Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5824 del 13/03/2014
Civile Decr. Sez. 5 Num. 5824 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si cocli. •
/
Roma;
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
AM.7.ELLERIA
.1-3
Aq
Data pubblicazione: 13/03/2014
Ct. 29223/08 (Avv. Soldani)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 30246/08
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rmú,mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
TURESSO LUCIANA, rappresentata e difesa dall’avv. Fulvio Cassano
presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Alessandria. via Piacenza
n. 23
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 33/32/07
emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Torino.
PREMESSO
Che con nota 7000149/2012 la Direzione Provinciale di Alessandria ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 28.01.2014
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale