Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5823 del 13/03/2014
Civile Decr. Sez. 5 Num. 5823 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si co nic i.
Rom 7/47._/
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
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3 -MAR, 2914.
Data pubblicazione: 13/03/2014
Ct. 5551111-avv. Tidore
Avvocatura generale dello Stato
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
nel ricorso n.4707/11
l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa
ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma,
alla via dei Portoghesi n.12
intimato
contro
Istituto Sostentamento del clero Diocesi di Como,come in atti rapp.ta e difesa
ricorrente
in punto
annullamento della sentenza n. 206/34/10 emessa inter partes dalla Commissione
Tributaria Regionale di Milano
premesso
1-Che la Direzione Provinciale delle Entrate di Sondrio ha comunicato a codesta S.C. che la controparte ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi
dell’art. 39 comma 12 del D.L. 6.7.2011 n. 98 provvedendo al versamento di tutte le
somme dovute,
fa istanza
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione del
giudizio.
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO