Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5826 del 03/03/2020
Cassazione civile sez. trib., 03/03/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 03/03/2020), n.5826
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Luigi Ernestino – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23529-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona tempore, elettivamente domiciliata
In ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
BENZOGAS SRL;
– intimato –
avverso lsa sentenza n. 1547/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST.
di Brescia, depositata il 10/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/10/2019 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO.
Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria
regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia n. 1547/2016
depositata il 10.3.2015, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2
ottobre 2019 dal relatore cons. Mele Francesco.
Fatto
RILEVATO
Che
– Benzogas srl impugnava il provvedimento di rigetto -da parte dell’Amministrazione finanziaria- dell’istanza di rimborso dell’eccedenza D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 30 per l’insussistenza “del presupposto indicato per la facoltà di richiedere il rimborso, così come stabilito dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, commi 2 e 3 … Dai controlli effettuati è risultata la mancanza dell’attività di impresa”; deduceva l’erronea indicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, commi 2 e 3, invece che del comma 4 e sosteneva nel merito la sussistenza di una regolare attività di impresa in capo a Vittoria s.r.l. (si precisa che l’originaria istanza di rimborso era stata avanzata da tale società svolgente attività immobiliare con un unico immobile concesso in locazione alla Benzogas con percezione di un canone insufficiente a garantire i ricavi minimi idonei al superamento del test di operatività; inoltre delle due società era stata ritenuta -dall’Amministrazione- la pressochè totale identità della compagine societaria in sede di presentazione e valutazione di istanza di disapplicazione di norme antielusive D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37-bis comma 7, istanza proposta da Vittoria srl e rigettata).
– L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, rilevando l’accertata natura di società di comodo della Vittoria srl e la insussistenza dei presupposti per il rimborso (assenza di attività economica comportante l’effettuazione di operazioni sottoposte ad IVA):
– La commissione tributaria provinciale di Brescia rilevava, innanzi tutto, l’assenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, commi 2 e 3, così valutando “congruo e pertinente” il rigetto della istanza, essendo risultato dai controlli effettuati dall’Amministrazione “essere la soc. Vittoria srl proprietaria dell’unico immobile locato alla Benzogas e srl e, pertanto, soggetto che non svolgeva attività economica comportante l’effettuazione di operazioni sottoposte ad IVA”; quanto poi alla eccezione di mancata contestazione circa l’operatività aziendale entro il termine per l’accertamento 2005, la sentenza osservava che “l’ufficio ha dato corso alla procedura di verifica a seguito istanza di riconoscimento del credito reclamato da Vittoria srl, ravvisando l’insussistenza dei requisiti richiesti per l’esistenza del diritto …”.
– Avverso detta sentenza proponeva appello la società contribuente riproponendo gli argomenti posti a base del ricorso introduttivo del giudizio: nel contraddittorio tra le parti, la commissione tributaria regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia rendeva la sopra indicata sentenza, con la quale riformava la decisione di primo grado “in quanto le condizioni di operatività della contribuente risultano dalla documentazione fiscale emessa per i canoni di affitto e dalla dichiarazione IVA per l’anno 2003. Peraltro, appare fondato il rilievo sollevato dalla parte contribuente in merito alla mancata contestazione della non operatività della società”.
– Per la cassazione di tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un motivo.
– Parte intimata non si è costituta.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– Il motivo di cui consta il ricorso denuncia “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.
Il motivo non è fondato.
– Premesso che la CTR ha accolto l’appello della contribuente sul rilievo che “le condizioni di operatività della contribuente risultano dalla documentazione fiscale emessa per i canoni di affitto e dalla dichiarazione IVA per l’anno 2003”, osserva il collegio che una sentenza siffatta non può essere censurata – come fa l’ufficio con l’odierno ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che contempla la violazione di legge e/o la falsa applicazione di legge; cioè, quanto al primo vizio, erronea individuazione (configurabile sia in positivo – come esistenza – sia in negativo -come inesistenza) della norma e, quanto al secondo vizio, riferimento improprio della fattispecie concreta a quella astratta e, dunque, applicazione erronea della norma al caso concreto.
Conclusivamente, la operatività della società contribuente non è censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, norma invocata dalla ricorrente nell’unico motivo di cui consta il ricorso.
Il ricorso va rigettato; nessun provvedimento va reso in punto spese atteso che parte intimata non si è costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020