Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5817 del 22/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 22/02/2022, (ud. 04/11/2021, dep. 22/02/2022), n.5817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7521-2016 proposto da:

CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA – OPERA DON UVA ONLUS,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI n. 72, presso lo studio

dell’avvocato ROSITANI MARZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

METTA MARIA SERENA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati SGROI ANTONINO,

DE ROSE EMANUELE, D’ALOISIO CARLA, SCIPLINO ESTER ADA, MATANO

GIUSEPPE, MARITATO LELIO;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA ETR;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2405/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 17/12/2015 R.G.N. 987/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2021 dal Consigliere Dott. MARCHESE GABRIELLA.

 

Fatto

RILEVATO CHE:

1. la Corte di appello di Bari ha accolto il gravame dell’INPS e della società S.C.C.I. avverso la decisione del Tribunale di Trani e, per l’effetto, integralmente respinto la domanda originaria della Congregazione in epigrafe (di seguito, solo Congregazione) di opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto contributi per Euro 2.047.783,36;

2. la Corte di appello, per quanto solo rileva in questa sede, in ordine alla applicazione della disciplina di sospensione del pagamento dei contributi L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 255, ha osservato come spettasse alla Congregazione di allegare e, soprattutto, di comprovare i requisiti richiesti dalla normativa invocata e, dunque, nello specifico, la natura di ente non commerciale e l’esistenza di (almeno) una sede operativa nel territorio di Foggia, colpito dal sisma del 2002;

3. ciò posto in via generale, la Corte territoriale ha osservato comunque, come, quanto al primo requisito, risultasse per tabulas il contrario, in ragione dell’ammissione dell’ente alla procedura di amministrazione controllata ovvero ad una procedura che per legge (D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 1) si applica alle grandi imprese commerciali insolventi. A tale proposito, la Corte di appello ha evidenziato, altresì, come l’oggetto sociale dell’ente, desumibile dallo statuto sociale, non fosse elemento significativo, perché non affatto incompatibile con il dato oggettivo, risultante dalla documentazione in atti e in particolare dai bilanci, dello svolgimento di un’attività di produzione di servizi, dietro corrispettivo, di tipo imprenditoriale, non rilevando in contrario la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi (con richiamo, sul punto, di Cass. n. 4500 del 2009);

4. in merito agli altri presupposti, la Corte di merito ha escluso anche che, al momento dell’entrata in vigore della L. n. 311 del 2004, la Congregazione avesse almeno una sede operativa nel territorio di Foggia e che a quell’epoca già versasse in una situazione di crisi aziendale, in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale. La circostanza che le visure camerali dessero conto di un’unità in Foggia (e di altra a Potenza) non era elemento sufficiente, non risultando affatto che l’unità di Foggia, di cui si discuteva, fosse operativa nel senso che in essa si trovassero stabilmente gli organi e gli uffici preposti per lo svolgimento delle attività deliberativa ed esecutive per la gestione dell’ente;

5. quanto al credito, i giudici hanno osservato come lo stesso derivasse dalle denunce obbligatorie mensili presentate telematicamente dalla Congregazione. La Corte di merito ha chiarito come la documentazione in oggetto recasse inequivoca identificazione dei crediti oggetto del recupero contributivo, dei relativi periodi e degli importi;

6. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la Congregazione, con tre motivi, illustrati con memoria;

7. ha resistito, con controricorso, l’INPS, anche nella qualità indicata in epigrafe;

8. è rimasta intimata l’Equitalia ETR.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

9. con i primi due motivi è dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto sui requisiti soggettivi (primo motivo) e oggettivi (secondo motivo) della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza – Onlus come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto- nonché ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

10. controversa, tra le parti, la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina di sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 255, la Congregazione ne assume la sussistenza, sia con riferimento alla natura non commerciale dell’ente, sia in relazione agli ulteriori requisiti;

11. a ben vedere, però, tutte le censure, anche quelle sub specie di violazione di legge, investono essenzialmente l’iter argomentativo della Corte di appello e mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (ex plurimis, Cass. n. 8758 del 2017);

12. i rilievi, infatti, piuttosto che evidenziare puntuali errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata, ripropongono questiones facti già esaminate dai giudici di merito e in questa sede non sindacabili, perché non devolute secondo gli enunciati di Cass., sez.un., nn. 8053 e 8054 del 2014;

13. parte ricorrente insiste sulla natura non commerciale della Congregazione nonostante la sentenza impugnata abbia proceduta alla verifica del relativo profilo, in corretta applicazione di regole di diritto;

14. la decisione poggia sulla principale argomentazione secondo cui la Congregazione -parte che aveva invocato l’applicazione del beneficio della sospensione dei termini di pagamento- non avrebbe allegato e provato i presupposti della invocata disciplina;

15. con ulteriore argomentazione, la Corte di appello, sul presupposto che anche un ente ecclesiastico possa assumere la qualifica di imprenditore commerciale, ha, poi, ritenuto che l’ammissione della Congregazione alla procedura di amministrazione controllata e l’attività, oggettivamente considerata, quale desumibile dai documenti contabili, esercitata “con metodo economico” ovvero con il fine di perseguire il tendenziale pareggio tra costi e ricavi (Cass. civ., sez. un., n.3353 del 1994; ex plurimis, più in generale sull’argomento, Cass. n. 97 del 2001; Cass. n. 42 del 2018) orientassero per la natura commerciale del soggetto;

16. il giudizio in tal senso effettuato, come quello espresso in ordine all’insussistenza degli altri presupposti di applicazione della normativa di favore (in particolare l’insussistenza di una sede operativa nel territorio colpito da calamità naturale), reso alla stregua di corrette coordinate astratte, e’, in concreto, operato sulla base di elementi di fatti e configura, pertanto, apprezzamento di merito, il cui controllo, per le ragioni sopra esposte, non è consentito al Giudice di legittimità;

17. con il terzo motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta la nullità della sentenza per ultrapetizione. La decisione impugnata non avrebbe tenuto conto che le somme aggiuntive indicate nella cartella esattoriale, oggetto di giudizio, non sarebbero state, in alcun modo, giustificate dall’INPS;

18. anche il terzo motivo il motivo va, nel complesso, disatteso, presentando profili di inammissibilità e di infondatezza;

19. la questione concernente il calcolo delle somme aggiuntive non risulta affrontata dalla sentenza impugnata e la ricorrente non deduce adeguatamente i termini in cui la questione era stata devoluta ai giudici di merito; il generico riferimento alla “assoluta incomprensibilità” delle somme richieste a detto titolo, contenuta nell’atto di opposizione (v. pag. 8 del ricorso in cassazione), non soddisfa gli oneri di compiutezza del ricorso, ex art. 366 c.p.c., n. 4;

20. sotto diverso profilo, va osservato che tra omissione contributiva e somme aggiuntive vi è un vincolo di dipendenza funzionale, contrassegnato dall’automatismo delle seconde alla prima (v. Cass. n. 12533 del 2019) sicché è del tutto inappropriato parlare, in un tale ambito, di vizi connessi ai limiti della domanda;

21. sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va, dunque, conclusivamente, rigettato;

22. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore dell’INPS, seguono la soccombenza. Nulla deve provvedersi nei confronti di Equitalia ETR che non ha svolto alcuna attività difensiva;

23. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore dell’INPS, in Euro 11.300,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA