Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5817 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 03/03/2021), n.5817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – rel. Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4481/2016 proposto da:

M.A., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE’ CALBOLI N. 9, presso lo studio

dell’avvocato ALDO SANDULLI, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati BENEDETTO CIMINO, STEFANO BATTINI;

– ricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, in persona del Segretario

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

e sul ricorso n. 8533/2016 proposto da:

A.M., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO LANIGRA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, in persona del Segretario

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

nonchè da: RICORSO SUCCESSIVO N. 2 SENZA N.R.G.:

AL.SA., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI N. 32, presso lo studio

dell’Avvocato MAURIZIO LANIGRA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti successivi n. 1 –

contro

AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, in persona del Segretario

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– intimata nel ricorso successivo n. 1 –

nonchè da: RICORSO SUCCESSIVO N. 2 SENZA N.R.G.:

B.I., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI N. 32, presso lo studio

dell’Avvocato MAURIZIO LANIGRA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti successivi n. 2 –

contro

AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, in persona del Segretario

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– intimata nel ricorso successivo n. 2 –

nonchè da: RICORSO SUCCESSIVO N. 3 SENZA N.R.G.:

AL.MA., DI ME FI., FR. MO., MA. GI.,

OR. MI., RI. DA., VI. GI., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI N. 32, presso lo

studio dell’Avvocato MAURIZIO LANIGRA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti successivi n. 3 –

contro

AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, in persona del Segretario

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– intimata nel ricorso successivo n. 3 –

nonchè da: RICORSO SUCCESSIVO N. 4 SENZA N.R.G.:

BE.GI., + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi dagli

Avvocati Maurizio Paniz, e Italico Perlini, tutti elettivamente

domiciliati in ROMA VIA Flaminia 19, presso lo studio dell’Avvocato

Italico Perlini;

– ricorrenti successivi N. 4 –

contro

AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, in persona del Segretario

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente nel ricorso successivo n. 4 –

avverso la sentenza n. 3/2015/ApCom, del COLLEGIO DI APPELLO DELLA

CAMERA DEI DEPUTATI di ROMA, depositata il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2020 dal Presidente Dott. AMELIA TORRICE;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, ha depositato conclusioni

scritte.

 

Fatto

RILEVATO

1. con la sentenza n. 3 del 22 dicembre 2015 il Collegio d’ Appello della Camera dei deputati in riforma della sentenza di primo grado della Commissione giurisdizionale per il personale della Camera, ha annullato della Delib. n. 102 del 2014, artt. 1, 2 e 4, nelle parti in cui ne era stata prevista l’efficacia anche successivamente alla data del 31 dicembre 2017 e ha rigettato le altre domande proposte con i ricorsi di primo grado;

2. la Delib. n. 102 del 2014, dell’Ufficio di Presidenza della Camera aveva previsto un sistema di limiti retributivi massimi nei confronti dei dipendenti della Camera medesima;

3. con ricorso notificato il 18.2.2016, rubricato con il n.r.g. 4481/2016, M.A. e altri, tutti dipendenti della Camera dei Deputati, hanno impugnato ai sensi dell’art. 111 Cost., la sentenza del Collegio d’Appello della Camera dei Deputati; essi hanno domandato la cassazione di detta pronuncia per nove motivi, nel primo dei quali asseriscono che la previsione dei poteri di autodichia non impedisce la ricorribilità per cassazione delle pronunce dell’organo interno di ultima istanza ex art. 111 Cost., comma 7 e richiamano le argomentazioni dell’ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte 19 dicembre 2014, n. 26934, con la quale è stato sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica; nel merito chiedono la cassazione della sentenza impugnata, l’annullamento della Delib. dell’Ufficio di Presidenza n. 102 del 2014 e l’accertamento del diritto di essi ricorrenti a percepire i trattamenti retributivi già in godimento senza i limiti e le decurtazioni imposti dai provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado proposto innanzi alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera;

4. con ricorso affidato a sei motivi notificato il 5.4.2016 rubricato con il n.r.g. 8533/2016 A.M. e altri, anch’essi dipendenti della Camera dei Deputati, hanno impugnato ai sensi dell’art. 111 Cost., la medesima sentenza n. 3 del 22 dicembre 2015 del Collegio d’ Appello della Camera dei Deputati; asseriscono che questa Corte ha giurisdizione in sede di giudizio di in ordine alla controversia dedotta in giudizio e domandano, previo eventuale promovimento di conflitto di attribuzione, la cassazione della sentenza impugnata, l’annullamento della Delib. dell’Ufficio di Presidenza n. 102 del 2014 e l’accertamento del diritto di essi ricorrenti a percepire i trattamenti retributivi già in godimento senza i limiti e le decurtazioni imposti dai provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado;

5. con ricorso successivo affidato a cinque motivi notificato il 15.4.2016 Al.Sa. e altri, anch’essi dipendenti della Camera dei Deputati, hanno impugnato ai sensi dell’art. 111 Cost., la medesima sentenza n. 3 del 22 dicembre 2015 del Collegio d’ Appello della Camera dei Deputati, affidato a cinque motivi; essi chiedono che questa Corte, dichiari la propria giurisdizione e competenza, anche previa investitura della Corte Costituzionale in ordine al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato o, in subordine, sollevi questione di legittimità costituzionale; nel primo dei cinque motivi in cui si articola il ricorso, i ricorrenti asseriscono che questa Corte ha giurisdizione in sede di giudizio di legittimità in ordine alla controversia dedotta in giudizio, in ragione del legittimo esercizio di tutela giurisdizionale; domandano la cassazione della sentenza impugnata, l’annullamento della Delib. dell’Ufficio di Presidenza n. 102 del 2014 e l’accertamento del diritto di essi ricorrenti a percepire i trattamenti retributivi già in godimento senza i limiti e le decurtazioni imposti dai provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado;

6. con ricorso successivo affidato a cinque motivi notificato il 19.4.2016 B.I. e altri, anch’essi dipendenti della Camera dei Deputati, hanno impugnato ai sensi dell’art. 111 Cost., la medesima sentenza n. 3 del 22 dicembre 2015 del Collegio d’Appello della Camera dei Deputati; essi chiedono che questa Corte, dichiari la propria giurisdizione e competenza, anche previa investitura della Corte Costituzionale in ordine al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato o, in subordine, sollevi questione di legittimità costituzionale; nel primo dei cinque motivi in cui si articola il ricorso, i ricorrenti asseriscono che questa Corte ha giurisdizione in sede di giudizio di legittimità in ordine alla controversia dedotta in giudizio, in ragione del legittimo esercizio di tutela giurisdizionale; domandano la cassazione della sentenza impugnata, l’annullamento della Delib. dell’Ufficio di Presidenza n. 102 del 2014 e l’accertamento del diritto di essi ricorrenti a percepire i trattamenti retributivi già in godimento senza i limiti e le decurtazioni imposti dai provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado;

7. con ricorso successivo affidato a cinque motivi notificato 20 aprile 2016, Al.Ma. e altri, anch’essi dipendenti della Camera dei Deputati hanno impugnato ai sensi dell’art. 111 Cost., la medesima sentenza n. 3 del 22 dicembre 2015 del Collegio d’ Appello della Camera dei Deputati; essi chiedono che questa Corte, dichiari la propria giurisdizione e competenza, anche previa investitura della Corte Costituzionale in ordine al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato o, in subordine, sollevi questione di legittimità costituzionale; nel primo dei cinque motivi in cui si articola il ricorso, i ricorrenti asseriscono che questa Corte ha giurisdizione in sede di giudizio di legittimità in ordine alla controversia dedotta in giudizio, in ragione del legittimo esercizio di tutela giurisdizionale; domandano la cassazione della sentenza impugnata, l’annullamento della Delib. dell’Ufficio di Presidenza n. 102 del 2014 e l’accertamento del diritto di essi ricorrenti a percepire i trattamenti retributivi già in godimento senza i limiti e le decurtazioni imposti dai provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado;

8. con successivo ricorso proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, notificato il 26 maggio 2016, affidato a due motivi, Be.Gi. ed altri, anch’essi dipendenti della Camera dei Deputati hanno impugnato la medesima sentenza n. 3 del 22 dicembre 2015 del Collegio d’ Appello della Camera dei Deputati; essi chiedono che questa Corte cassi la sentenza impugnata senza rinvio, ovvero con rinvio al giudice ordinario, con affermazione della giurisdizione di quest’ultimo di cui dovrà essere affermata la giurisdizione, sollevi conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e rimetta alla Corte Costituzionale il vaglio sulle questioni di legittimità costituzionale prospettate nei motivi di censura e ciò anche in relazione alla violazione dei diritti fondamentali della CEDU;

9. l’Amministrazione della Camera dei Deputati ha resistito con controricorso a tutti i ricorsi;

10. il P.M. ha rappresentato conclusioni scritte in relazione a tutti i ricorsi ed ha chiesto che si dichiari l’inammissibilità dei ricorsi;

11. i ricorrenti M.A. ed altri e Be.Gi. e altri hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

in via preliminare.

12. deve essere disposta, ex art. 335 c.p.c., in applicazione del principio generale di unicità delle impugnazioni, la riunione dei ricorsi rubricati con i nn. R.G. 4481/2016 e 8533/2016 e dei i ricorsi successivi, privi di n. RG. proposti tutti avverso la medesima sentenza;

13. il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in virtù del Decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato Decreto sulle quali (infra pp. nn. 22 e 24 di questa ordinanza) si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di Questa Corte;

esame dei ricorsi.

14. tutti i ricorsi partono dalla premessa della sussistenza del sindacato giurisdizionale della Corte di Cassazione sulle pronunce adottate in sede di autodichia parlamentare;

15. con prospettazioni difensive di contenuto sostanzialmente analogo le parti ricorrenti rilevano che il sistema giudiziale interno alla Camera dei deputati prevede la propria esclusiva e definitiva competenza a conoscere delle controversie con il personale ai sensi dell’art. 12 del Regolamento della Camera e del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti e asseriscono che la rivendicazione di una tale potestà giurisdizionale da parte della Camera dei Deputati e dei suoi organi di autodichia – in termini tali da escludere anche il controllo della Corte di Cassazione ex art. 111 Cost., nei confronti delle sentenze dei giudici speciali – non è condivisibile alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 120 del 2014;

16. sostengono che l’autodichia è in contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), coniugato con il riconoscimento a tutti della facoltà di adire in giudizio per la tutela del propri diritti ed interessi legittimi (art. 24 Cost., comma 1); viola l’art. 113 Cost., ed il controllo di legalità sulle decisioni amministrative, l’art. 111 Cost., ed il principio del giusto processo e la necessità che il contraddittorio si svolga davanti ad un giudice terzo imparziale, non potendo ritenersi rispettoso di tali canoni un processo che si svolge dinanzi un giudice incardinato in una delle parti; è in contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU;

17. richiamano le argomentazioni spese dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’ordinanza 19 dicembre 2014, n. 26934 con la quale è stato sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione all’approvazione, da parte del medesimo Senato, degli artt. da 72 a 84 del Titolo 2^ (Contenzioso) del Testo unico delle norme regolamentari dell’Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica medesimo;

18. i ricorsi sono inammissibili;

19. con le ordinanze del 19 dicembre 2014 n. 26934 e n. 740 del 19 gennaio 2015, le Sezioni Unite Civili di questa Corte hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, rispettivamente nei confronti del Senato della Repubblica e del Presidente della Repubblica, in relazione alle rispettive disposizioni regolamentari che disciplinano la tutela giurisdizionale nelle controversie di lavoro dei propri dipendenti;

20. successivamente alla proposizione dei ricorsi in esame è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 13 dicembre 2017 n. 262, che ha respinto entrambi i conflitti di attribuzione sollevati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le ordinanze innanzi richiamate; la Corte Costituzionale ha affermato che l’autodichia costituisce manifestazione tradizionale della sfera di autonomia riconosciuta agli organi costituzionali, a quest’ultima strettamente legata nella concreta esperienza costituzionale;

22. come già rilevato da questa Corte (Cass. Sez. Un. Cass. Sez. Un. 25211/2020, Cass. Sez. Un. 7220/2020, Cass. Sez. Un. 1720/2020, Cass. Sez. Un. 18265/2019, Cass. Sez. Un. 18266/2019, Cass. Sez.Un. n. 10775/2018) nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2017 sono altresì contenute le seguenti significative precisazioni:

a) i collegi dell’autodichia, benchè siano “interni” all’organo costituzionale di appartenenza e quindi estranei all’organizzazione della giurisdizione, tuttavia sono tenuti al rispetto della “grande regola” del diritto al giudice e alla tutela giurisdizionale effettiva dei propri diritti, essendo questa una scelta che appartiene ai grandi principi di civiltà del tempo presente, che non può conoscere eccezioni;

b) i suddetti collegi oggi, in seguito alle ultime modifiche, risultano costituiti secondo regole volte a garantire la loro indipendenza ed imparzialità e sono quindi chiamati a svolgere funzioni obiettivamente giurisdizionali per la decisione delle controversie loro attribuite come del resto, in relazione alla funzione del giudicare, impongono i principi costituzionali ricavabili dagli artt. 3,24,101 e 111 Cost. e come ha richiesto la Corte Europea dei diritti dell’uomo, in particolare nella sentenza 28 aprile 2009, Savino e altri contro Italia;

c) presso la Camera dei Deputati e presso il Senato della Repubblica le controversie in argomento si svolgono, in primo e in secondo grado, secondo moduli procedimentali di natura sostanzialmente giurisdizionale, idonei a garantire il diritto di difesa e un effettivo contraddittorio;

d) è da escludere, quindi, che tali collegi siano stati configurati quali giudici speciali ex art. 102 Cost., sicchè avverso le loro decisioni non è neppure ipotizzabile il ricorso ex art. 111 Cost., comma 7, essendo la sottrazione delle decisioni stesse al controllo della giurisdizione comune, in definitiva, un riflesso dell’autonomia degli organi costituzionali in cui sono inseriti;

e) il carattere oggettivamente giurisdizionale dell’attività degli organi di autodichia, posti in posizione d’indipendenza, li rende giudici ai fini della loro legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio;

23. la normativa di base applicata dai suindicati collegi, regolamenti parlamentari “maggiori” e “minori”, integrati da atti ad essi equiparati, come le delibere dell’Ufficio di Presidenza è sottratta al sindacato di legittimità costituzionale e le decisioni ivi assunte sono del pari immuni rispetto al sindacato di legittimità previsto dall’art. 111 Cost., comma 7;

24. sulla base dei principi affermati dalla Corte Costituzionale questa Corte ha escluso che le decisioni degli organi di autodichia possano essere sottoposte al controllo del giudice ordinario, privo di giurisdizione, ed hanno aggiunto che, d’altra parte, “eventuali dubbi di legittimità costituzionale delle norme di legge cui i regolamenti parlamentari e le fonti di autonomia in genere fanno rinvio possono essere evidenziati davanti agli organi dell’autodichia stessa (Cass. Sez. Un. 18266/2019, Cass. Sez. Un. 18265/2019, Cass. Sez. Un. 7220/2020, Cass. Sez. Un. 7210/2020 Cass. Sez. Un. 12570/2018, Cass. Sez. Un. 10775/2018);

25. i ricorsi in esame investono la decisione del Collegio di Appello della Camera dei Deputati n. 3 del 22 dicembre 2015, organo di autodichia, interno all’organo costituzionale Camera dei Deputati, estraneo all’organizzazione della giurisdizione;

26. trovano, pertanto, applicazione i principi enunciati dalla Corte Costituzionale e dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle decisioni sopra citate, le cui argomentazioni motivazionali devono intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che i predetti principi non risultano infirmati dalle prospettazioni difensive sviluppate dal ricorrente nella memoria;

27. diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti M. e altri, non ha alcun rilievo la circostanza, evidenziata anche in sede di memoria, che il ricorso sia stato proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 e non ai sensi dell’art. 111 Cost., u.c.;

28. non è pertinente il richiamo contenuto nella memoria alle ordinanze delle Sezioni Unite 8 luglio 2019 nn. 18265 e 18266 che sono state pronunciate in sede di regolamento di giurisdizione;

29. nelle innanzi richiamate pronunce le Sezioni Unite hanno ribadito che la controversia (relativa alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari) spettava alla cognizione degli organi di autodichia, i quali, pur essendo “interni” all’organo costituzionale di appartenenza ed estranei all’organizzazione della giurisdizione, sicchè non rientrano nel novero dei giudici speciali di cui all’art. 102 Cost. e i loro provvedimenti non sono soggetti al sindacato di legittimità previsto dall’art. 111 Cost., comma 7), e dalla natura giurisdizionale dell’attività di essi svolta ha desunto l’ammissibilità di uno strumento di carattere non impugnatorio qual è il regolamento preventivo di giurisdizione; ed hanno poi precisato che esso può essere utilizzato dalla stessa parte che ha scelto il giudice solo quando, alla stregua della natura della controversia e delle deduzioni del convenuto, sussista l’eventualità che detto giudice possa declinare la giurisdizione, rendendo inutile l’attività processuale già svolta e frustrando l’attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo;

30. del pari sono idonee ad infirmare i principi richiamati nelle sentenze richiamate nei pp. n. 22 e 24 di questa ordinanza le argomentazioni difensive sviluppate nella memoria dei ricorrenti Be. ed altri che, facendo leva sulla differenza tra autonomia e autodichia, asseriscono, in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 262 del 2017, che l’autodichia incontra il limite dei principi costituzionali e dei principi generali dell’Ordinamento degli organi interni;

31. in conclusione, va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi;

32. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza;

33. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. Sez. Un. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte;

dichiara l’inammissibilità dei ricorsi.

Condanna i ricorrenti M.A. ed altri al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Condanna i ricorrenti A.M. ed altri, Al.Sa. e altri, B.I. e altri, Al.Ma. e altri al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Condanna i ricorrenti Be. e altri al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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