Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5829 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1084/2020 proposto da:

C.D., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CRISTIANO BERTONCINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.

12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 2619/2019 del TRIBUNALE di

CAMPOBASSO, depositato il 21/11/2019 R.G.N. 2051/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Campobasso, con decreto pubblicato il 21.11.2019, ha respinto il ricorso proposto da C.D., cittadino della (OMISSIS), di religione musulmana, avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

2. il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente – fuggito dal paese d’origine in quanto omosessuale e temendo di essere perseguitato, essendo la Costa D’Avorio un paese a maggioranza islamica – evidenziando l’assenza di dichiarazioni idonee a manifestare un effettivo e progressivo percorso di scoperta dell’orientamento sessuale, specifiche emozioni, essendo ignoti sia i nomi dei ragazzi a cui aveva rivolto attenzioni sia le epoche di riferimento, non emergendo, inoltre, legami sentimentali durante il biennio trascorso presso lo zio, a (OMISSIS), una volta fuggito dal proprio paese, non emergendo se l’inclinazione sessuale permanesse anche dopo il suo arrivo in Italia;

3. neppure sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, non sussistendo, in Costa d’Avorio, e nella regione di provenienza del richiedente ((OMISSIS)) conflitti armati, come confermato dall’ultimo rapporto di Amnesty International 2017-2018;

4. neanche può essere concessa la protezione umanitaria perchè, con riguardo alla valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente, non sono state allegate situazioni particolari di vulnerabilità o stati patologici di rilievo nè una situazione di integrazione in Italia;

5. il ricorso di C.D. domanda la cassazione del suddetto provvedimento per tre motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo ed il secondo motivo si denuncia, in relazione alla protezione sussidiaria, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e motivazione apparente, non avendo, – il Tribunale – approfondito nè la situazione dell’omosessualità in Costa d’Avorio, ove, pur non essendo l’omossessualità considerata un reato, è presa quale spunto per minacce provenienti da privati nè la situazione personale del richiedente;

2. con il terzo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 268 del 1998, artt. 5, 6 e 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione alla protezione umanitaria, avendo trascurato – il Tribunale – che il rimpatrio in Costa d’Avorio esporrebbe il richiedente ad un concreto pregiudizio in conseguenza dell’omofobia che caratterizza tale paese, con particolare riguardo alla legge coranica;

3. i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono meritevoli di accoglimento;

4. in base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere affidata alla mera opinione del giudice ma deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c, del D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secrondari o isolati del racconto (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921; Cass. 25 luglio 2018, n. 19716; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2956 e ivi ampi richiami di giurisprudenza);

4.1. invero, solo sulla base di un esame effettuato nel modo anzidetto, le dichiarazioni del richiedente possono essere considerate inattendibili e come tali non meritevoli di approfondimento istruttorio officioso, salvo restando che ciò vale soltanto per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ma non per l’accertamento dei presupposti per la protezione sussidiaria di cui dell’art. 14 cit., lett. c) – la quale non è subordinata alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico nella violenza indiscriminata ivi contemplata, a motivo di elementi che riguardino i la sua situazione personale – neppure può valere ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in quanto il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che rilevano ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (vedi, per tutte: Cass. 18 aprile 2019, n. 10922; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2960; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2956 cit.);

4.2. e va anche precisato che solo a condizione che la suddetta valutazione – circa la sussistenza o meno della credibilità soggettiva – risulti essere stata effettuata con il metodo indicato dalla specifica normativa attuativa di quella di origine UE e, quindi, in conformità della legge, essa può dare luogo ad un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, come tale censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (tra le tante: Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);

4.3. il che significa che se tale valutazione non deriva da un esame effettuato in conformità con i criteri stabiliti dalla legge è denunciabile in cassazione – con riguardo all’esame medesimo – la violazione delle relative disposizioni, la cui sussistenza viene ad incidere “a monte” sulle premesse della valutazione di non credibilità, travolgendola non per ragioni di fatto ma di diritto;

4.4. nella specie il Tribunale ha fondato il rigetto della domanda di protezione internazionale sulla condivisione generica del giudizio di non verosimiglianza del racconto espresso dalla Commissione territoriale ed ha appuntato la propria valutazione di inattendibilità del richiedente su dati del tutto secondari della narrazione mentre non ha svolto alcun approfondimento (ad es. tramite consulenza tecnica d’ufficio) sulla questione centrale del racconto – che il Triblinale non ha considerato non credibile – rappresentata dall’omosessualità del ricorrente;

4.5. è, quindi, evidente che la suddetta valutazione di non credibilità soggettiva del ricorrente risulta fondata su un esame delle sue dichiarazioni effettuato in modo difforme da come previsto dalla legge e, in particolare, dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3;

5. deve essere ricordato che, in base a consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte:

a) quella derivante dall’orientamento sessuale del richiedente è una ragione di persecuzione idonea a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato, secondo quanto viene del resto a certificare in modo esplicito e formale il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. d), che espressamente contempla anche tale orientamento quale fattore di individuazione di un “particolare gruppo sociale”, il che costituisce appunto ragione di persecuzione (Cass., 29 dicembre 2016, n. 27437; Cass. 4 febbraio 2020, n. 2458);

b) invero, in base alla chiara struttura della norma appena richiamata, a risultare elemento decisivo al riguardo è proprio il riflesso sociale, come identificativo di un’appartenenza al suddetto gruppo e, dunque, come comunque ricomprensivo del singolo nell’ambito dello stesso; del resto, per del D.Lgs. n. 251 del 2007, medesimo art. 8, comma 2, è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti persecuzione, purchè una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni;

c) la dichiarazione del richiedente di avere intrattenuto una relazione omosessuale, ove credibile, impone al giudice del merito la verifica, anche officiosa, delle conseguenze che la scoperta di una tale relazione determina secondo la legislazione del Paese di provenienza dello straniero, perchè qualora un ordinamento giuridico punisca l’omosessualità come un reato, questo costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini, che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo (Cass. 24 ottobre 2019, n. 32670);

d) in tema di protezione internazionale ove il richiedente adduca il rischio di persecuzione – derivante in particolare dall’accusa di omosessualità – al fine di ottenere lo “status” di rifugiato, o il danno grave, ai fini della protezione sussidiaria, il giudice non deve valutare nel merito la sussistenza o meno del fatto, ossia la fondatezza dell’accusa posta a base del rischio addotto, ma deve invece accertare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 2 e art. 14, lett. c), se tale accusa sia reale, cioè effettivamente rivolta al richiedente nel suo Paese, e dunque suscettibile di rendere attuale il rischio di persecuzione o di danno grave in relazione alle conseguenze possibili secondo l’ordinamento straniero (Cass.’ 6 febbraio 2018, n. 2875);

e) al fine di escludere il diritto di conseguire la protezione internazionale, o sussidiaria, da parte dello straniero che si dichiara omosessuale, non è sufficiente verificare che nello Stato di provenienza l’omosessualità non sia considerata alla stregua di un reato, dovendo altresì essere accertata l’accettazione sociale dell’omosessualità nel suddetto Paese e l’esistenza di un’adeguata protezione da parte dello Stato, a fronte eventuali atteggiamenti negativi o di minacce provenienti da soggetti privati (Cass. 24 aprile 2019, n. 11176).

6. ne deriva l’accoglimento del ricorso, in quanto il Tribunale ha respintò la domanda del ricorrente volta ad ottenere una forma di protezione internazionale senza prendere in esame il fatto decisivo costituito dalla sussistenza della condizione di omosessualità dell’interessato quale presupposto della richiesta protezione, alla luce del trattamento giuridico e sociale – in ipotesi, repressivo e/o discriminatorio – in Costa d’Avorio;

7. pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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