Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5824 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 10/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5824

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1387-2016 proposto da:

B.M., difeso dall’avv. Antonio Costanzo, come da procura in

calce alla copia dell’atto di citazione e domiciliato in Roma presso

la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

F.P., F.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, V.LE ANGELICO 205, presso lo studio dell’avvocato MARIA BIANCA

PADRONI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6479/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/02/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che B.M. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 6479/2014 della Corte d’Appello di Roma con cui è stato respinto il gravame da lui proposto contro la sentenza 212/2006 del Tribunale di Civitavecchia sez. dist. Bracciano;

che al ricorso resistono L. e F.P.;

rilevato che nella intestazione del ricorso si legge che il ricorrente è rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Costanzo Bergodi “per procura in calce all’atto passivo di citazione per il primo grado di giudizio…”;

rilevato che dagli atti non risulta essere stata depositata altra procura, in particolare non la procura speciale, prescritta a pena di inammissibilità dall’art. 365 c.p.c.;

considerato che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (tra le varie, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 58 del 07/01/2016 Rv. 637916; Cass. n. 5554 del 2011, Cass. n. 19226 del 2014).

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia stata conferita, come nel caso di specie, in calce alla copia dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado;

ritenuto che le spese vanno poste a carico della parte soccombente;

considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile per cui sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 1.200,00 di Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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