Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5818 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 03/03/2021), n.5818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17022/2018 proposto da:

F.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ANTONINO MARIA CREMONA.

– ricorrente –

contro

SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOC. CONSORTILE P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato MASSIMILIANO MARINELLI.

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rapp.te pt.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 288/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata 30/03/2018 R.G.N. 684/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per improcedibilità del

ricorso, in subordine accoglimento;

udito l’Avvocato ANTONINO MARIA CREMONA;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO MARINELLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 288 del 2018 la Corte di appello di Palermo, in riforma della pronuncia del Tribunale di Agrigento n. 2784 del 2011, ha rigettato la domanda proposta da F.G. nei confronti della Servizi Ausiliari Sicilia scpa, società che era stata chiamata in causa, nel corso del giudizio di primo grado, quale cessionaria dell’azienda (OMISSIS) spa e alle cui dipendenze l’originario ricorrente aveva chiesto ex art. 111 c.p.c., di essere riassunto, previo accertamento della illegittimità del contratto di somministrazione a termine, in forza del quale egli aveva prestato la sua opera a favore della cedente.

2. La Corte di merito ha rilevato che dall’illegittimità del contratto di somministrazione di lavoro non poteva derivare la sua conversione in rapporto a tempo indeterminato per effetto del divieto previsto dalla L.R. Sicilia n. 11 del 2010, art. 20, comma 6, che testualmente recitava: “…. E’ fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della regione di procedere a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell’entrata in vigore della presente legge”. Ha sottolineato, inoltre, che la disposizione in parola, sebbene contenuta nella L.R. 12 maggio 2010 n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione del 14 maggio successivo, per effetto dell’art. 130, comma 2, si applicava a decorrere dall’1.1.2010 e, poichè il contratto di somministrazione oggetto del giudizio era stato stipulato il 7.1.2010, incappava ratione temporis nel divieto suddetto.

3. Avverso la sentenza di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione F.G. con sei motivi.

4. La Servizi Ausiliari Sicilia scpa ha resistito con controricorso.

5. Il Fallimento della (OMISSIS) spa, in liquidazione, non ha svolto attività difensiva.

6. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso principale possono essere così sintetizzati: 1) violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea interpretazione del combinato disposto della L.R. n. 11 del 2010, artt. 20 e 130, pubblicata il 14.5.2010 e conseguentemente del principio “tempus regit actum”; 2) violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe condotto la Corte di merito ad applicare il principio dell’efficacia riflessa giacchè le sentenze prodotte riguardanti le società S.A.S. e (OMISSIS) e altri lavoratori contenevano statuizioni che escludono l’applicazione della L.R. n. 11 del 2010, art. 20, comma 6; 3) violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, per non essersi la Corte di merito pronunciata ex art. 112 c.p.c., sull’esistenza del giudicato riflesso formatosi e sulle statuizioni contenute nelle sentenze prodotte riguardanti le società S.A.S. e (OMISSIS) e altri lavoratori che contenevano statuizioni che escludono l’applicazione della L.R. n. 11 del 2010, art. 20, comma 6; 4) violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c., per non avere la Corte di appello esaminato le sentenze prodotte e contenenti le statuizioni di fatto e di diritto che rappresentavano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico che avevano condotto la Corte di Cassazione a non applicare della L.R. n. 11 del 2010, art. 20, comma 6 e, quindi, a considerare il giudicato formatosi in quei giudizi come affermazioni imperative di verità; 5) la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 117 Cost., sotto l’aspetto che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato della L.R. n. 11 del 2020, art. 20, comma 6 e disapplicato del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, ritenendo che la Regione avesse competenze in materia del diritto del lavoro e che, quindi, nel processo di riordino la Regione potesse introdurre un divieto di assunzione, anche contro un ordine del giudice, su una materia (di diritto privato) di competenza esclusiva del potere legislativo dello Stato, laddove, peraltro, dell’art. 20, comma 6, è norma programmatica rivolta agli organi statutari e non incide sull’art. 27; 6) la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto l’aspetto che la Corte ha ritenuto applicabile della L.R. n. 11 del 2010, art. 20, comma 6, con ciò determinando l’inapplicabilità di una sanzione quale quella prevista del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, che è contenuta in una legge inerente alla materia dell’ordinamento civile e, quindi, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117 Cost., per la quale non era prevista alcuna eccezione o deroga.

2. F.G., con il punto 7) del ricorso, chiede che sia data una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 20, comma 6, della L.R. citata o, in subordine, che venga sollevata questione di illegittimità costituzionale della disposizione.

3. Preliminarmente deve essere respinta la richiesta di improcedibilità del ricorso, formulata dal Procuratore Generale nella discussione orale e fondata sulla circostanza della mancata allegazione, all’atto introduttivo, della copia della sentenza impugnata ritualmente notificata.

4. Invero, dalla consultazione della produzione del ricorrente si rileva che a gravata pronuncia è stata notificata alla controparte il 5.4.2018 ed è stata allegata al ricorso per cassazione a sua volta notificato il 31.5.2018, sicchè non è ravvisabile alcun vizio che comporti l’improcedibilità del procedimento.

5. Venendo, quindi, allo scrutinio del primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che lo stesso è fondato.

6. La Corte territoriale, come già anticipato nello storico della presente sentenza, ha ritenuto che le domande di conversione del rapporto e di riammissione in servizio, proposte da F.G., in relazione al contratto di somministrazione stipulato il 7.1.2010, nei confronti di (OMISSIS) spa e successivamente di Servizi Ausiliari Sicilia, andassero respinte perchè, attesa la natura di società a partecipazione statale della prima, incappavano nel divieto, introdotto dalla L.R. Sicilia n. 11 del 2010, art. 20, comma 6 (che recitava: “… E’ fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria delle regione di procedere a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell’entrata in vigore della presente legge”) ratione temporis vigente in virtù dell’art. 130, comma 2, della medesima Legge, che statuiva: “Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza dall’1 gennaio 2010”.

7. La censura del ricorrente, con il primo motivo, concerne la denunziata violazione ed errata applicazione delle due disposizioni in ordine alla esatta individuazione della data di entrata in vigore dell’art. 20 citato.

8. Orbene, deve rilevarsi che effettivamente la L.R. Sicilia 12 maggio 2010, n. 11 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 14 maggio 2010) prevede, in relazione alla entrata in vigore delle disposizioni ivi contenute, due diverse statuizioni: l’art. 130 (la cui rubrica è “Effetti della manovra e copertura finanziaria”) che recita, come detto, al comma 2: “Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza dall’1 gennaio 2010” e l’art. 131, comma 1 (la cui rubrica è “Norma finale”) che prevede: “La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione”.

9. Sorge, pertanto, il problema di individuare quando, nello specifico, l’art. 20 comma 6 della Legge citata sia entrato in vigore.

10. Va osservato che si tratta, relativamente al contenuto di tale articolo, di una norma di divieto, ossia di una disposizione proibitiva di un determinato comportamento.

11. In generale, la norma giuridica è irretroattiva: essa cioè non detta regole valevoli per un tempo anteriore a quello della sua entrata in vigore (art. 11 disp. gen.).

12. L’esigenza che intende perseguire il principio di irretroattività della legge è quello della certezza dei destinatari della norma, i quali devono potere contare sulla disciplina legale in vigore per sapere quali siano gli effetti dei loro atti.

13. E’ chiaro, quindi, che in presenza di una disposizione che contenga un divieto, non è logicamente possibile esigere l’osservanza di esso in modo retroattivo.

14. Nè si rientra, nella fattispecie, in una ipotesi di legge interpretativa, che, fissando formalmente il significato di una legge precedente, costituisce una eccezione al principio di irretroattività.

15. Invero, il carattere retroattivo deve essere esplicitamente dichiarato o deve risultare con altrettanto chiarezza dalla sua formulazione; nel dubbio l’interprete deve considerare la Legge non retroattiva (Cass. n. 1110/1972). Inoltre, la qualificazione di una legge come atto di interpretazione autentica di preesistenti norme giuridiche presuppone una particolare struttura della fattispecie normativa che si deve integrare con la norma interpretata (Cass. n. 2289 del 1974; Cass. n. 1622 del 1983).

16. Nel caso della L. n. 11 del 2010, art. 20, comma 6 (Regione Sicilia), è agevole affermare che tali requisiti non sono ravvisabili nella sua formulazione.

17. Nè può sostenersi, infine, che il principio della irretroattività, nel caso de quo, incontri il limite del “fatto compiuto” perchè questo deve essere concepito nel senso che la legge nuova non solo non può essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, ma anche a quelli sorti anteriormente e ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia in tutto o in parte alle conseguenze attuali e future di esso (Cass. n. 301 del 1973; Cass. n. 2433 del 2000).

18. Nella ipotesi di accertata nullità del contratto di somministrazione di lavoro a termine, intercorso tra le parti, gli effetti del meccanismo sanzionatorio, riservato alla legge statale (D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 1), retroagiscono espressamente con effetto dall’inizio della somministrazione, per cui la situazione giuridica soggettiva del lavoratore deve essere rapportata, in primo luogo, alla disciplina giuridica del fatto generatore della situazione stessa cui e collegato.

19. In conclusione, quindi, non può condividersi il pregiudiziale assunto della Corte territoriale che ha rigettato le domande dell’originario ricorrente sul presupposto assorbente che della L.R. n. 11 del 2010, art. 20 comma 6, si applichi dall’1.1.2010, dovendosi, invece, avere riguardo, come entrata in vigore, all’art. 131 della stessa Legge (giorno stesso della sua pubblicazione, cioè il 14 maggio 2010).

20. Alla stregua di quanto esposto, il primo motivo deve essere accolto, assorbita la trattazione degli altri; a sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi sopra esposti e provvedendo anche sulle spese de presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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