Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5820 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4164/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;

– ricorrenti –

contro

MARIA BEATRICE HOSPITAL S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MARESCIALLO

PILSUDSKY 118, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA PAOLETTI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA ASTOLFI;

– contrari corrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A.;

– intimata –

e contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA’,

che lo rappresentano e difendono;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 51/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 29/01/2014 R.G.N. 1471/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO;

udito l’Avvocato EMANUELA PAOLETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 51 del 2014, riuniti gli appelli proposti dall’INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a, avverso le sentenze nn. 1068 e 1108 del locale Tribunale, li ha rigettati unitamente all’appello principale ed incidentale proposti, avverso le medesime sentenze, da Villa Maria Beatrice Hospital s.r.l., confermando dunque entrambe le sentenze che avevano accolto in parte le opposizioni a cartelle esattoriali proposte dalla società e con le quali l’Istituto aveva preteso il pagamento della contribuzione relativa agli anni compresi tra il 1995 e parte del 1999 in ordine al rapporto di lavoro di 18 infermieri professionali, ritenuti subordinati a seguito di accertamento ispettivo.

2. Per quanto ora di interesse, la Corte territoriale, premesso che i lavoratori avevano denunciato l’irregolarità dei rispettivi rapporti all’INPS tra luglio ed agosto 2004, ad eccezione del dipendente A. che vi aveva provveduto nell’aprile 2002, ha ricordato, a proposito della prescrizione, l’orientamento di legittimità (Cassazione nn. 2417 del 2012, 948 del 2012, 5811 del 2010 e SS.UU. n. 6173 del 2008) secondo il quale il disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, va inteso nel senso di ritenere che il prolungamento del termine di prescrizione decennale vale solo in relazione ai contributi maturati e non prescritti prima dell’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 e richiede che la denuncia ad essi relativa sia presentata nei cinque anni successivi al 1.1.1996, in quanto non avrebbe senso ritenerlo applicabile anche in seguito dal momento che, da tale data, il termine prescrizionale è divenuto quinquennale per tutti i contributi, fermo restando che la denuncia del lavoratore deve intervenire prima della scadenza del quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge; nei casi in esame, le denunce erano pervenute dopo tale epoca per cui non poteva attribuirsi alle stesse alcuna efficacia interruttiva del termine di prescrizione.

3. Avverso tale sentenza, limitatamente al solo punto relativo alla contribuzione pretesa per il dipendente A., laddove è stata dichiarata la prescrizione dei contributi maturati prima del quinquennio antecedente il 26 ottobre 2004, data di notifica del verbale ispettivo, pur avendo lo stesso denunciato all’Inps l’irregolarità nell’aprile 2002, ricorre per cassazione l’INPS sulla base di un motivo successivamente illustrato con memoria.

4. Resiste con controricorso Maria Beatrice Hospital s.r.l. che ha, pure, depositato memoria. Inail ed Equitalia Centro s.p.a non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, posto che la sentenza impugnata, nel ritenere maturata la prescrizione anche relativamente alla contribuzione pretesa per il rapporto di lavoro intercorso con il dipendente A., avrebbe interpretato erroneamente le disposizioni di cui ha denunciato la violazione, che, se lette in conformità con l’orientamento di questa Corte di cassazione in tema di effetti della denuncia del lavoratore sull’allungamento del termine di prescrizione per contributi maturati in periodo successivo all’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, avrebbe condotto a non ritenere maturato siffatto termine.

6. Il motivo è infondato.

La questione dedotta in causa è relativa alla efficacia, transitoria o a regime, della disposizione contenuta nella L. n. 335 del 1995, comma 9, art. 3. In altri termini, occorre interpretare (quanto all’inciso salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti) contenuto nel comma 9 lett. a) cit., secondo il quale “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, comma 9, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.

7. L’opzione interpretativa sostenuta dal ricorrente si risolve nel prediligere una lettura della disposizione che condurrebbe a ritenere che la denuncia del lavoratore valga, in via ordinaria, al di là della regolamentazione della disciplina della prescrizione nel periodo transitorio, a determinare il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione che la nuova legge ha previsto per i contributi maturati dal 1.1.1996.

8. Sul punto, nonostante talune opinioni emerse in dottrina così come sul versante amministrativo (vd. circolare INPS n. 31 del 2 marzo 2012 ed il messaggio Inps n. 844 del 16 maggio 2012), questa Corte di legittimità non si è ancora pronunciata, funditus, in ipotesi in cui la questione dedotta in causa fosse rilevante per essere la denuncia di irregolarità contributiva intervenuta con riferimento a contributi maturati in epoca successiva al primo gennaio 1996.

9. L’avviso del ricorrente non è condivisibile, come emerge indirettamente ma chiaramente dalla lettura che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha dato della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, nel corso di un intero decennio.

10. E’ opportuno ricordare, a sintesi del complesso percorso compiuto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all’interpretazione dei commi citati, l’apporto di Cass. SS.UU. 15296 del 2014, riguardo a fattispecie di omissioni contributive relative ad anni precedenti al 1996. Tale pronuncia ha confermato la ricostruzione delle due disposizioni in termini di “netta cesura tra vecchio e nuovo” con “effetti estintivi automatici sugli interessi contrapposti considerati dalla norma” (“da una lato quello dell’ente creditore alla riscossione dei contributi, dall’altro quello del lavoratore assicurato alla tutela della propria posizione previdenziale”) e con la decorrenza dall’1-1-1996 della introduzione del nuovo termine ridotto, con “effetto annuncio” idoneo a salvaguardare gli interessi sia dell’istituto previdenziale sia del lavoratore, integrando una disciplina speciale transitoria, compiuta e coerente, prevalente sulla regola generale di cui all’art. 252 disp. att. c.c., escludendone l’applicazione per il principio di specialità.

11. Si è, in particolare e per quanto ora maggiormente interessa, reso evidente che la norma, nell’abbreviare i termini di prescrizione, detta anche una speciale disciplina transitoria, che intende garantire i lavoratori, corrispondendo, nel contempo, anche ad un’esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali, e che trova espressione altresì nell’indisponibilità negoziale della materia, sancita dall’art. 2115 c.c., comma 3, la quale vieta al contribuente di rinunciare alla prescrizione ed all’ente di ricevere i contributi prescritti, potendo la prescrizione del credito contributivo essere rilevata dal giudice in ogni stato e grado del processo.

12. Il disposto normativo dei due commi è stato letto in modo necessariamente congiunto, giacchè, entrando in vigore il 17-8-1995, il medesimo ha disposto, per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, che il termine di prescrizione è di dieci anni ed “è ridotto a cinque anni” “a decorrere dal 1 gennaio 1996” “salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”. Inoltre, i “termini di prescrizione di cui al comma 9” “si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”.

13. Che la denuncia del lavoratore (o dei suoi superstiti) abbia rilievo specifico in tema di prescrizione dell’obbligo contributivo solo all’interno del meccanismo regolatorio stabilito in via di disciplina transitoria dai commi in commento, lo si ricava anche e soprattutto dalla considerazione, di tipo sistematico, che muove dal rapporto di netta autonomia che esiste tra il rapporto contributivo (che lega il datore di lavoro e l’Istituto previdenziale) ed il rapporto previdenziale (che lega il lavoratore al medesimo Istituto), così come autonomo rispetto a tali rapporti è il rapporto di lavoro che lega il lavoratore al datore di lavoro.

14. Per tale ragione, come affermato da SS.UU. n. 15296 del 2014 in commento, “(…) la denuncia, (…) non è atto interruttivo non solo perchè non proviene dal creditore, ma anche perchè il suo effetto non è quello di fare iniziare un nuovo periodo di prescrizione ex art. 2944 c.c., ma in sostanza di raddoppiare fin dall’inizio il termine da cinque a dieci anni. Peraltro, come è stato evidenziato già da Cass. n. 4153/2006, “la ratio della disposizione è quella di ovviare ad uno degli inconvenienti che la legge comporta; ed infatti, per quanto riguarda le gestioni pensionistiche, la riduzione del termine prescrizionale per la riscossione dei contributi comprime la possibilità al lavoratore dipendente di acquisire l’anzianità assicurativa, ai fini del diritto a pensione, secondo le regole dell’automaticità delle prestazioni previdenziali di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 40, perchè dette regole valgono, come è noto, solo per i periodi non ancora caduti in prescrizione”.

15. Pertanto, posto che non si tratta di atto interruttivo della prescrizione (contrariamente a quanto aveva invece ritenuto Cass. n. 23237 del 2013) ma di un atto cui la espressa volontà di legge riconnette l’effetto di mantenere il termine decennale al fine di correggere effetti negativi derivanti dalla repentina transizione dal regime della prescrizione decennale a quella quinquennale, non può darsi seguito a Cassazione n. 12362 del 2017 che attraverso un obiter dictum ha affermato, il contrario di quanto qui si sostiene.

16. Invero, per quanto sopra detto sulla portata dell’insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata, la tesi di una interpretazione dell’art. 3 cit., comma 9, lett. a), del tutto scissa dal comma 10, non è convincente in quanto la denuncia del lavoratore, soggetto estraneo al rapporto contributivo, determinerebbe, ex se ed in via ordinaria, il raddoppio del termine ordinario di prescrizione dei contributi; ciò, diversamente dalla ipotesi dell’atto interruttivo riconducibile alle parti del medesimo rapporto che, come è noto, non modifica la durata quinquennale del termine determinandone una nuova decorrenza.

17. Tale effetto non avrebbe alcuna razionale giustificazione sul versante sistematico stante l’assetto dei rapporti rilevanti nella materia previdenziale sopra chiariti; l’attribuzione al lavoratore, soggetto estraneo al rapporto contributivo, del potere di determinare in concreto la durata termine di prescrizione dell’obbligo contributivo opererebbe in via automatica e senza che il debitore dell’obbligazione ne abbia effettiva conoscenza (vd. Cass. n. 5320 del 2009; n. 5811 del 2010; 24946 del 2015 secondo le quali non è necessario che la denuncia sia pure comunicata al datore di lavoro).

18. L’ultimo consolidato orientamento, invece, si giustifica proprio riconoscendo alle disposizioni in commento la finalità di assicurare al lavoratore, che abbia vigilato sulla propria posizione assicurativa, la contribuzione che sarebbe stata sacrificata dalla prescrizione bruscamente dimezzata dall’art. 3, comma 9 cit.. Fermi restando, naturalmente, i rimedi dell’azione risarcitoria ex art. 2116 c.c., comma 2 e della rendita della L. 12 agosto 1962, n. 1338, ex art. 13; in tale funzione, il vantaggio riconosciuto al lavoratore attraverso la denuncia si pone in razionale equilibrio rispetto all’indubbio vantaggio che la riduzione del termine di prescrizione dell’obbligo contributivo comportò per il datore di lavoro e, quindi, ben si comprende che l’interesse del lavoratore sia stato ritenuto prevalente sull’affidamento del datore di lavoro debitore nel termine di prescrizione e, in particolare, sul suo interesse alla conoscenza delle cause che prolunghino l’assoggettamento al vincolo obbligatorio.

19. La tesi qui sostenuta, che nega alla denuncia del lavoratore prevista dell’art. 3 cit., comma 9, la idoneità ad esercitare effetti in via ordinaria e diretta sul decorso della prescrizione dell’obbligo contributivo, non pare smentita dal disposto della L. 27 dicembre 2002, n. 289. Tale legge, con l’art. 38, comma 7, ha disposto che “Nell’ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall’estratto conto di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 6 e successive modificazioni, relativi all’anno 1998, il termine di prescrizione di cui della citata L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. a), secondo periodo, è sospeso per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2003”.

20. Questa Corte di legittimità ha interpretato tale disposizione nel senso che la sospensione della prescrizione ivi prevista opera limitatamente ai contributi dovuti per l’anno 1998, quali risultanti dall’estratto contributivo inviato a ogni assicurato ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 6 e concerne solo il termine connesso alla denuncia che il lavoratore destinatario dell’estratto può presentare allo scopo di raddoppiare i termini prescrizionali di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, essendo stata introdotta per ovviare agli inconvenienti derivanti dai ritardi nell’accredito della contribuzione per l’anno 1998, a seguito dell’istituzione dell’obbligo di presentazione, per opera del D.Lgs. n. 9 luglio 1997, n. 241, art. 4, della dichiarazione unica modello 770 anche ai fini dei contributi dovuti all’Inps e dei premi dovuti all’Inail (Cass. n. 21058 del 11/09/2017).

20. Anche in questa occasione, il legislatore, utilizzando la tecnica della sospensione, per 18 mesi a decorrere dal primo gennaio 2003, del decorso della prescrizione per i contributi relativi all’anno 1998 solo a favore del lavoratore che abbia denunciato l’irregolarità contributiva, attribuisce con specifica previsione a tale evento l’effetto di allungare il termine di legge. La denuncia del lavoratore assume, anche in questo caso, la funzione di strumento di razionale correzione (a tutela della posizione assicurativa del lavoratore che avrebbe dovuto ricevere il corretto estratto contributivo previsto dalla legge) degli effetti negativi derivanti dal ritardo nell’accredito della contribuzione dovuta nell’anno 1998. Dalla natura affatto specifica della previsione in commento, necessariamente, deve trarsi argomento per negare che la denuncia del lavoratore possa in via ordinaria produrre analoghi effetti.

21. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore della controricorrente. Nulla deve disporsi nei confronti delle parti rimaste intimate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4500,00 per compensi, oltre ad Euro 200, 00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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