Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5826 del 13/03/2014
Civile Decr. Sez. 5 Num. 5826 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che tale norma è di immediata applicazione in quanto essa non
concerne le regole relative alla proposizione del ricorso per cassazione;
Ritenuto che essendo la rinuncia motivata con la composizione di un contrasto giurisprudenziale e il formarsi di un orientamento successivo alla proposizione del ricorso sia giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Si cont ic i. i
CANCELLERA
Rom
I3 1hit 2DI4 –Il Presidente
Dott. Mario Adamo
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Data pubblicazione: 13/03/2014
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Avv. Anna Collabolletta
CT 6827/11 – SEZ. III
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SeztuirC6’‘-e1virte-tritrutaria
ATTO DI RINUNCIA
L’Avvocatura Generale dello Stato, quale procuratrice domiciliataria dell’Agenzia
dell’Entrate, successore ex lege dell’Agenzia del Territorio, stante la avvenuta
composizione del contrasto giurisprudenziale e l’orientamento ormai assunto da Codesta
Suprema Corte sulla questione afferente il riclassamento delle unità immobiliari urbane
situate nel comune di Napoli,
RINUNCIA
al ricorso in epigrafe.
Ricorso n. R.G. 5954/11