Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5829 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 03/03/2020), n.5829

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18753-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona Direttore pro Tempore, elettivamente

domiciliata ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 9,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO FUMAROLA;

– controricorrente –

avverso sentenza n 15-17/2017 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

TARANTI, depositata il 27/04/2017;

uadita la relazione della causa svolta camera di consiglio del

02/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Puglia sezione staccata di Taranto n. 15179017

depositata II 27.4.2017, notificata il 16.5.2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera dI consiglio del 2

ottobre 2019 dal relatore cons Francesco Mele.

Fatto

RILEVATO

Che:

– Il curatore fallimentare del sig. V.F. chiedeva il rimborso della somma di Euro 21.732,00 quale eccedenza detraibile per il 2009; rimborso negato dalla Agenzia delle Entrate in quanto “dall’esame della dichiarazione non risulta la sussistenza del presupposto indicato per la facoltà di richiedere il rimborso, così come stabilito dal D.P.R. n. 633, art. 30, comma 2 e 3, e successive modificazioni”; la parte proponeva ricorso avverso tale provvedimento per difetto di motivazione, sussistendo, nella specie, il diritto del fallimento ad ottenere il rimborso anche alla luce del disposto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74-bis; la commissione tributaria provinciale di Taranto nel contraddittorio tra le parti, essendosi ritualmente costituito l’ufficio- accoglieva il ricorso.

– Avverso detta sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate che deduceva la mancanza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, commi 2 e 3, normativa violata dal primo giudice per avere questi riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA -sebbene l’interessato non avesse presentato la documentazione relativa alle operazioni da cui il credito aveva tratto origine- e per non avere posto in essere gli accertamenti di fatto necessari per ritenere la correttezza, la certezza, la legittimità del credito; per resistere al gravame si costituiva il curatore; la commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello con la sentenza sopra menzionata. Per la cassazione della predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso il Fallimento di V.F. nella persona del curatore.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Il ricorso consta di un unico motivo recante “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 “.

– L’ufficio ricorrente censura la sentenza della CTR che ha ritenuto spettante il rimborso sul rilievo che “In questo caso si rende applicabile il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 27948/2009 secondo cui la dichiarazione del curatore relativamente alle operazioni anteriori all’apertura o all’inizio delle procedure concorsuali, prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74-bis, comma 1, è equiparabile alla dichiarazione di cessazione dell’attività con la conseguenza che essa, al pari della dichiarazione annuale, chiude il rapporto tributario antecedente le procedure concorsuali e fa sorgere da quella data, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, il diritto al rimborso dei versamenti effettuati in eccedenza”. Così decidendo -continua l’assunto della ricorrente- la CTR non ha considerato che la parte ha omesso di presentate i documenti utili àlla verifica del credito, nonostante i numerosi inviti provenienti dall’ufficio (circostanza, questa, rappresentata anche in sede di atto di appello, con la precisazione che il credito de quo era maturato prima che intervenisse il fallimento, sicchè era presente già nella dichiarazione dei redditi per l’anno 1998).

La curatela ha evidenziato -nel controricorso- come l’ufficio non abbia mai messo in discussione, nè nel provvedimento nè nel giudizio di primo grado, la spettanza del credito, solo in appello chiedendo che la parte fornisse la prova del credito: il thema decidendum è stato circoscritto dalla ricorrente “alla mancanza dei presupposti formali di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, commi 2 e 3”, thema integrato per la prima volta in appello -e ripreso nel presente giudizio- con la doglianza incentrata sull’assenza di prova del credito.

Tutto ciò premesso, il collegio rileva che il ricorso è inammissibile.

Premesso che la eccezione della insussistenza del credito con correlata richiesta di produzione della documentazione idonea a provarne la sussistenza è stata avanzata per la prima volta in appello, l’assunto di parte ricorrente è tutto incentrato sul fatto che -in fattispecie quale quella in esame di diniego di rimborso tributo- il contribuente assume il ruolo di attore e su di lui incombe l’onere della prova non assolto con la mera esposizione della propria pretesa restitutoria nella dichiarazione presentata con riguardo all’IVA: si tratta di deduzioni, che lungi dal paralizzare il carattere di novità che accompagna l’eccezione in parola, incorrèvonella presentè5r4e1 difetto di autosufficienza, che impone di dichiarare inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.500,00 oltre spese forfettarie al 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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