Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5819 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 03/03/2020), n.5819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Enestino Lu – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filipp – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10056/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

S.I.DI.GAS – Società Distribuzione Gas SPA (C.F. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall’Avv. Prof. SALVINI LIDIA, elettivamente domiciliato in

Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, Sezione Staccata di Salerno n. 509/2012, depositata l’11

ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 ottobre

2019 dal Consigliere D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

Che:

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno 2006 con il quale, a seguito di verifica fiscale, sono stati recuperati a tassazione componenti negativi di reddito non inerenti o parzialmente non deducibili;

che la CTP di Avellino ha parzialmente accolto nel merito la domanda del contribuente in relazione ad alcuni profili e la CTR di Salerno, con sentenza in data 25 giugno 2012, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, accogliendo l’appello incidentale del contribuente in relazione alla eccezione preliminare di nullità dell’avviso di accertamento, con riferimento sia alla protrazione della verifica per 44 giorni, oltre il tempo massimo previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5, senza la prova dell’intervenuta proroga del suddetto termine, sia alla mancata motivazione da parte dell’Ufficio in ordine alla fondatezza delle osservazioni del contribuente, essendosi limitato a respingerle;

che è stato inoltre, rigettato nel merito l’appello principale dell’Ufficio sulla base della documentazione prodotta ed è stato ulteriormente accolto nel merito l’appello incidentale del contribuente in relazione ad altri due profili, avendo parte contribuente dato contezza, in un caso, della corretta imputazione a conto economico e, nell’altro, avendo correttamente applicato il criterio di deducibilità;

che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso parte contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si deduce nullità e falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto nullo l’avviso di accertamento per effetto del fatto che la verifica si sarebbe protratta per 44 giorni consecutivi; deduce l’Ufficio ricorrente, sotto un primo profilo, che i giorni di verifica devono essere computati come giorni lavorativi e devono essere calcolati in relazione ai giorni di effettiva permanenza; sotto un secondo profilo, rileva come il superamento del termine di verifica non può comportare la illegittimità della verifica, nè la nullità dell’avviso, come anche l’inutilizzabilità delle prove raccolte;

che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la nullità dell’avviso per non avere l’Ufficio motivato in ordine al rigetto delle osservazioni di parte contribuente; deduce il ricorrente come la mancanza di motivazione espressa del rigetto delle osservazioni del contribuente non è sanzionata dalla nullità dell’avviso;

che con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza D.Lgs. 31 dicembre 1992, ex art. 36, comma 2, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la sentenza ha ritenuto di rigettare l’appello principale dell’Ufficio con la motivazione “vi è agli atti del contenzioso la produzione di documenti, peraltro esibiti anche in sede amministrativa, attestanti la inerenza dei costi”, ritenendo la sentenza priva di motivazione;

che con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 1, (TUIR), nella parte in cui la sentenza ha accolto nel merito l’impugnazione incidentale del contribuente sul “rilievo n. 1 consulenze tecniche”, ritenendo che sia improprio il richiamo all’art. 83 TUIR avendo l’Ufficio formulato il rilievo in relazione all’art. 110 TUIR, comma 1, lett. b) in relazione alla sottoposizione dei costi con imputazione ai beni cui afferiscono e che ne incrementano il valore in conformità all’ammortamento dei beni medesimi;

che con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 108 TUIR, comma 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha accolto nel merito l’appello del contribuente in relazione alla modalità di deduzione delle ricerche di mercato, ritenendo che le ricerche di mercato devono essere dedotte in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro esercizi successivi;

che va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, contenendo il ricorso gli elementi sufficienti all’esame nel merito delle doglianze;

che va, inoltre, rigettata la ulteriore eccezione di inammissibilità del primo motivo, non essendo il motivo finalizzato ad ottenere un diverso accertamento nel merito, ma avendo ad oggetto la corretta interpretazione dell’espressione contenuta nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, “trenta giorni lavorativi”;

che il motivo è fondato, essendo questa Corte ferma nel ritenere che in tema di verifiche tributarie, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 5, nel fissare agli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria il termine di trenta giorni lavorativi (successivamente prorogabile) di permanenza presso la sede del contribuente, si riferisce ai soli giorni di effettiva attività lavorativa ivi svolta (Cass., Sez. V, 11 luglio 2019, 18608; Cass., 16 gennaio 2019, n. 904; Cass., Sez. V, 12 maggio 2017, n. 11878; Cass., Sez. V, 11 novembre 2011, n. 23595);

che, parimenti, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, nè la nullità di tali atti può ricavarsi dalla ratio delle disposizioni in materia (Cass., Sez. VI, 27 aprile 2017, n. 10481; Cass., Sez. V, 5 ottobre 2012, n. 17002);

che è, pertanto, travolta l’ulteriore questione dedotta dal contror corrente, secondo cui la sentenza avrebbe dato atto dell’assenza di proroga da parte del dirigente dell’Ufficio, perchè tale accertamento diviene rilevante al momento in cui si accerti che il termine di trenta giorni lavorativi sia stato superato, accertamento che non è stato correttamente compiuto dalla Corte del merito alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali;

che il secondo motivo di ricorso è fondato, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, ove afferma che in tema di atto amministrativo finale (specificamente in materia di atti di imposizione tributaria), è sufficiente una motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto in sede di P.V.C. che siano già noti (come nella specie) al contribuente, (Cass., Sez. V, 20 dicembre 2017, n. 30560), non essendo necessaria una espressa motivazione in relazione alle ragioni per le quali viene adottato il provvedimento, ma solo l’indicazione della fonte in base al quale il provvedimento viene adottato; ne consegue che, se non è necessaria una espressa “valutazione” della motivazione contenuta nella fonte di innesco dal quale trae origine l’accertamento e che fonda il provvedimento impositivo, sempre che tale fonte sia nota al contribuente (Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32957; Cass., Sez. V, 21 marzo 2012, n. 4523; Cass., Sez. V, 13 ottobre 2011, n. 21119), altrettanto non è necessaria una espressa “valutazione” delle osservazioni del contribuente che quelle motivazioni intendono contrastare, posto che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare sia le osservazioni sia la fonte di innesco, ma non anche di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo (Cass., Sez. VI, 31 marzo 2017, n. 8378; conf. Cass., Sez. V, 24 febbraio 2016, n. 3583); del resto, apparirebbe distonico ritenere che, da un lato, l’amministrazione finanziaria non abbia alcun obbligo di motivare in ordine alle ragioni per le quali intenda aderire alle indicazioni contenute nel processo verbale di constatazione (e che costituisce la fonte del proprio convincimento quanto ai fatti costitutivi che il provvedimento tributario) e, di converso, abbia invece l’obbligo di motivare espressamente in relazione alle osservazioni di parte contribuente che, invece, hanno la funzione di far venir meno le ragioni su cui si fonda la fonte di innesco del provvedimento medesimo;

che la giurisprudenza citata da parte controricorrente conferma tale impostazione, essendo sufficiente che l’Ufficio abbia dato contezza delle osservazioni di controparte, cosa che risulta dalla stessa sentenza impugnata, laddove riporta l’avviso di accertamento nella parte in cui dispone che “le osservazioni di parte (…) si respingono (…)”;

che la sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi, per cui va cassata;

che i successivi tre motivi di ricorso, attinenti al rigetto nel merito dell’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e all’accoglimento nel merito dell’appello incidentale del contribuente, sono conseguentemente assorbiti;

che il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo e al secondo motivo, dichiarandosi assorbiti gli ulteriori motivi, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, Sezione Staccata di Salerno in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il terzo, il quarto e il quinto motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, Sezione Staccata di Salerno in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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