Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5825 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 10/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5825

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1750-2016 proposto da:

TOUR-FIN GOLFO SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA NOMENTANA 133, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

SALIMBENI, rappresentata e difesa dall’avvocato LEONARDO MAIOLICA;

– ricorrente –

contro

PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU’ DI FORMIA, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DARDANELLI 23, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

GRECO, rappresentata e difesa dall’avvocato SISTO MANZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7266/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che la Tour Fin Golfo srl in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma depositata il 25.11.2014 con cui è stato respinto il gravame da essa proposto contro la sentenza 163/10 del Tribunale di Latina sezione dist. Gaeta emessa in giudizio di regolamento di confini in contraddittorio con la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù;

rilevato che il relatore ha formulato proposta di inammissibilità ex art. 327 c.p.c. e che la ricorrente ha depositato memoria;

rilevata – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione l’inammissibilità del ricorso per intempestività della sua proposizione in relazione all’inosservanza del termine lungo di un anno stabilito dall’art. 327 c.p.c. (“ratione temporis” applicabile nella specie, ovvero con riferimento al disposto antecedente alla modifica sopravvenuta per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, trattandosi di giudizio iniziato anteriormente).

considerato infatti che la sentenza della Corte d’Appello è stata pubblicata il 25.11.2014 e quindi al termine lungo di un anno occorreva aggiungere il periodo di 31 giorni per la sospensione feriale (dall’1 al 31 agosto 2015 secondo la nuova formulazione della L. n. 742 del 1969, art. 1), con scadenza quindi il 28.12.2015 (26 dicembre festivo e sabato), tenendo conto sempre della sospensione nel periodo feriale;

che pertanto al momento della notifica del ricorso per cassazione, avvenuta il 8.1.2016 (data di spedizione della raccomandata da parte dell’ufficio postale) il termine di decadenza era già scaduto e il giudicato si era ormai formato;

ritenuto che le spese vanno poste a carico della parte soccombente;

considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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