Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5829 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 10/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9282/2016 proposto da:

PROMOTIONAL SERVICES SRL, rappresentata e difesa dall’avv. STEFANO

PILO e domiciliata in Roma presso la Corte Suprema di Cassazione;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE REGIONALE PREDDA NIEDDA SASSARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1218/2014 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata

il 02/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILLA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che la Corte di Appello di Cagliari sez. dist. Sassari, con ordinanza 1.2.2016, ha dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis c.p.c. e segg., l’appello proposto da Promotional Service srl contro la sentenza sfavorevole 1218/2014 del Tribunale di Sassari emessa nel giudizio contro di essa promosso dal Consorzio Zona Industriale Regionale Predda Niedda ed avente ad oggetto il pagamento di una sanzione contrattuale prevista nei contratti di compravendita di lotti di terreno stipulati tra le parti il (OMISSIS);

che contro la decisione di primo grado Promotional Service srl ricorre per cassazione, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., sulla base di un unico motivo, mentre il Consorzio intimato non ha svolto attività difensiva;

rilevato che con l’unico motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. c) di due atti di vendita del (OMISSIS) e dell’art. 17 del Regolamento del Consorzio, nonchè dell’art. 2231 c.c., rimproverandosi al giudice di merito una errata lettura delle clausole contrattuali, dirette non alle società acquirenti, ma ai soci, sicchè nessuna responsabilità poteva esserle addebitata per l’inadempimento del socio M. derivante dalla cessione delle quote sociali

ritenuto che sussistono le condizioni per pervenire alla declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso;

considerato infatti che in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg.. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 13242 del 31/05/2010 Rv. 613151-01; Sez. 2, Sentenza n. 17717 del 29/08/2011 non massimata; Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012 Rv. 624346-01);

rilevato che nel caso di specie, a parte la mancanza di specifiche censure sui criteri ermeneutici che sarebbero stati violati (art. 1362 c.c. e segg.) ed a parte l’intervenuta modifica dei motivi di ricorso denunziabili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la critica della ricorrente si risolve esclusivamente in una alternativa ricostruzione della volontà delle parti, ma non evidenzia la violazione, da parte del giudice di merito, di specifiche regole sull’interpretazione dei contratti;

ritenuto che il mancato espletamento di attività difensiva dell’intimato Consorzio esonera la Corte dal provvedere sulle spese;

considerato infine che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, per cui ricorrono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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