Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5828 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 10/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7143/2016 proposto da:

S.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA

NIARGHERITA 1, presso lo studio dell’avvocato VITO ANTONIO

MAZZARELLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 111/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che S.A.M. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 111/2015 della Corte d’Appello di Ancona con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda da lei proposta davanti al locale Tribunale con atto 30.3.2001;

rilevata – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione l’inammissibilità del ricorso per intempestività della sua proposizione in relazione all’inosservanza del termine lungo stabilito dall’art. 327 c.p.c. (“ratione temporis” applicabile nella specie, ovvero con riferimento al disposto antecedente alla modifica sopravvenuta per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17).

considerato infatti che la sentenza della Corte d’Appello è stata pubblicata il 27.1.2015 e quindi al termine lungo di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c.: (nel testo vigente ratione temporis, trattandosi di giudizio iniziato nel 2001), occorreva aggiungere il periodo di 31 giorni per la sospensione feriale (dall’1 al 31 agosto 2015 secondo la nuova formulazione della L. n. 742 del 1969, art. 1.), con scadenza quindi il 29.2.2016 (il 27 febbraio era sabato), tenendo conto sempre della sospensione nel periodo feriale;

che pertanto al momento della notifica del ricorso per cassazione, avvenuta il 8.3.2016 (data di spedizione della raccomandata da parte dell’ufficio postale) il termine di decadenza era già scaduto e il giudicato si era ormai formato;

ritenuto che il mancato espletamento di attività difensiva da parte dell’intimato esonera dal provvedere sulle spese;

considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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