Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5829 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. I, 10/03/2010, (ud. 12/10/2009, dep. 10/03/2010), n.5829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

26/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2009 dal Consigliere Dott. DI PALMA Salvatore;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

SCHIAVON Giovanni che chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di

consiglio, respinga il ricorso, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., per

manifesta infondatezza, con ogni conseguenza di legge.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che M.A., con ricorso del 18 gennaio 2007, ha impugnato per Cassazione – deducendo quattro motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro della Giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 26 gennaio 2006, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della M. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro della Giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilita’ o l’infondatezza del ricorso -, ha rigettato il ricorso;

che il Ministro della Giustizia, benche’ ritualmente intimato, non si e’ costituito ne’ ha svolto attivita’ difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 14.750,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 20 dicembre 2 004, era fondata sui seguenti fatti:

a) la M., quale invalida civile, aveva proposto – con ricorso del 12 ottobre 1993 – domanda di pagamento di interessi e rivalutazione su prestazioni previdenziali erogate in ritardo dinanzi al Pretore di Napoli;

b) il Pretore adito aveva rigettato il ricorso; il processo d’appello, promosso con ricorso del 5 marzo 1996, era stato definito con sentenza di rigetto del 19 febbraio 1998; il ricorso per Cassazione, proposto il 29 marzo 1999, era stato accolto con sentenza del 4 luglio 2001; il giudizio di riassunzione, promosso con ricorso del 14 febbraio 2002 dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, era ancora pendente alla data del 5 dicembre 2005;

che la Corte d’Appello di Roma, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in due anni e mezzo circa il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto in primo grado, ed in due anni ciascuno il periodo di tempo necessario per la sua definizione in grado d’appello ed in sede di legittimita’ -, ha osservato che:

a) il processo presupposto va considerato di minima e di neppure rilevante complessita’;

b) sono ragionevoli i periodi di tempo impiegati per la definizione del processo presupposto sia in primo grado – circa due anni e mezzo – sia in grado d’appello – due anni circa – sia in sede di legittimita’ – due anni circa -, non essendo apprezzabile il superamento di pochi mesi del termine nel giudizio di legittimita’;

c) quanto al giudizio di riassunzione, la ricorrente non aveva provato di aver notificato alla controparte il ricorso ed il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del processo e, quindi, la sussistenza del suo perdurante interesse alla decisione;

d) il tempo intercorso tra la data del deposito del ricorso in riassunzione e quella del deposito del ricorso per l’equa riparazione sono ancora ragionevoli alla stregua delle precedenti considerazioni;

che il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso, per manifesta infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i motivi di censura vengono denunciati come illegittimi:

a) la ritenuta ragionevolezza dei periodi di tempo necessari per la definizione del processo presupposto nei vari gradi e fasi del suo svolgimento, in relazione all’oggetto – materia previdenziale – del processo stesso;

b) l’omessa applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo conforme con quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo;

c) il mancato riconoscimento del diritto al supplemento di indennizzo per il danno non patrimoniale, in relazione al bonus forfetario dovuto in ragione della materia previdenziale trattata nel processo presupposto;

d) la ritenuta omessa dimostrazione della perdurante sussistenza di interesse alla prosecuzione del processo presupposto;

che il ricorso e’ inammissibile;

che, infatti, le censure sub b) e c) sono palesemente estranee alla ratio decidendi del decreto impugnato, mentre quelle sub a) e d) sono formulate in modo estremamente generico;

che, inoltre, appare decisiva la considerazione della omessa impugnazione della principale ratio decidendi – idonea, da sola, a sorreggere la motivazione di rigetto del ricorso per equa riparazione -, costituita dal giudizio di inesistente complessita’ dell’oggetto del processo presupposto (domanda di interessi su somme corrisposte in ritardo);

che non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

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