Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5817 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24183-2015 proposto da:

G.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBERTOLONI 31, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA RAPONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato TERESA NOTARO;

– ricorrente –

Contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO

RICCI ed EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1494/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

positata il 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 27.10.2014, la Corte di appello di Messina, in accoglimento parziale del gravame proposto dall’INPS avverso la sentenza di primo grado – che aveva accolto il ricorso proposto da G.G.S., riconoscendone il diritto alla pensione di inabilità a far data dal 1.1.2009 – dichiarava che l’assistito era invalido al 100% e ne accertava il diritto alla pensione di inabilità solo a decorrere dal mese di luglio 2013 (pure essendo risultato, in sede di ctu espletata in secondo grado, che le patologie determinassero un’inabilità del 100% dal novembre 2010), condannando) l’INPS a corrispondere il beneficio assistenziale a far data da tale epoca;

che tale decisione era fondata sul rilievo che il D.L. n. 76 del 2013, art. 10, comma 5, aveva previsto che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati ed invalidi civili di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12 fosse calcolato con riferimento al reddito personale, con esclusione di quello percepito da altri componenti del nucleo familiare, e che tale limite si applicasse anche alle domande di pensione in relazione alle quali non fosse intervenuto un provvedimento definitivo alla data di entrata in vigore della norma (28.6.2013), limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza pagamento di arretrati;

che doveva aversi ancora riguardo, secondo la Corte, al reddito familiare per il riconoscimento dei ratei della prestazione antecedenti all’entrata in vigore dell’innovazione, mentre solo per la concessione dei ratei di pensione relativi al periodo successivo poteva farsi riferimento al reddito personale e che, pertanto, poichè il G., seppure invalido al 100% sin dal mese di novembre 2010, superava i limiti reddituali per effetto del cumulo al proprio del reddito del coniuge, il diritto alla effettiva corresponsione della prestazione poteva essergli riconosciuto solo a decorrere dal mese di luglio 2013, senza alcuna possibilità di ottenere il pagamento degli importi arretrati;

che di tale decisione chiede la cassazione il G., affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui oppone difese l’INPS, con controricorso, mentre Il M.E.F. è rimasto intimato;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata; che si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e ss. e del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, art. 10, rilevandosi che la Corte di appello di Messina ne aveva effettuato una erronea interpretazione, in quanto l’art. 10, comma 6 citato D.L. aveva previsto, tra l’altro, che non si facesse luogo al recupero degli importi erogati prima dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione laddove conformi con i criteri di cui al D.L. n. 76 del 2013, comma 5;

che, alla stregua di tali rilievi, si ritiene da parte del ricorrente che la sentenza impugnata debba essere cassata e la causa rinviata ad altra Corte di merito;

che ritiene il Collegio si debba pervenire al rigetto del ricorso, essendo lo stesso manifestamente infondato, pur palesandosi la necessità di integrazione la motivazione adottata dalla Corte del merito nei termini di seguito precisati;

che, con riguardo al periodo antecedente all’entrata in vigore della normativa su richiamata, questa Corte (cfr. Cass. n. 5003 del 01/03/2011, seguita da molte altre conformi, tra le quali, recentemente, ord. n. 10658/2012 e sent. n. 25000/2013 v. anche circolare Inps 28.12.2012 n. 149 che a tale orientamento si è adeguata dal 1.1.2013), rimeditando un suo precedente orientamento (cfr. Cass. n. 7259 del 2009, n. 20426 del 2010 e n. 18825 del 2008 e già Cass. n. 16363 del 2002, n. 16311 del 2002, 12266 del 2003, 14126 del 2006, n. 13261 del 2007), ha ritenuto che “Ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell’invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l’importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata”.

che il recente intervento del legislatore che con il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” all’art. 10, comma 5, ha inserito dopo il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, una ulteriore disposizione con la quale si specifica che “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”;

che la nuova norma interviene a chiare lettere ed individua, quindi, anche per la pensione di inabilità, nel solo reddito dell’invalido il parametro in base al quale verificare l’esistenza del diritto alla prestazione assistenziale;

che la disposizione dell’art. 10, comma 5, si completa con quanto disposto al successivo comma 6 della stessa norma, dove si prescrive che “La disposizione del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della Presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5”;

che in tal modo il legislatore ha inteso definire un nuovo regime reddituale senza, tuttavia, pregiudicare le posizioni di tutti quei soggetti che avendo presentato domanda nella vigenza della precedente normativa (da interpretarsi nei termini più sopra riportati) non avessero ancora visto la definizione in sede amministrativa del procedimento ovvero fossero parti di un procedimento giudiziario ancora sub indice;

che, quasi a ribadire il suo carattere innovativo, poi, la norma precisa che il diritto alla pensione, sulla base dei nuovi requisiti stabiliti, decorrerà solo dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (28.6.2013) e soggiunge che non possono essere pagati importi arretrali sulle prestazioni riconosciute, precisando, quindi, che, ove tale pagamento sia già intervenuto, le somme erogate non sono comunque recuperabili, purchè il loro riconoscimento sia intervenuto prima della data di entrata in vigore del nuovo requisito reddituale e risulti, comunque, rispettoso dello stesso (Cfr. Cass. 27812/2013);

che, pure ove nella specie i ratei della pensione di inabilità riconosciuta in primo grado con decorrenza dal 1.1.2009 – fossero stati erogati dall’INPS in favore del G. prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, la decisione della Corte territoriale è conforme ai principi richiamati, avendo la stessa correttamente riconosciuto il beneficio a far data dal mese di luglio 2013, non essendo esclusa in tal modo l’irripetibilità degli importi dei ratei già corrisposti in favore dell’assistito, ove conformi con i criteri di cui al comma 5;

che, invero, in ipotesi di istanza di ripetizione da parte dell’INPS dei ratei già erogati, può essere invocata la disposizione di cui al D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 10, comma 6, u.p. convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, per opporne l’irripetibilità, ove sussistano i presupposti sopra indicati;

che, pertanto, in difformità alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

che il ricorrente è esonerato dal pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in ragione della dichiarazione personalmente sottoscritta ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in calce al ricorso per cassazione;

che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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