Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5827 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 10/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5827

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6971-2016 proposto da:

R.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELSIANA 71,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DELL’ERBA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROCCO LUIGI CORVAGLIA;

– ricorrente –

contro

R.A.R., R.F., R.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA APPIA PIGNATELLI 292, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO COTARDO, rappresentati e difesi dagli

avvocati LEONARDO MAIORANO, GENNARO DI MIO;

– controricorrenti –

e

RO.FR., RO.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 563/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 25/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che R.N. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Lecce depositata il 25.8.2015 con cui è stato respinto il gravame da lui proposto contro la sentenza 12.4.2012 del locale Tribunale emessa in una lite con i fratelli in materia ereditaria;

rilevata – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione l’inammissibilità del ricorso perchè incentrato su un vizio (mancanza o insufficienza della motivazione) non più denunziabile in cassazione (v. art. 360 c.p.c., n. 5 nella versione attuale, applicabile alla fattispecie in esame);

rilevato che, come affermato dalle sezioni unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione e che pertanto è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830 – 01);

rilevato che nel caso di specie tale ipotesi estrema non solo non ricorre ma non è neppure dedotta;

ritenuto che le spese vanno poste a carico della parte soccombente;

considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830 – 01).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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