Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5821 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13520/2018 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ESTER

ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

EURO CASH S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PIETRO CHICHIARELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 845/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/10/2017 R.G.N. 80/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva annullato gli avvisi di addebito notificati dall’Inps alla Euro Cash Srl avendo l’Inps ignorato la tempestiva richiesta della società di rateizzare il debito contributivo contestatole.

Ha esposto che la società, a seguito di avviso bonario di pagamento inviato dall’Inps il 19/5/2014, aveva chiesto il 30/5/2014 di poter usufruire di rateizzazione in applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 2; che l’Inps non poteva ignorare la domanda di rateizzazione e disporre prima della scadenza del termine di 15 giorni contenuto nell’avviso bonario, il passaggio dei credito dalla fase amministrativa a quella esecutiva e che, pertanto, qualificato il ricorso quale opposizione all’esecuzione essendo contestato il diritto dell’ente previdenziale di procedere ad esecuzione e non la regolarità formale del titolo, ha ritenuto tempestivo il ricorso ed ha affermato che il Tribunale aveva, correttamente, pronunciato l’illegittimità degli avvisi di addebito e ciò non con riferimento alla pretesa contributiva, ma in relazione alla circostanza che detti avvisi non potevano essere adottati dovendo essere fatto dall’Inps il piano rateale.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un unico articolato motivo. Resiste la soc. Eurocash.

Con ordinanza n. 30215/2019 la sesta sezione di questa Corte ha rimesso il giudizio davanti alla sezione ordinaria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. L’Inps denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 2, per non essere stata valutata la fondatezza della pretesa oggetto dell’iscrizione a ruolo, sul presupposto che gli avvisi di addebito fossero illegittimi (circostanza questa di cui non si discute). Osserva che, anche se l’Istituto non avesse potuto iscrivere a ruolo i contributi, ciò nonostante l’autorità giudiziaria avrebbe dovuto pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa.

Deduce che non sarebbe stata necessaria una domanda riconvenzionale in quanto si trattava di richiesta già contenuta nella domanda principale sebbene in misura ridotta, limitata alla fondatezza del diritto di credito azionato con esclusione degli ulteriori diritti connessi all’iscrizione.

4. Il ricorso va accolto.

5. La Corte d’appello ha qualificato l’opposizione proposta dalla soc. Eurocash quale opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ritenendo che con detta opposizione la società avesse contestato il diritto dell’ente previdenziale di procedere ad esecuzione, non intendendo invece contestare la regolarità formale del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 617 c.p.c., per il quale avrebbe dovuto valere il termine perentorio di 20 giorni per la sua proposizione.

Tale qualificazione dell’opposizione non risulta contestata dall’Inps e sulla stessa manifesta di convenire anche la parte controricorrente.

Su detta qualificazione deve, dunque, ritenersi formato il giudicato interno.

Ciò premesso va rilevato che l’opposizione all’esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239/07). La differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all’esecuzione risiede nel fatto che con la prima si tende a paralizzare temporaneamente l’azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice.

La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l’opponente riconosce l’altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici; ed ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perchè vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all’altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca; nella seconda, invece, l’opponente nega a monte l’azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perchè sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perchè i beni staggiti (nell’esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.

Così qualificata l’azione posta in essere dal ricorrente volta a negare il diritto dell’Inps di adottare gli avvisi di addebito, la Corte non avrebbe potuto omettere di valutare il merito della pretesa dell’ente atteso che l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo o dell’emissione dell’avviso di addebito comporta, comunque, la necessità di pronunciarsi sul merito della pretesa contributiva.

Costituisce giurisprudenza consolidata, infatti, che il giudice che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull’impugnazione dell’accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 14149/2015, n. 17858/2018, n. 10025/2019).

6. Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Il processo va, quindi, rinviato alla Corte d’appello di Roma anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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