Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5830 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. I, 10/03/2010, (ud. 14/10/2009, dep. 10/03/2010), n.5830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GAVORRANO 12 SC. B INT. 4, presso l’avvocato

GIANNARINI MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCA LUCIO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., C.G.;

– intimati –

e sul ricorso n. 27404/2004 proposto da:

C.A. (c.f. (OMISSIS)), C.G. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO

VII 396, presso l’avvocato GIUFFRIDA ANTONIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato BARRECA CARMELO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n, 846/2003 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 16/09/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

14/10/2009 dal Consigliere Dott. DI PALMA Salvatore;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

CARMELO BARRECA che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso, previa riunione, per

l’inammissibilità ex art. 372 c.p.c.; per il rigetto del ricorso

principale; inammissibile o assorbito quello incidentale, con

condanna di parte ricorrente principale al rimborso delle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con citazione del 3 maggio 1997, i fratelli A. e C. G. convennero dinanzi al Tribunale di Catania altro fratello, C.S., opponendosi al precetto loro notificato da quest’ultimo – recante l’intimazione di pagamento della somma di L. 814.314.336 sulla base del lodo arbitrale in data (OMISSIS), dichiarato esecutivo – e chiedendo che il Tribunale adito accertasse l’inesistenza del titolo esecutivo e dichiarasse la nullità del lodo.

Al riguardo, gli attori esposero, tra l’altro, che:

a) con il predetto lodo arbitrale del (OMISSIS), reso tra le parti quali soci della s.n.c. “Tecnolegno di Cuscona G. e fratelli”, erano stati statuiti: l’illegittimità della chiusura dell’agenzia di (OMISSIS) ed il valore dei beni di tale agenzia, pari a L. 55.000.000, la determinazione delle quote spettanti a ciascuno dei fratelli e, in particolare, quella spettante a C.S., pari a L. 302.232.000;

b) detto lodo, in quanto emesso all’esito di arbitrato irrituale, non poteva qualificarsi come titolo esecutivo, ancorchè dichiarato esecutivo dal pretore;

c) inoltre, il lodo non conteneva alcuna pronuncia di condanna, il suo oggetto essendo limitato al mero accertamento;

d) in ogni caso, lo stesso lodo era nullo, nella parte in cui aveva accertato il valore della quota spettante a C.S., perchè tale accertamento non era compreso nel mandato attribuito all’arbitro ed era stato effettuato in violazione del principio del contraddittorio.

Costituitosi, C.S., nel chiedere la reiezione delle domande, sottolineò, tra l’altro, che l’arbitrato de quo doveva qualificarsi rituale e che l’accertamento del valore della quota a lui spettante era stato richiesto all’arbitro con domanda nuova accettata dalle controparti; spiegò, inoltre, domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna degli attori al pagamento della somma di L. 302.232.000, corrispondente al valore della quota sociale spettantegli.

Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 3665/99 del 13 ottobre 1999, in accoglimento dell’opposizione a precetto, tra l’altro:

dichiarò l’inesistenza del titolo esecutivo; dichiarò, altresì, la nullità del lodo, nella parte in cui aveva determinato la quota sociale di C.S.; rigettò la domanda riconvenzionale formulata da quest’ultimo.

2. – Avverso tale sentenza C.S. propose appello dinanzi alla Corte d’Appello di Catania, deducendo, tra l’altro, che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l’arbitrato in questione fosse qualificabile siccome irrituale e che l’arbitro nominato avesse ecceduto i limiti del mandato, e chiedendo che la Corte dichiarasse:

previo accertamento della natura rituale dell’arbitrato, l’esistenza del titolo esecutivo e l’inesistenza di vizi del lodo, eventuali vizi dovendo essere denunciati dinanzi alla corte d’appello; la validità del lodo arbitrale del (OMISSIS) e la legittimità dell’estensione del mandato.

In contraddittorio con A. e C.G., i quali chiesero la reiezione dell’appello, la Corte adita, con la sentenza n. 846/2003 del 16 settembre 2003, rigettò l’appello.

In particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte:

A) ha ritenuto irrituale l’arbitrato definito con il lodo del (OMISSIS), perchè tale qualificato dal Tribunale di Catania con la sentenza n. 1693/1987 del 30 giugno 1987 emessa tra le stesse parti e passata in giudicato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

A1) con detta sentenza il Tribunale di Catania aveva definito più cause riunite promosse da C.S. nei confronti dei fratelli – aventi ad oggetto l’illegittimità della deliberazione della sua esclusione dalla società Tecnolegno; la determinazione delle rispettive quote sociali; l’annullamento della deliberazione sociale con la quale gli altri due soci avevano deciso la chiusura dell’agenzia di (OMISSIS) -, dichiarando la improponibilità di tutte le domande, in quanto l’atto costitutivo della Società, all’art. 15, prevedeva il ricorso ad arbitri in caso di controversie dipendenti dal contratto sociale;

A2) nella stessa sentenza l’arbitrato di cui all’art. 15 dell’atto costitutivo era stato qualificato siccome irrituale;

A3) “Nella fattispecie in esame, non vi è dubbio che, pronunciando tra le stesse parti del presente giudizio, il Tribunale di Catania abbia ritenuto che l’arbitrato previsto dall’art. 15 dell’atto costitutivo della società sia un arbitrato libero (o irrituale) e non un arbitrato rituale. Appare evidente, quindi, l’efficacia di giudicato esterno della pronuncia definitiva di che trattasi nel presente giudizio che ha per oggetto proprio la individuazione della tipologia cui appartiene l’arbitrato previsto dal citato art. 15.”;

A4) “Appare infondata l’argomentazione dell’appellante secondo cui l’arbitrato al quale si è fatto ricorso nel presente giudizio sarebbe quello previsto dall’art. 5 e non dall’art. 15 dell’atto costitutivo della società. Invero è agevole rilevare che proprio il Presidente del Tribunale nella motivazione dell’atto di nomina della dott.ssa P. quale arbitro amichevole compositore evidenzia che si tratta dell’arbitrato regolato dall’art. 15 dell’atto costitutivo.

Peraltro, nella fattispecie, la controversia sottoposta al giudizio dell’arbitro non rientra tra quelle indicate nell’art. 5 predetto (disaccordo su uno o più atti aziendali), bensì tra quelle indicate dal successivo art. 15 (controversie dipendenti dal contratto sociale), effettivamente applicato.”;

A5) “in considerazione di ciò deve ritenersi che l’arbitrato deferito dalle parti alla dott.ssa P. fosse un arbitrato irrituale che, come tale, non può costituire titolo esecutivo”;

B) ha ritenuto che l’arbitro, nel determinare la quota sociale spettante a C.S., ha ecceduto i limiti dei poteri attribuitile dalle parti, perchè tale determinazione non era compresa tra le domande postele, sulla base delle seguenti argomentazioni:

B1) la domanda di arbitrato proposta da C.S. riguardava la risoluzione delle controversie di cui agli atti introduttivi dei giudizi definiti con la predetta sentenza del Tribunale di Catania n. 1693 del 1987, passata in giudicato;

B2) tra le domande deferite all’arbitro non era compresa quella di determinazione della quota sociale spettante a C.S., il mandato essendo limitato alla determinazione della quota spettante agli altri due fratelli, che intendevano recedere dalla Società;

B3) “Discende da ciò che l’arbitro, quantificando la quota spettante all’odierno appellante, ha certamente esorbitato dal mandato conferitole. Nè si può ritenere che il citato mandato possa essere stato integrato dalla domanda nuova avanzata dal procuratore di A. e C.G. e dall’accettazione di tale domanda da parte del procuratore di C.S.. Infatti, si deve rilevare che con l’arbitrato ed. libero o irrituale le parti, nella loro autonomia contrattuale, invece che regolare direttamente il conflitto di interessi, si avvalgono a tale scopo dell’opera di un terzo al quale conferiscono personalmente il mandato di disporre in loro vece della controversia. Attesa la citata natura negoziale, il mandato all’arbitro amichevole compositore deve essere conferito personalmente o, quanto meno, da un procuratore speciale. Nella fattispecie non è stato provato che il mandato integrativo avente per oggetto la determinazione del valore della quota spettante al socio C.S. sia stato conferito personalmente dalle parti o da un loro procuratore munito di procura speciale a tale scopo”.

3. – Avverso tale sentenza C.S. ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi di censura.

Resistono, con controricorso, A. e C.G., i quali hanno anche proposto ricorso incidentale fondato su tre motivi.

4. – Ambedue le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, debbono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., il ricorso principale (n. 23260 del 2004) ed il ricorso incidentale (n. 27404 del 2004), proposti contro la stessa sentenza.

2. – Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 1, la produzione, da parte del ricorrente principale, del documento costituito dalla copia integrale del verbale arbitrale (OMISSIS): dallo stesso contenuto del ricorso risulta, infatti, che tale documento non è stato prodotto nei precedenti gradi del giudizio.

3. – Con il primo motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 806 c.p.c. e segg., dell’art. 1362 c.c., dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 829 c.p.c., n. 4. Motivazione insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”), il ricorrente principale critica la sentenza impugnata (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2, lettera A), sostenendo che la qualificazione dell’arbitrato come irrituale – operata dal Tribunale di Catania con la sentenza n. 1693 del 1987, passata in giudicato – non è compresa nella ratio decidendi di tale sentenza, ma forma oggetto di un mero accertamento incidentale, e, sotto altro profilo, che la stessa sentenza non può valere come giudicato esterno, in quanto la natura dell’arbitrato de quo rilevava esclusivamente ai fini della risoluzione della questione circa la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Con il secondo motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c., dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 807, 827 c.p.c., dell’art. 829 c.p.c., n. 4, erroneamente applicarti in materia di arbitrato irrituale. Motivazione insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”), il ricorrente critica la sentenza impugnata (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2, lettera B), sostenendo, da un lato, che “la integrazione del mandato può argomentarsi anche in riferimento al comportamento processuale delle parti (art. 1362 c.c.)”, che, come nel procedimento per arbitrato rituale, così anche in quello per arbitrato libero deve essere consentito alle parti formulare le domande attraverso i procuratori, e che non può applicarsi all’arbitrato irrituale il principio dell’immutabilità della domanda; dall’altro, che la determinazione del valore anche della quota di C.S. era indispensabile per la determinazione del valore della quota degli altri due fratelli.

4. – Con il primo, il secondo ed il terzo motivo, i ricorrenti incidentali ripropongono tutte le eccezioni e le questioni non esaminate dalla Corte d’Appello, perchè ritenute assorbite dalla dichiarazione di nullità parziale del lodo.

5. – Il ricorso principale non merita accoglimento.

5.1. – Il primo motivo è infondato.

Deve premettersi che costituisce, ormai, diritto vivente quello secondo cui, dal momento che il giudicato va assimilato agli “elementi normativi”, ne consegue che la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici e che gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge, con l’ulteriore conseguenza che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice del merito (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 24664 del 2007, pronunciata a sezioni unite, e 2732 del 2008); e quello secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 26482 del 2007, pronunciata a sezioni unite, e, per una specifica applicazione del principio, n. 18820 del 2008).

Ciò premesso, la sentenza impugnata ha correttamente applicato tali principi alla fattispecie in esame. Infatti, va sottolineato che, sia nella causa tra le stesse parti – definita dal Tribunale di Catania con la sentenza n. 1699/87 del 30 giugno 1987, passata in giudicato – sia nella presente controversia, la questione della natura dell’arbitrato, previsto dall’art. 15 dell’atto costitutivo della Società Tecnolegno dei fratelli Cuscona, costituisce punto fondamentale, comune ad entrambe le cause. Queste hanno in comune anche il rapporto sottostante, rappresentato dalla circostanza che le parti sono gli unici soci della predetta Società, e, sostanzialmente, l’oggetto, costituito dalla definizione dei rapporti sociali, mentre le differenze tra le stesse, derivanti dalla diversità del rispettivo petitum – volto ad ottenere, nel primo caso, l’annullamento di deliberazioni sociali e la determinazione del valore delle quote di partecipazione sociale e, nel secondo (trattandosi di causa di opposizione a precetto), la invocata dichiarazione di efficacia del lodo in data (OMISSIS) come titolo esecutivo, perchè pronunciato all’esito di arbitrato rituale (ai sensi del combinato disposto dell’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, e dell’art. 825 c.p.c.) -, sono irrilevanti, proprio perchè la risoluzione della questione della natura dell’arbitrato ha costituito e costituisce la premessa logico – giuridica indispensabile per la definizione di parte di ambedue le cause.

Orbene, il Tribunale di Catania, con la predetta sentenza passata in giudicato, ha dichiarato l’improponibilità delle domande proposte dal C.S. nei confronti dei fratelli G. ed A., proprio perchè ha inequivocabilmente qualificato siccome “libero” l’arbitrato previsto dall’art. 15 dell’atto costitutivo della Società. La sentenza impugnata, nel prendere atto di tale qualificazione, ha correttamente affermato che “appare evidente, quindi, l’efficacia di giudicato esterno della pronuncia definitiva di che trattasi nel presente giudizio che ha per oggetto proprio la individuazione della tipologia cui appartiene l’arbitrato previsto dal citato art. 15”.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente principale con il motivo in esame, il valore e l’efficacia di tale giudicato non possono essere nè posti nel nulla e neppure sminuiti dai concorrenti rilievi, secondo cui la qualificazione dell’arbitrato come irrituale operata dalla sentenza passata in giudicato non è compresa nella ratio decidendi di tale sentenza, formando oggetto di un mero accertamento incidentale, e secondo cui la stessa sentenza non può valere come giudicato esterno, in quanto la natura dell’arbitrato de quo rilevava esclusivamente ai fini della risoluzione della questione circa la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Al riguardo, deve infatti osservarsi che, all’epoca in cui è stata pronunciata detta sentenza – 30 giugno 1987 -, costituiva diritto vivente quello secondo cui la questione inerente alla devoluzione della controversia alla cognizione di arbitri anzichè del giudice ordinario, in forza di clausola compromissoria, attiene alla competenza od al merito della domanda, a seconda che si tratti di arbitrato rituale ovvero irrituale (cfr., ex plurimis, le sentenze delle sezioni unite nn. 2469 e 7087 del 1986, 3767 del 1988, 12002 del 1990), con la conseguenza che avverso la sentenza declinatoria della competenza in favore di arbitri, sul presupposto, esplicito od implicito, del carattere rituale – dell’arbitrato, deve ritenersi esperibile il regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., indipendentemente da ogni controllo sulla correttezza della individuazione della natura del compromesso (cfr., ex plurimis, con orientamento costante, le sentenze nn. 4902 del 1986, 13263 del 1992, 16056 del 2000). Soltanto a partire dall’ordinanza delle sezioni unite n. 9289 del 2002 si è progressivamente affermato il diverso principio, coerente con la più recente giurisprudenza in ordine alla natura dell’arbitrato rituale, per il quale la questione se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri – i quali, anche nell’arbitrato rituale, non svolgono comunque una forma sostitutiva della giurisdizione nè sono qualificabili come organi giurisdizionali dello Stato – costituisce questione, non già di competenza in senso tecnico, ma di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che è inammissibile l’istanza di regolamento (necessario o facoltativo) di competenza proposta avverso la decisione con cui il giudice adito pronunci (accogliendola o respingendola) su eccezione relativa all’esistenza di compromesso o di clausola compromissoria per arbitrato rituale.

E’ dunque evidente che, all’epoca della sentenza passata in giudicato, la qualificazione del compromesso o della clausola compromissoria siccome arbitrato rituale o irrituale era sicuramente rilevante quanto al mezzo di impugnazione esperibile avverso la relativa pronuncia, costituito, rispettivamente, dal regolamento necessario di competenza, in caso di arbitrato rituale, e dall’appello, in caso di arbitrato libero. Da ciò consegue che nella specie, conformemente al diritto vivente del tempo, la qualificazione della clausola compromissoria in termini di arbitrato irrituale, contenuta nella sentenza passata in giudicato, costituisce la premessa logico – giuridica indispensabile della (corretta) pronuncia di improponibilità delle domande allora proposte e fa, perciò, parte integrante della sua ratio decidendi.

5.2. – Il secondo motivo è parimenti infondato.

Sono circostanze incontestate tra le parti quella secondo cui la determinazione del valore della quota di partecipazione alla s.n.c. Tecnolegno spettante a C.S. non era originariamente compresa nel mandato conferito all’arbitro, e quella secondo cui – come rilevato nella sentenza impugnata – l’oggetto di tale mandato è stato integrato, con riferimento a detta determinazione, “dalla domanda nuova avanzata dal procuratore di A. e C. G. e dall’accettazione di tale domanda da parte del procuratore di C.S.”.

I Giudici a quibus, nel confermare la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva dichiarato la nullità parziale del lodo per eccesso di mandato – dopo aver affermato, in linea di principio, che la natura negoziale dell’arbitrato irrituale comporta che “il mandato all’arbitro amichevole compositore deve essere conferito personalmente o, quanto meno, da un procuratore speciale” -, hanno rilevato che, nella specie, “non è stato provato che il mandato integrativo avente per oggetto la determinazione del valore della quota spettante al socio C.S. sia stato conferito personalmente dalle parti o da un loro procuratore munito di procura speciale a tale scopo”.

La critica del ricorrente principale si appunta soprattutto contro l’affermazione di principio, con i rilievi che “la integrazione del mandato può argomentarsi anche in riferimento al comportamento processuale delle parti (art. 1362 c.c.)”; che, come nel procedimento per arbitrato rituale, così anche in quello per arbitrato libero deve essere consentito alle parti formulare le domande attraverso i procuratori, e che non può applicarsi all’arbitrato irrituale il principio dell’immutabilità della domanda.

Detta critica è priva di fondamento.

E’ noto che, con l’arbitrato irrituale, le parti affidano all’arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale – riconducibile all’istituto del mandato collettivo, o congiunto, e del mandato conferito nell’interesse anche di terzi -, mediante una composizione amichevole ovvero un negozio di accertamento riferibile alla volontà delle stesse parti, le quali si impegnano a considerare la decisione arbitrale quale espressione della loro stessa volontà (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 21585 del 2009 e 19298 del 2006). Ne consegue che, qualora l’arbitro abbia “abusato”, ovvero – come è pacifico nella specie ecceduto i limiti del mandato, il lodo relativo – comunque inefficace nei confronti dei mandanti in mancanza di ratifica, ai sensi dell’art. 1711 c.c., comma 1, – può essere annullato, totalmente, ovvero parzialmente -come nella specie -, per errore di fatto, ai sensi degli artt. 1427 e 1429 c.c. (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 7654 e 18535 del 2003).

La peculiarità della fattispecie – come già sottolineato – sta in ciò, che i difensori delle parti, nel corso del procedimento arbitrale, si sono “accordati” per estendere l’oggetto del mandato alla determinazione del valore della quota di partecipazione sociale spettante a C.S.. La specifica questione sottoposta a questa Corte consiste, dunque, nello stabilire se tale “accordo” dei difensori delle parti costituisca atto idoneo ad integrare l’oggetto del mandato conferito all’arbitro personalmente dalle parti.

La risposta al quesito – come correttamente deciso dalla Corte di Catania – non può che essere negativa. Infatti, nell’arbitrato irrituale il potere esercitato dall’arbitro, quale mandatario, deriva immediatamente ed esclusivamente dalla volontà delle parti, alle quali soltanto spetta perciò modificare il contenuto del mandato originariamente conferito. Da ciò consegue necessariamente che, nel caso in cui le stesse parti, per lo svolgimento dell’attività arbitrale, si avvalgano dell’assistenza di difensori, non è a questi consentito sostituirsi ad esse, se non investiti – a loro volta – del relativo specifico potere conferito dalle parti medesime con apposito mandato, in assenza del quale il ruolo degli stessi è limitato a quello di meri consulenti della parte che assistono (arg. dalle sentenze n. 574 del 1985 e n. 11318 del 1997).

Le considerazioni che precedono assorbono le ulteriori critiche svolte dal ricorrente principale in ordine alla sussistenza della prova della “personale” adesione di C.S. alla predetta integrazione del mandato, a prescindere dal fatto che le critiche stesse si fondano essenzialmente sul documento costituito dalla copia integrale del verbale arbitrale (OMISSIS), la cui produzione è stata preliminarmente dichiarata inammissibile.

6. – I motivi proposti con il ricorso incidentale sono, in parte, assorbiti e, in parte, inammissibili.

Assorbiti, per la reiezione del secondo motivo del ricorso principale, sono i motivi concernenti la eccepita nullità del lodo, sia per l’omessa “nuova nomina” dell’arbitro in riferimento alla estensione del mandato alla determinazione della quota sociale spettante a C.S., sia per la dedotta violazione del principio del contraddittorio quanto all’esame ed alle modalità di valutazione della nuova domanda da parte dell’arbitro.

Inammissibile è invece il motivo concernente la dedotta nullità del lodo per la mancata astensione dell’arbitro, ai sensi dell’art. 51 c.p.c., comma 2, perchè, a prescindere da altre considerazioni, la dichiarata nullità parziale del lodo – divenuta definitiva – priva i ricorrenti incidentali dell’interesse all’esame di tale motivo.

7. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, previa loro compensazione, per la metà, in favore del ricorrente principale, tenuto conto dell’esito complessivo del presente grado del giudizio.

PQM

Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il primo motivo e, in parte qua, il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibile l’ulteriore motivo del ricorso incidentale. Compensa per la metà le spese del presente grado del giudizio e condanna il ricorrente principale alla residua metà, che liquida in complessivi Euro 3.600,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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