Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5828 del 22/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 22/02/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 22/02/2022), n.5828
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. r.g. 27527-2020 proposto da:
NOCETTA IMMOBILIARE S.R.L., con sede in Roma, al Viale Parioli n. 87,
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa
A.M.B., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in
calce al ricorso, dall’Avvocato Patrizia Del Nostro, presso il cui
studio elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza Cavour, n. 17.
– ricorrente –
contro
B.S., quale commissario giudiziale della Nocetta
Immobiliare s.r.l. in concordato preventivo.
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI ROMA, depositato in data
07/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del giorno 01/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
EDUARDO CAMPESE.
Fatto
RILEVATO
che:
1. La Nocetta Immobiliare s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro il decreto del Tribunale di Roma del 3/7 settembre 2020, che ha riconosciuto all’Avv. B.S. la somma di Euro 130.000,00, a titolo di compenso per la svolta attività di commissario giudiziale del concordato preventivo proposto dalla menzionata società con ricorso L. Fall., ex art. 161, comma 6, e la cui avvenuta ammissione era stata poi revocata dal medesimo tribunale. Il menzionato professionista, destinatario della notifica del menzionato ricorso nella suddetta sua qualità, è rimasto solo intimato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Successivamente alle comunicazioni relative alla fissazione dell’adunanza camerale, la Nocetta Immobiliare s.r.l. ha depositato in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso “nei confronti della procedura di concordato preventivo della Nocetta Immobiliare s.r.l. (…), in persona del commissario giudiziale Avv. B.S.”, datato 4 gennaio 2022, sottoscritto personalmente dalla sua legale rappresentante Dott.ssa A.M.B..
Ritenuto che:
1. Sussistendo i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l’estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle spese di quest’ultimo, essendo il B., nella indicata qualità, rimasto solo intimato.
2. E’ inapplicabile, infine, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (cfr. Cass. n. 36339 del 2021; Cass. n. 25342 del 2021; Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 1 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022