Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5823 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/03/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13370-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 82/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 20/04/2005 R.G.N. 325/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato GIOVANNI GENTILE per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per dichiarazione di

inammissibilità.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Orvieto, in accoglimento della domanda proposta da P.S. nei confronti della s.p.a.

Poste Italiane, con sentenza non definitiva n. 53/2003, ritenuta la inapplicabilità alla fattispecie degli accordi sindacali posteriori e la inoperatività di quelli precedenti, non prorogati oltre il 30-4- 1998, accertata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso per il periodo (OMISSIS), dichiarava che tra le parti si era instaurato un rapporto a tempo indeterminato e, per l’effetto, condannava la società alla riammissione in servizio della ricorrente nonchè al risarcimento del danno da quantificarsi in prosieguo di giudizio.

Con successiva sentenza definitiva n. 34/2004 il Giudice condannava la società al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e alle spese.

La società proponeva appelli avverso le dette sentenze chiedendone la riforma con il rigetto delle domande di controparte.

La P. si costituiva resistendo agli appelli di controparte.

La Corte di Appello di Perugia, riuniti i giudizi, con sentenza depositata il 20-4-2005, confermata la sentenza non definitiva, in parziale riforma della sentenza definitiva, condannava la società al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni al lordo delle ritenute di legge, con decorrenza 30-10-2002.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.

La P. è rimasta intimata.

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. nonchè copia di verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato tra le parti in data (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Infine non deve provvedersi sulle spese non avendo la P. svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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