Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5830 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7454/2020 proposto da:

P.C.J.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACINTO CORACE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO;

– intimati –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositato il

19/12/2019 R.G.N. 71412/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con ordinanza del 19.12.2019, il giudice di Pace di Milano ha rigettato l’opposizione presentata da P.C.J.A., cittadino del (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Milano in data 26.11.2019;

2. il giudice di pace ha ritenuto che l’impugnazione del provvedimento negativo della Commissione territoriale di Brescia in ordine alla domanda di protezione internazionale era tardiva e che, in ogni caso, non ricorrevano le condizioni impeditive dettate del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 (paese di provenienza ove il richiedente possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, o fondati motivi di ritenere che il richiedente rischi di,essere sottoposto a tortura);

3. il provvedimento è stato impugnato da P.C.J.A., con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

4. l’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 11, comma 1 bis, essendo pendente presso il Tribunale, di Brescia l’impugnazione, tempestivamente proposta, del provvedimento della Commissione territoriale;

2. con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 7 e 35 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998, non potendosi adottare un provvedimento di espulsione in caso di pendenza dell’impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale;

3. il ricorso è inammissibile;

4. secondo il costante orientamento di questa Corte – in tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato, sicchè il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell’espulsione, l’assenza del permesso di soggiorno perchè non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, mentre è preclusa ogni valutazione, anche ai fini dell’eventuale disapplicazione, sulla legittimità del relativo provvedimento del Questore, trattandosi di sindacato chè spetta unicamente al giudice amministrativo, il giudizio innanzi al quale non giustifica la sospensione di quello innanzi al giudice ordinario attesa la carenza, tra i due, di un nesso di pregiudizialità giuridica necessaria, nè la relativa decisione costituisce in alcun modo un antecedente logico rispetto a quella sul decreto di espulsione (Cass. n. S.U. n. 22217 del 2006; Cass. n. 12976 del 2016; Cass. n. 15676 del 2018);

5. il giudice di pace dinanzi al quale sia impugnato il provvedimento di espulsione non può, dunque, conoscere incidentalmente della legittimità dei presupposti amministrativi dell’espulsione (Cass. n. S.U. n. 22217 del 2006);

6. nè può ritenersi ostativa all’emissione del decreto di espulsione la pendenza del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, trattandosi di ricorso proposto dopo l’entrata in vigore (18.4.2017) del D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, che, con l’art. 7, ha abrogato del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 (la cui rubrica era: “Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale”), il cui comma 4 prevedeva che “la proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva “del provvedimento impugnato”;

7. il ricorrente, invero, invoca l’applicazione di una norma (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, in combinato disposto con l’art. 35 del medesimo Decreto) che concerne la sospensione dell’efficacia esecutiva delle decisioni, della Commissione territoriale e non dei provvedimenti di espulsione adottati dal Prefetto;

8. il ricorso va, pertanto, rigettato; alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive;

9. trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 8, che ha sostituito D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13-bis), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

 

 

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