Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 582 del 11/01/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 582 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso 9509 2008 proposto da:

POSTE

ITALIANE

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio
TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’Avvocato TRIFIRC’ SALVATORE, giusta delega in
2012

atti;
– ricorrente –

3991

contro

DI GRASSI LIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
F. CORRIDONI 14, presso lo studio dell’avvocato

DE

Data pubblicazione: 11/01/2013

FELICE ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 530/2006 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 29/03/2007 R.G.N. 51/2006;

udienza del 22/11/2012 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato BUITAFOCO ANNA per delega TRIFIRO’
SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. 9509/2008
FATTO E DIRITTO

(

Con sentenza n. 113/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Brescia
respingeva la domanda proposta da Lia Di Grassi nei confronti della s.p.a.
Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto

per

– esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere

straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione “), con le
pronunce consequenziali.
La Di Grassi proponeva appello avverso la detta sentenza e la società si
costituiva resistendo al gravame.
La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza depositata il 29-3-2007, in
accoglimento dell’appello dichiarava nullo il termine apposto al contratto de
quo con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 152-2002 e condannava la società al risarcimento del danno pari alle retribuzioni
maturate dal 13-7-2004 con interessi e rivalutazione.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con cinque
motivi.
La Di Grassi ha resistito con controricorso.
La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. nonché verbale di
conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 6-10-2008.
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi

al contratto di lavoro stipulato tra le parti (per il periodo 15-2-2002/30-4-2002,

atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a lutti gli effetti di
legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse
saranno definite, in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa
idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di

proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue
pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad
agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda
originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U, 29
novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).
Infine, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese
del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Roma 22 novembre 2012

cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a

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