Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5822 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3012/2015 proposto da:

GE.DO.SAN. S.R.L., società che ha incorporato la società CASA DI

CURA PRIVATA VILLA MARGHERITA S.P.A., già S.R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA

DELLA VALLE, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO PROZZO,

LUIGI GIULIANO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, CARLA

D’ALOISIO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 7913/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/01/2014 R.G.N. 2092/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LUIGI GIULIANO;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 17 gennaio 2014, ha rigettato il gravame svolto dalla s.p.a. Casa di Cura privata Villa Margherita nei confronti dell’INPS avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a cartella proposta tardivamente.

2. La Corte territoriale ha escluso che dalle allegazioni e dagli atti prodotti si potessero evincere elementi di scusabilità per l’intempestiva opposizione.

3. Avverso tale sentenza ricorre la s.r.l. GE.DO.SAN., società incorporante la s.p.a. Casa di Cura privata Villa Margherita, con ricorso affidato a quattro motivi, avverso il quale l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha conferito procura in calce alla copia notificata del ricorso e ha partecipato alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo la parte ricorrente deduce omessa pronuncia sulla questione, oggetto di gravame, inerente alla consistenza e completezza dell’atto notificato, in difetto della relazione di notifica (e cioè la relata non era stata compilata tanto sulla copia notificata quanto sulla ristampa della cartella, acquisita agli atti, a seguito dell’ordinanza ex art. 421 c.p.c.), e non avendo mai contestato di aver ricevuto la cartella.

5. Con il secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c., e L. n. 890 del 1982, art. 3, si assume che la relazione di notifica è volta a documentare la consegna dell’atto nella sua integralità e che l’avviso di ricevimento, in mancanza della relazione di notifica, prova solo l’avvenuta consegna del plico e non anche il contenuto dell’atto.

6. Col terzo motivo, deducendo violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, si assume come del tutto inconferente l’argomento della Corte secondo cui la società, ancor prima della notifica della cartella, avrebbe potuto proporre azione di accertamento negativo per contestare la pretesa dell’INPS.

7. Col quarto motivo si deduce violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3,L. n. 212 del 2000, art. 7 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, e si assume di avere erroneamente proposto ricorso amministrativo, in riferimento al quale l’INPS aveva sospeso la riscossione della cartella fino a nuova comunicazione, e che tanto ha comportato non solo la violazione di legge per erronea sussunzione ma anche omesso esame di un fatto decisivo quale, nella specie, la proposizione del ricorso amministrativo a riprova dell’assenza di inerzia della Casa di cura prodigatasi, invece, nel proporre ricorso amministrativo in conseguenza della omessa indicazione del termine e dell’autorità cui rivolgersi.

8. I primi due motivi sono da rigettare.

9. Si legge nella sentenza impugnata che la notificazione è avvenuta a mezzo posta e tale modalità impone che la notificazione si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata; la stessa decisione dà atto che la notifica si è perfezionata con avviso di ricevimento, debitamente sottoscritto dalla società, e che per tali atti Equitalia ha prodotto in giudizio attestazione di conformità.

10. Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte che in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato, implicitamente, del citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (v., per tutte, Cass. n. 19575 del 2019 e i precedenti ivi richiamati).

11. Il terzo motivo è inammissibile perchè censura un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam – l’eventuale proponibilità, da parte della Casa di cura, di un’autonoma azione di accertamento negativo prima della notifica della cartella per fermare il procedimento di iscrizione a ruolo – e pertanto non costituente ratio decidendi e come tale insuscettibile di gravare la parte ricorrente dell’onere di un’apposita censura.

12. Infondata si appalesa, inoltre, la doglianza volta a corroborare l’asserita scusabilità della tardiva opposizione, incentrata sulla mancata indicazione, nella cartella di pagamento, sia del termine per reagire all’iniziativa svolta per il recupero del credito dell’INPS, sia dell’autorità innanzi alla quale proporre l’azione.

13. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato (cfr. Cass. n. 1740 del 2020 e i precedenti ivi richiamati) che l’omessa o erronea indicazione nell’ordinanza ingiunzione o, in sua mancanza, nella cartella di pagamento, del termine per proporre l’opposizione e dell’autorità competente a decidere sulla stessa (prevista dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 4, disposizione richiamata dal D.M. n. 321 del 1999, art. 6, recante “contenuto minimo della cartella di pagamento”), può al più dar luogo ad errore scusabile ed impedire la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni non consentano l’adeguata identificazione dell’autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi, senza però determinare, di per sè, l’invalidità del provvedimento.

14. L’omissione determina non già la nullità dell’atto, bensì una mera irregolarità, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali, in ragione della scusabilità dell’errore in cui l’interessato sia eventualmente incorso.

15. Peraltro, pur volendo ritenere che l’errore scusabile, diretto a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, sia invocabile anche in relazione allo speciale procedimento di cui si tratta, è decisivo osservare che esso presuppone una situazione d’incertezza interpretativa, fondata su circostanze oggettive, capaci di ingenerare l’errore incolpevole dell’interessato, in coerenza con il fondamento della tutela giurisdizionale apprestata dal sistema di accertamento e riscossione della contribuzione previdenziale e di verifica giudiziale dei diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo.

16. Tali circostanze oggettive, come già delineate, in linea generale, da Cass., Sez. un. 7712 del 1998, ed ora ribadite, sono riconducibili allo stato della normativa, alle difficoltà di qualificazione dell’atto da impugnare e dei suoi effetti, al comportamento fuorviante della pubblica amministrazione, alla particolare complessità della fattispecie, e di certo non può essere compreso, nel novero delle circostanze predette, uno stato d’animo meramente soggettivo di dubbio o d’incertezza, qual è quello dedotto dalla parte ricorrente, che si traduce e si esaurisce nel difetto di conoscenza della normativa processuale, la quale peraltro non presenta alcuna particolare difficoltà ermeneutica.

17. Trattasi, peraltro, di un modello processuale che da tempo ha superato il vaglio della Corte costituzionale che, con l’ordinanza del 29 marzo 2007, n. 111, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, in considerazione sia della natura pubblicistica del creditore, sia della circostanza che il preteso debitore ha comunque la possibilità di promuovere entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione all’interno del quale può far efficacemente valere le proprie ragioni, potendo eventualmente ottenere, nelle more, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e/o dell’esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell’onere probatorio in base alla posizione sostanziale assunta dalle parti nel giudizio di opposizione.

18. In conclusione, una volta escluso dalla Corte territoriale l’errore scusabile, con accertamento in fatto non più sindacabile in sede di legittimità, la decisione è immune da censure e il ricorso va rigettato.

19. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

20. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

PQM

LA Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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