Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5830 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 03/03/2020), n.5830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 3371-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EURORAME SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA

80, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA RINAURO, rappresentato

e difeso dall’avvocato SALVATORE ALAGNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 149/2010 la COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 16/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Sicilia n. 149/20/2010 depositata il 16.12.2010, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre

2019 dal relatore cons. Francesco Mele.

Fatto

RILEVATO

Che:

– I fatti della causa vertente tra Eurorame srl e Agenzia delle Entrate sono così riassunti nella predetta sentenza: “La soc. Eurorame aveva incaricato la ditta Erasmus di costruire un fabbricato destinato ad impianto industriale”, con conseguente emissione di fatture (comprensive di IVA), nell’anno d’imposta 2001, ad opera di quest’ultima; “la stessa Erasmus, in ordine ai lavori appaltati dalla Eurorame….aveva stipulato con la Metameccanica Iraci un preliminare per l’acquisto di un agglomerato industriale composto di due capannoni, di cui uno in costruzione che si impegnava ad ultimare a proprie spese. La Eurorame quindi per il periodo d’imposta 2001 ha chiesto il rimborso dell’IVA per acquisto di beni ammortizzabili (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. C)), e cioè per la costruzione di uno stabilimento industriale, ottenendo la liquidazione del rimborso per l’importo complessive di Euro 1.239.467,00.L’agenzia

delle Entrate emetteva un atto di contestazione (notif. 14.9.2006) irrogando sanzioni per Euro 315.445,50, in dipendenza di indebito rimborso dell’IVA. Avendo ritenuto che i costi sostenuti dall’impresa ricadevano su beni (terreno) non di proprietà e dunque ascrivibili in bilancio alla voce “altre immobilizzazioni immateriali”, non avendo una loro autonoma funzionalità se separati dai beni terzi a cui accedono”.

– Avverso detto provvedimento proponeva ricorso la Eurorame srl dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Palermo che lo accoglieva sul rilievo che “la materia è regolata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 43 (immobili che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si considerano beni strumentali) e dalla normativa sull’IVA (sono beni ammortizzabili tutti i beni strumentali essenziali per l’esercizio dell’impresa) e che in queste categorie rientrano i capannoni ove si esercita la produzione industriale in questione, così beneficiando del rimborso dell’IVA”. La sentenza era gravata di appello dalla Agenzia delle Entrate, la quale insisteva “sulla circostanza che la stipula di un preliminare di vendita non realizza il necessario presupposto dell’acquisto dello stesso bene e pertanto la rimborsabilità dell’IVA non era ammissibile prima della stipula dell’atto definitivo”; nel contraddittorio tra le parti anche in sede di appello, la commissione tributaria regionale della Sicilia emetteva la sentenza sopra indicata con la quale confermava la sentenza di prime cure.

– Per la cassazione della predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi, illustrato da memoria.

– Resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Il ricorso consta di due motivi che denunciano: 1) “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 a 2,3 e 4. Nullità della sentenza”; 2) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett c); del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e dell’art. 1351 c.c. – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.

– Si premette che oggetto della controversia è il rimborso IVA relativamente ai costi sostenuti dalla società oggi intimata ed afferenti alla costruzione di un opificio industriale insistente su terreno non di proprietà (almeno all’epoca della richiesta) della Eurorame, costi ascrivibili alla voce “altre immobilizzazioni”; in dettaglio si precisa che l’incarico di procedere alla edificazione era stato dato alla ditta Erasmus, la quale aveva stipulato con altra società (Metalmeccanica Iraci) un preliminare per l’acquisto di un terreno su cui sorgevano già due capannoni, uno dei quali in costruzione e che avrebbe dovuto completare la ditta Erasmus.

– Ciò posto, si osserva che la Agenzia ha sostenuto in tutte le fasi del procedimento che la classificazione surriportata, pur costituendo valido titolo per la detraibilità, escludeva però l’ipotesi, espressamente prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. C), della rimborsabilità trattandosi di beni di terzi (art. 934 c.c.): in sostanza, la società contribuente -con il rimborso percepito anche per la parte non spettante- avrebbe avuto anticipata la disponibilità di una somma che altrimenti sarebbe dovuta restare nella disponibilità dell’erario, così legittimando la irrogazione della sanzione per cui è causa, ravvisandosi nella specie una erronea liquidazione dell’imposta. Sotto altro profilo, nel caso di stipula di un contratto preliminare di vendita di un bene ammortizzabile, l’IVA assolta sull’acconto del corrispettivo non può essere chiesta a rimborso, in quanto in sede di preliminare l’effetto traslativo non si è ancora verificato e il promissario acquirente è solo detentore qualificato, promissario acquirente che non è la Eurorame ma la ditta Erasmus (la prima sarà poi -il 13.8.2002- il soggetto acquirente del bene che stipulerà il rogito).

Il primo motivo non è fondato: parte ricorrente denuncia del tutto genericamente l’omesso esame di un fatto storico -la cui esistenza (che nella specie non è evidenziato) deve risultare dalla sentenza ovvero dagli atti processuali- tale da determinare un esito diverso della controversia (qualora avesse costituito oggetto di discussione), mentre dal motivo in commento è dato dedurre solo una censura avente ad oggetto l’omesso esame delle doglianze formulate in appello. Nel corpo del motivo, poi, la ricorrente richiama anche il disposto dell’art. 132 c.p.c.; si tratta di riferimento non pertinente atteso che non si ravvisa nella sentenza impugnata la mancanza della motivazione, mancanza che comporterebbe la violazione dell’art. 132 c.p.c..

– Nemmeno il secondo motivo è fondato: la esclusione della rimborsabilità sostenuta dalla ricorrente (la quale- va aggiunto- non contesta nè la sussistenza del credito nè che la classificazione dell’operazione per cui è causa alla voce “altre immobilizzazioni” costituisca valido titolo per la detraibilità) è destituita di fondamento, atteso che il bene in questione non è di terzi ma della società contribuente che compare quale acquirente dello stesso in sede di rogito, con la conseguenza che va escluso che non sussistano i presupposti per la rimborsabilità ed è improprio il riferimento al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, che attiene ai “Ritardati od omessi versamenti diretti”. In sostanza la ricorrente -con il motivo in commento- non sembra cogliere la ratio decidendi della sentenza cui è indirizzata la censura, (Ndr. Testo non leggibile).

Il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 7.800,00 oltre spese forfettarie al 15% oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA