Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5826 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5826

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9649/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO;

– ricorrenti –

contro

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CLAUDIO

ASELLO, 27, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BALDASSERONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO FRACON;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1147/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23/01/2015 R.G.N. 968/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI Roberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO;

udito l’Avvocato GIANLUCA BALDASSERONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 23.1.2015, la Corte d’appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’ing. V.S. non tenuto al versamento di alcuna contribuzione alla gestione separata con riferimento ai redditi prodotti quale lavoratore autonomo nell’anno 2005.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che, essendo l’ing. V. dipendente pubblico e avendo per quell’anno versato all’INARCASSA il contributo integrativo, la sua iscrizione alla gestione separata doveva essere esclusa in ragione del disposto del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), il quale, nell’interpretare autenticamente la disposizione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, aveva precisato che erano tenuti all’iscrizione coloro che avessero effettuato attività non soggette al versamento contributivo presso gli enti esponenziali di categoria, restando in contrario irrilevante la circostanza che il professionista non avesse potuto iscriversi all’INARCASSA in ragione del divieto di cui alla L. n. 1046 del 1971, art. 2.

Contro tali statuizioni ricorre l’INPS, con un unico motivo di censura. L’ing. V.S. ha resistito con controricorso e ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso principale, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), L. n. 179 del 1958, art. 3, L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21 e artt. 7,23 e 37 dello Statuto INARCASSA approvato il 28.11.1995, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussistesse alcun obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli ingegneri che svolgono attività autonoma libero-professionale e che non sono tenuti all’iscrizione all’INARCASSA in ragione del contemporaneo svolgimento di attività lavorativa subordinata per la quale godono di altra copertura assicurativa.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (così Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018, seguite da innumerevoli successive conformi). E tale principio reputa il Collegio di dover ribadire anche in questa sede, le pur diffuse argomentazioni contenute nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c., non evidenziando alcuna critica idonea a revocarlo in dubbio.

Più in particolare, e fermi restando gli argomenti già spesi al riguardo da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018, cit., deve escludersi che la disciplina dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 (che, com’è noto, ha delegato il Governo ad emanare “norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi”), delinei, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, laddove una cassa di previdenza abbia escluso dall’obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli ingegneri e gli architetti, a causa della loro contemporanea iscrizione presso altra gestione previdenziale obbligatoria), non possa riespandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata: se davvero questa – e questa sola fosse l’interpretazione da attribuire al combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26, sarebbe stato infatti sufficiente che il legislatore, nel dettare, al cit. D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, la norma di interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, stabilisse che l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata sussiste “esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali”.

Sennonchè, non è soltanto questa la prescrizione contenuta nel cit. D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12: com’è noto, esso stabilisce altresì che l’iscrizione alla Gestione separata è dovuta anche per i “soggetti che svolgono (…) attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11”, ossia agli enti della categoria professionale di appartenenza. Ed è precisamente tale aggiunta a indurre a ritenere che ciò che taluna dottrina ha ricostruito nei termini di una relazione di alternatività tra Gestione separata e casse professionali debba invece essere strutturata in termini di complementarità e dunque che anche per coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi possa sussistere un obbligo di iscrizione alla Gestione separata: posto infatti che anche costoro possono essere obbligati ad iscriversi alla Gestione quando non effettuino alcun “versamento contributivo” agli enti di categoria, diventa evidente che il rigido riparto di competenze presupposto tra Gestione separata e casse professionali si rivela in realtà sfornito di base normativa e la questione diventa piuttosto quella di stabilire la tipologia del “versamento contributivo” che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, che a sua volta è questione che non può essere risolta se non volgendosi all’interpretazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e delle disposizioni che ne hanno dato attuazione, esattamente come ritenuto da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018, più volte cit..

Nè contrari argomenti possono desumersi dai lavori preparatori al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, dove pure è dato leggere che il fine della norma d’interpretazione autentica sarebbe quello di rendere soggetti all’iscrizione presso la Gestione separata soltanto “coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi”: è infatti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui ai lavori preparatori può riconoscersi un valore unicamente sussidiario nell’interpretazione di una legge, che trova un limite nel fatto che la volontà da essi risultante non può mai sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge, quale emerge dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore, intesa come voluntas legis, ossia come volontà oggettiva della norma, e per ciò distinta dalla voluntas legislatoris, ossia dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (così, tra le tante, Cass. nn. 937 del 1975, 3276 del 1979, 2454 del 1983, 3550 del 1988, 4117 del 1995, 5375 del 2001).

Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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