Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5817 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 03/03/2020), n.5817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13392/2013 R.G. proposto da:

P.L., C.F. (OMISSIS), res. in (OMISSIS), rapp.to e difeso,

giusta mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti Arcidiacono

Vincenzo del Foro di Treviso e Franzin Ludovica del Foro di Roma,

presso il cui studio in Roma, Via Cosseria n. 5, è elett. dom.to;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), rapp.ta e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale per legge è

dom.ta in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già EQUITALIA NORD già EQUITALIA

NOMOS S.p.A.), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Cimatti Maurizio e

Ricci Sante, elettivamente dom.ta in Roma, via delle Quattro Fontane

n. 162;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Veneto, Sez. 1 N. 83/18/2012 depositata il 10 dicembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre

2019 dal Consigliere Nocella Luigi.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con separati ricorsi (successivamente riuniti) P.L. impugnava innanzi alla CTP di Treviso quattro cartelle di pagamento, notificategli il 28.09.2009 da Equitalia Nomos s.p.a., nella qualità di ex socio accomandatario della Ideatre s.a.s., receduto a far data dal 30.12.1996, per il recupero, operato in sede di controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, di omessi versamenti dell’IVA relativa alle annualità 1994, 1995 e 1996, nonchè di ritenute alla fonte relative al 1994, per complessivi Euro 43.201,00 oltre sanzioni, interessi e spese. In particolare il Pol deduceva di non essere più socio della società debitrice principale e di non aver mai ricevuto notifiche di atti relativi ai tributi oggetto delle cartelle impugnate, con conseguente decadenza e prescrizione delle pretese fiscali.

Nel contraddittorio con l’Agenzia resistente e con Equitalia Nomos s.p.a., l’adita CTP con sentenza N. 74/02/2010, respingeva i ricorsi riuniti; l’appello del /Pol/ è stato poi respinto dalla CTR del Veneto con la sentenza oggi impugnata, con la quale, disatteso il motivo circa la pregiudiziale questione di nullità dell’intero giudizio di 1 grado per violazione del diritto del contribuente al contraddittorio e respinta la richiesta di remissione del giudizio innanzi alla CTP, ha disatteso sia l’eccezione di prescrizione, in presenza di atti interruttivi rappresentati dalle prime cartelle notificate in data 25.11.2005 e dalla stessa comunicazione 4.01.2006, sia quella di decadenza, in virtù della notifica delle medesime cartelle, e comunque in presenza della documentata notifica delle medesime anche alla debitrice principale, idonea ad interrompere i termini di decadenza anche nei confronti del coobbligato.

Il /Pol/ ricorre per la cassazione di detta sentenza, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 27.05.2013 ed articolato su tre motivi di censura.

Resistono l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord S.p.A. con autonomi controricorsi ritualmente notificati.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione e/o falsa applicazione del D.L. 7 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5-bis e 5-ter (conv. in L. n. 156 del 2005), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.: premesso che detta normativa sarebbe applicabile anche ai giudizi in corso all’epoca della sua entrata in vigore, e che risulta incontroverso in giudizio che la prima notifica delle cartelle al Pol avvenne in data 25.11.2005, questa sarebbe, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte richiamata dal contribuente, già tardiva rispetto al termine decadenziale fissato nelle norme invocate (31 dicembre del 5 anno successivo alla presentazione della dichiarazione), come già lamentato dal contribuente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, trattandosi di imposte dovute per gli anni dal 1994 al 1996. L’eccezione era invece stata respinta dal CTP, e la CTR aveva sul punto recepito acriticamente l’affermazione del giudice di 1 grado, sul presupposto che vi fosse stata notifica nei confronti della Società, ma senza considerare che la decadenza era maturata anche nei confronti di questa, che aveva ricevuto notifica coeva delle medesime cartelle.

Con il secondo motivo si denuncia violazione del principio del doppio grado di giurisdizione con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4 e violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546, artt. 31 e 59 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR, pur avendo dato atto che il rinvio della prima udienza di discussione era stato fissato fuori udienza e non sussisteva documentazione di comunicazione alle parti o di presa conoscenza del provvedimento di rinvio, ha omesso di rilevare la nullità del giudizio e di rimetterlo alla CTP; ha invece ritenuto la comunicazione effettuata il giorno precedente la nuova udienza sufficiente a garantire la possibilità di contraddittorio, non utilizzata dal difensore, anche attraverso la proposizione di istanza di ulteriore rinvio; laddove la parte ricorrente aveva in secondo grado attivato tutti gli strumenti difensivi idonei, producendo documenti e partecipando alla discussione pubblica, così dando piena attivazione al contraddittorio. In proposito rileva il ricorrente che il principio di diritto in tal senso applicato dalla CTR è isolato rispetto ad un’uniforme giurisprudenza contraria di questa Corte, e riferito ad ipotesi del tutto peculiare (sanatoria a posteriori di omessa ammissione di documenti).

Infine col terzo motivo il /Pol/ lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: poichè le cartelle hanno ad oggetto crediti per IVA ed IRPEF relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, sarebbe decorso il termine di estinzione decennale quanto meno per i crediti maturati tra il 1994 ed il 25.11.2005, momento della prima richiesta validamente interruttiva del termine medesimo.

L’Agenzia delle Entrate si limita a contestare la fondatezza delle eccezioni in tema di decadenza, riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata.

Equitalia Nord s.p.a. eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per insufficiente esposizione dei fatti di causa (ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), per omessa indicazione degli atti processuali sui quali si fonda il ricorso (ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) ed infine per omessa o non specifica esposizione dei motivi in diritto (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4).

Nel merito rileva, quanto al terzo motivo, la reiterata interruzione della prescrizione mediante le cartelle notificate il 25.11.2005, la comunicazione in data 4.01.2006 e le cartelle oggetto d’impugnazione; quanto al primo ricorda che l’impedimento della decadenza, così come l’interruzione della prescrizione, possono essere realizzate mediante atti diretti anche al debitore principale, così come avvenuto nella fattispecie; e deduce che in virtù della formulazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 vigente ratione temporis prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 106 del 2005, il termine decadenziale per notificare le cartelle D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis era stato del tutto eliminato, con riferimento alle cartelle frutto di iscrizione a ruolo antecedenti alla nuova normativa.

Il primo motivo di ricorso si rivela in parte infondato ed in parte inammissibile, siccome carente dei requisiti prescritti nell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Sotto il primo profilo, è infondata la tesi secondo la quale la tempestiva notifica della cartella ad un condebitore solidale non sarebbe idonea ad impedire la decadenza della facoltà di procedere anche nei confronti degli altri condebitori solidali che non avessero ricevuto la notifica del medesimo atto o di altro provvedimento idoneo ad esercitare la pretesa impositiva: questa Corte ha già affermato che la decadenza dalla facoltà di esercitare un potere accertativo o di rettifica da parte dell’Amm.ne finanziaria è impedita dall’esercizio della facoltà medesima anche nei confronti di uno solo dei condebitori solidali, salva la facoltà di questi di esercitare nei modi e termini previsti dalla legge le loro difese (cfr. Cass. sez. VI-V ord. 25.05.2017 n. 13248; Cass. sez. V 21.12.2007 n. 27005).

Una volta ribadito tale principio, già correttamente affermato dai Giudici d’appello, il ricorrente che contesti l’esistenza della notifica al condebitore solidale (la Società) di un atto idoneo ad impedire la decadenza dell’Amm.ne Finanziaria, avrebbe dovuto non solo indicare l’atto o gli atti in questione, ma anche riportarne nel ricorso il testo, o riportare gli estremi di reperibilità nel fascicolo (la parte che li ha prodotti ed in quale fase processuale) dei documenti dai quali risulterebbe la tardività delle notifiche delle cartelle medesime alla Società Idea Tre s.a.s.; deduzione ed allegazione che nella specie sono del tutto mancate, così risultando impossibile quella verifica immediata e diretta dei fatti posti a sostegno della doglianza che la norma su menzionata intende consentire senza il riesame degli atti processuali.

Peraltro il motivo risulta altresì inammissibile poichè la ratio decidendi della sentenza d’appello sulla specifica questione della eccepita decadenza si fondava anche su altro argomento, in relazione al quale il ricorrente neppure ha proposto alcuna doglianza (così derivandone la carenza di interesse del ricorrente ad impugnare rispetto allo specifico punto della decisione), e cioè l’avvenuto riconoscimento del proprio obbligo di rispondere del debito riportato in cartella, secondo la CTR impeditivo anch’esso dell’eccepita decadenza (ex art. 2966 c.c.); riconoscimento che la medesima CTR aveva ravvisato nelle missive di risposta inviate dal Pol alla Concessionaria, e confermato dallo stesso tenore del motivo d’appello concernente la decadenza.

Il secondo motivo è infondato. Invero, pur avendo l’attuale ricorrente lamentato in appello la nullità consistita nella tardiva comunicazione dell’udienza fissata per la discussione a seguito di rinvio dell’udienza originariamente fissata, la CTR ha correttamente applicato il principio, espresso indirettamente nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59 e nel medesimo senso interpretato da questa Corte, per il quale le cause di rimessione al primo Giudice per nullità verificatesi nel corso del giudizio di primo grado (come avviene anche nel processo civile ai sensi dell’art. 354 c.p.c.) sono tassativamente elencate nella norma stessa, laddove negli altri casi ivi non menzionati la nullità si converte in motivo di impugnazione per la riproposizione di tutte le questioni sollevate in primo grado (cfr., limitandosi alle più recenti, Cass. sez.V ord. 24.07.2018 n. 19579; Cass. sez.V 30.12.2014 n. 27496; Cass. sez.V 30.06.2010 n. 15530, che ha espressamente escluso che la norma violi il principio del diritto al doppio grado di giurisdizione, peraltro notoriamente non costituzionalizzato; Cass. sez.V 16.02.2010 n. 3559). Nel caso di specie peraltro non può dubitarsi che il contraddittorio era stato correttamente ed integralmente attivato, e non si trattava dell’impedimento alla partecipazione del ricorrente alla prima udienza, bensì ad un’udienza di discussione in rinvio da altra alla quale il ricorrente aveva potuto partecipare.

E’ infine inammissibile anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso per difetto di specificità ed autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Premesso che lo stesso ricorrente indica come applicabile nella specie il termine di prescrizione decennale previsto per i crediti d’imposta di natura erariale, va evidenziato come nè nella narrativa circa lo svolgimento del giudizio nè nella scarna illustrazione del motivo, il ricorrente abbia indicato quale sarebbe il dies a quo dal quale sarebbe iniziato a decorrere il termine prescrizionale decennale, sì da impedire alla Corte di verificare l’eventuale maturazione dell’evento estintivo senza dover procedere a nuovo esame degli atti di causa; così come non ha indicato i punti dei singoli atti d’impulso del giudizio di primo grado e d’appello nei quali avrebbe articolato l’eccezione di prescrizione anche e specificamente in relazione ai crediti riferibili alle annualità 1994 e 1995.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali in favore dell’Agenzia e della Concessionaria vittoriose, secondo la liquidazione in dispositivo. Consegue altresì la dichiarazione dell’obbligo di versamento da parte del /Pol/ del contributo unificato integrativo, in misura pari a quella già dovuta per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere in favore di entrambe le ricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.100,00 per ciascuna di esse.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale dello stesso art. 13, ex comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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