. 2°, NOIF in quanto con
la scrittura privata sottoscritta il 30.6.2002 conteneva non la pattuizione di
un premio o modifiche di pattuizioni precedenti bensì un incenitvo
all’esodo cioè il riconoscimento di un importo che intendeva risarcire il
calciatore del pregiudizio che avrebbe subito nel passare ad un club di
fascia inferiore con conseguenti minori possibilità di carriera e di visibilità.
Orbene, ritiene il Collegio che le argomentazioni contenute nella memoria
non scalfiscono le ragioni esposte nella relazione sopra riportata. Peraltro,
va rilevato che il ricorrente non ha neppure trascritto in contenuto della
scrittura privata del 30.6.2002 né precisato dove e quando la stessa sia stata
prodotta nel corso del giudizio di merito, ciò in palese violazione del
principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione.
Il contenuto e le conclusioni della riportata relazione sono, dunque,
condivisibili e il Collegio ritiene di rigettare il ricorso.
Il diverso esito dei gradi di merito e la particolare natura della materia
trattata inducono a compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 11 30 gennaio 2014

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Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,

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