Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5827 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 10/03/2010), n.5827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. M.

A., rappresentato e difeso, in virtu’ di mandato speciale in

calce al ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti

VALENTI PROSPERI Fausto Maria, BARABASCHI Carlo e POLICASTRO Lucia,

elettivamente domiciliato nel loro ufficio presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto in Roma, Via della Frezza 17;

– ricorrente –

contro

M.A., C.B. elettivamente domiciliati in Roma,

Piazza Cola di Rienzo n. 69, presso lo studio dell’Avv. BOER Paolo,

che li rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del

Ministro pro tempore;

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 879/08 della Corte di Appello di

Torino del 17.09.2008 – 24.09.2008 nella causa iscritta al n. 801 del

R.G. anno 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16.02.2010 dal Cons. Dott. De Renzis Alessandro;

udito l’Avv. Elisabetta Lanzetta, per delega, per l’INPS e l’Avv.

Paolo Boer per i controricorrenti;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del

ricorso, assorbiti gli altri motivi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso, ritualmente depositato, M.A. e C. B., premesso di essere stati assunti dall’INPS rispettivamente in data 12.01.1976 e 1.09.1979, convenivano in giudizio tale Istituto, il Ministero del Lavoro e il Ministero della Economia e delle Finanze per sentir condannare l’ente previdenziale a provvedere alla loro iscrizione al Fondo integrativo di previdenza e quiescenza INPS dalla data di assunzione fino al 30 settembre 1999 e a determinare l’onere capitale relativo, con ricorso ai coefficienti elaborati dallo stesso istituto. In via subordinata, chiedevano la condanna dei convenuti Ministeri al risarcimento del danno commisurato alla capitalizzazione del trattamento pensionistico, che essi ricorrenti avrebbero conseguito con l’iscrizione al Fondo in forza del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, comma 9.

2. Il Tribunale di Torino con sentenza del 22.06.2007 respingeva il ricorso, osservando che i ricorrenti avevano presentato domanda di iscrizione al Fondo soltanto il 14.09.2004, dopo la sua soppressione;

che conseguentemente risultava ininfluente l’inerzia dei convenuti Ministeri. Dal che discendeva anche il rigetto della domanda subordinata di risarcimento nei loro confronti.

Tale decisione, appellata dagli originari ricorrenti, e’ stata riformata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 879 del 2008, la quale ha riconosciuto il diritto degli appellanti ad essere iscritti al Fondo integrativo in questione con effetto dal 28 aprile 1993 e il diritto di riscatto nel periodo compreso, per il M., tra il 21.01.1976 e il 27.04.1993 e, per il C., tra il 1.09.1979 e il 27.04.1993, attraverso il versamento della riserva matematica risultante dalla tariffa gia’ elaborata dall’INPS. La Corte territoriale ha osservato che gli appellanti, avendo presentato domanda di iscrizione al Fondo nel 2004, non solo non erano incorsi nella decadenza prevista dal D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, comma 9 – ultima parte, ma avevano azionato il diritto soggettivo loro conferito dall’anzidetta legge in assenza del presupposto (emanazione del decreto ministeriale di approvazione delle tabelle INPS), che tale diritto avrebbe dovuto rendere operativo.

La Corte ha aggiunto che la tardivita’ delle domande di iscrizione al Fondo e di riscatto non era imputabile agli appellanti, sicche’ tale profilo non rilevava per l’accoglibilita’ o meno delle stesse domande.

Quanto all’assenza del decreto ministeriale di approvazione dei criteri attuariali elaborati dall’INPS, la Corte ha rilevato che tale circostanza costituiva un mero ostacolo all’esercizio del diritto soggettivo – attribuito ex lege – e il giudice avrebbe potuto sanare l’inerzia dell’Amministrazione applicando gli anzidetti criteri attuariali dell’INPS. 3. L’INPS ricorre per Cassazione con tre motivi, cui il M. e il C. resistono con controricorso.

Le stesse parti hanno depositato rispettive memorie ex art. 378 c.p.c..

Gli intimati Ministeri non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, comma 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. L’INPS osserva al riguardo che il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione della richiamata norma, atteso che in assenza del decreto ministeriale attuativo di tale disposizione, contenente le tabelle con i coefficienti per il riscatto e la ricongiunzione, non era ravvisabile nessun diritto potestativo o diritto soggettivo perfetto all’iscrizione ai fondi integrativi e al riscatto dei periodi di servizio anteriori al 28 aprile 1993, e cio’ a prescindere dalla data di presentazione della domanda di iscrizione. L’INPS aggiunge che nella situazione cosi’ delineata il giudice ordinario non avrebbe potuto sostituirsi all’autorita’ amministrativa, rimasta inerte, ed in ogni caso gli interessati avrebbero dovuto attivare la procedura del silenzio – rifiuto al fine di ottenere pronuncia sulla questione di legittimita’ del diniego di approvazione delle tabelle relative alle tariffe per la ricongiunzione e riscatto.

Tale assunto viene contestato dai controricorrenti, i quali condividono l’operato del giudice di appello, che ha ritenuto di colmare l’inerzia dell’Amministrazione attraverso l’esercizio di poteri sostitutivi e quindi di procedere direttamente all’applicazione delle tabelle predisposte dall’INPS, in quanto, in caso contrario, si verrebbe a negare automaticamente l’esistenza del principio stesso di integrita’ dell’ordinamento giuridico ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimita’.

Cio’ precisato sulle opposte linee difensive, questo Collegio ritiene di condividere l’assunto dell’ente previdenziale in base alle seguenti considerazioni.

I dipendenti in questione avevano l’onere di chiedere l’iscrizione al Fondo integrativo, anche se non entro il trentesimo giorno dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, comma 9 (come prescritto da tale norma), prima o della L. n. 144 del 1999, che soppresse tale fondo, pur continuando lo stesso Fondo ad erogare le prestazioni a favore degli iscritti. Per contro e’ emerso in maniera indiscutibile che i ricorrenti presentarono domanda di iscrizione al Fondo il (OMISSIS), ossia abbondantemente dopo la soppressione del fondo stesso.

Al fine di superare l’inerzia dell’Amministrazione, che non emano’, come gia’ in precedenza evidenziato, il decreto di approvazione delle tabelle INPS, i dipendenti avrebbero potuto utilizzare gli strumenti che l’ordinamento metteva a loro disposizione, ossia attivare la procedura di diffida ad adempiere nei confronti della stessa Amministrazione ed eventualmente impugnare il silenzio – rifiuto dinanzi agli organi della giustizia amministrativa.

In questa situazione il giudice di appello non avrebbe potuto sostituirsi all’Amministrazione procedendo direttamente all’approvazione delle tariffe INPS, configurandosi in caso contrario una invasione nella sfera riservata al potere amministrativo.

Ne’ a scalfire la ricostruzione della vicenda nei termini suesposti rileva il richiamo operato dai ricorrenti (cfr. memoria ex art. 378 c.p.c., pag. 9) di una decisione del Consiglio di Stato (in data 4.02.2010 – ricorso Panucci ed altri) e di una decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 26959 del 2009), che non affrontano la questione giuridica oggetto del presente giudizio, ma si riferiscono a domande di ex dipendenti dell’INPS – gia’ in godimento di pensione integrativa- volte a far includere nella retribuzione pensionabile alcune componenti non assoggettate in precedenza a contribuzione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa della L. n. 144 del 1999, art. 64 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’INPS osserva che il giudice di appello non ha correttamente applicato tale norma, in virtu’ della quale il Fondo integrativo e’ stato soppresso, pur continuando ad erogare prestazioni a favore di coloro che sono gia’ iscritti alla data del 30.09.1999 e non quindi a favore di coloro, come i ricorrenti, che non risultano iscritti.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione sul punto decisivo della controversia, per avere ritenuto il giudice di appello, nella perdurante assenza del decreto ministeriale di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, comma 9 e sia prima che dopo la soppressione del Fondo integrativo, di poter esercitare poteri sostitutivi della P.A. nell’individuazione delle tariffe per la ricongiunzione e il riscatto.

Le esposte censure possono ritenersi assorbite per effetto ed in conseguenza di quanto argomentato in relazione al primo motivo, nell’ambito del quale i profili di cui al secondo e al terzo motivo sono stati esaminati.

3. In conclusione in base alle svolte considerazioni il primo motivo del ricorso va accolto, assorbiti gli altri, e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione al profilo accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, le domande del M. e del C. vanno rigettate.

Le spese del giudizio di cassazione e si liquidano a favore dell’INPS come da dispositivo.

Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione va emessa nei confronti degli intimati Ministeri, non essendosi costituiti.

PQM

LA CORTE Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, rigetta le domande di M.A. e C.B.. Condanna i controricorrenti alle spese, che liquida in Euro 85,00 oltre Euro 2.000.00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Nulla per le spese nei confronti dei Ministeri intimati.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA