Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5823 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28232-2015 proposto da:

WIND TELECOMUNICAZIONI SPA, (Cf. e P.I. (OMISSIS)) in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 47, presso lo studio dell’avvocato

GIULIANA SCROCCA, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO

SERGIO VITALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 692/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 01/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 1.6.2015, la Corte di appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado impugnata, dichiarava che tra Wind Telecomunicazioni spa e G.G. era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 13.11.2007, con diritto del predetto alla riammissione in servizio, e condannava la società appellante a risarcirgli il danno con il pagamento di un’ indennità L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto che, per quel che rileva nel presente giudizio, si evidenziava un difetto di specificazione delle ragioni di ricorso alla somministrazione relativamente ai contratti intercorsi con l’utilizzatore, laddove genericamente si faceva riferimento a “ragioni di carattere produttivo, picchi di più intensa attività connessi a vincolanti termini di esecuzione”, senza individuare gli asseriti “picchi” di attività o precisare quali attività produttive asseritamente in scadenza avrebbero dovuto essere eseguite, aggiungendosi che l’onere di specificazione non poteva che valutarsi in funzione della chiara finalità cui lo stesso era deputato, di consentire di conoscere già al momento della stipula del contratto e, quindi, successivamente in giudizio, il controllo sulla effettività delle ragioni enunciate dal datore di lavoro;

che di tale decisione domanda la cassazione la società affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, il G.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata; che viene denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, e art. 21, comma 1, rilevandosi che, secondo orientamento giurisprudenziale di legittimità, le norme sulla somministrazione di manodopera non richiedono affatto quel dettaglio proprio del contratto a termine, e che nella specie la causale era sufficientemente specifica e tale da poter permettere il controllo giudiziario sulla sua effettività, ossia sulla corrispondenza dell’impiego concreto del lavoratore a quello affermato nel contratto, e sostenendosi che, alla luce dei principi affermati nelle richiamate pronunce di legittimità, doveva ritenersi che, al cospetto di una sufficiente specificazione della causale del contratto, alcun controllo era stato compiuto dalla Corte d’appello, che avrebbe dovuto procedere alla verifica della effettiva sussistenza delle ragioni indicate in contratto, nonchè della corrispondenza tra queste e l’utilizzo dei lavoratori somministrati;

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;

che, la sentenza impugnata si è discostata dai principi più volte affermati da questa Corte come di seguito delineati in tema di somministrazione di manodopera, principi che limitano il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono all’accertamento della loro esistenza, non potendo esso estendersi, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 3, al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell’utilizzatore (Cass. 15.7.2011 n. 15610, Cass. 9.9.9013 n. 20598), fermo restando che la normativa di riferimento prevede come “condizione di liceità” che il contratto) sia stipulato solo in presenza di ragioni rientranti nelle categorie previste ed impone di indicarle per iscritto nel contratto a pena di nullità (art. 21, u.c.) escludendo che la relativa indicazione possa essere tautologica generica, o che possa risolversi in una parafrasi della norma, dovendo esplicitare il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta (cfr. in tali termini, Cass. 6933/2012 cit.);

che la manifesta fondatezza del ricorso poggia sulla considerazione che, nel caso in esame, l’indicazione delle ragioni in sede contrattuale nei sensi riportati è stata valutata dalla giurisprudenza di legittimità sufficientemente specifica, laddove, esaminandosi una situazione simile dal punto di vista della indicazione terminologica della causale, si è affermato che le punte di intensa attività “non fronteggiabili con il ricorso al normale organico risultano sicuramente ascrivibili nell’ambito di quelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, che consentono, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato e che il riferimento alle stesse ben può costituire valido requisito formale del relativo contratto, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c Legge stessa” (Cass. 21 febbraio 2012, n.2521 e Cass. 16.10.2014 n. 21001, ove tale causale è stata ritenuta assistita da un grado di specificità sufficiente a soddisfare il requisito di forma del contratto di somministrazione sancito dall’art. 21, comma 1, perchè idonea a dare adeguatamente conto delle ragioni giustificative del ricorso a tale tipologia contrattuale, senza la necessità di ulteriore dettaglio);

che quanto sinora affermato concerne il problema della specificità delle ragioni indicate nel contratto commerciale di somministrazione, laddove problema distinto è quello della verifica della sussistenza in concreto di tali ragioni;

che anche sul punto la giurisprudenza di legittimità si è espressa (Cass. 8 maggio 2012, n. 6933, cui si rinvia anche per i richiami e, da ultimo, Cass. 20.5.2014 n. 21001, nonchè, tra le altre, Cass. 2521 del 2012, Cass. 15610 del 2011, Cass. 8120 del 2013), affermando che questo accertamento è di competenza del giudice di merito e quindi, se motivato in maniera adeguata e priva di contraddizioni, non può essere rivalutato in sede di legittimità;

che la Corte di Palermo, fermandosi all’esame della prima questione e rilevando la mancanza di specificità della causale, non ha provveduto ad effettuare la verifica con riferimento alle ragioni indicate dalla società a spiegazione della necessità produttiva – organizzativa di inserimento di personale somministrato in presenza di un incremento produttivo temporaneo (di produttività) connesso a termini vincolanti di esecuzione di commesse, sicchè alla cassazione della decisione impugnata deve seguire il rinvio della causa al giudice del merito per i conseguenti accertamenti connessi alla verifica di effettività delle ragioni dedotte a sostegno della somministrazione del lavoratore intimato;

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va accolto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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