Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5816 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23589-2015 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 2,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GRUARIN, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA già EQUITALIA GERIT S.P.A. (CF. e P.I. (OMISSIS)),

in persona del Responsabile del Contenzioso Direzione Regionale

Lazio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. Pier Luigi DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCESCO

FRANCO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’avvocatura dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE

MATANO, CARLA D’ALOISIO, MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO ed EMANUELE DE

ROSE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1844/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 08/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 27.3.2015, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame proposto da A.M. avverso la pronuncia del Tribunale della stessa città che aveva rigettato il ricorso proposto in primo grado dalla predetta, inteso alla declaratoria di inesistenza o comunque di estinzione dei diritti di credito di cui alle cartelle emesse per omissioni contributive, con ordine all’Equitalia spa di procedere alla cancellazione ipotecaria gravante sulla quota del diritto di proprietà della ricorrente sull’abitazione sita in (OMISSIS);

che la Corte reputava infondato il rilievo, riproposto in sede di gravame, di irritualità della notifica delle cartelle e del provvedimento di iscrizione ipotecaria, posto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la notifica a mezzo servizio postale delle cartelle esattoriali doveva aversi per compiuta e perfezionata alla data indicata nell’avviso di ricevimento della lettera raccomandata inviata, senza necessità che fosse redatta un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art, 26 aggiungendo, per quel che rileva nella presente sede, che nessuna incidenza aveva nel giudizio de quo l’intervenuta pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale con la quale era stato accolto il ricorso della stessa A. contro l’iscrizione ipotecaria avente titolo in cartella riferita anche ad omissioni diverse da quelle contributive, essendo nel relativo giudizio l’Amministrazione rimasta inerte senza produrre alcuna documentazione attestante l’intervenuta previa notifica delle cartelle, atti presupposto dell’iscrizione ipotecaria;

che di tale decisione chiede la cassazione l’ A., affidando l’impugnazione a due motivi, cui oppone difese Equitalia Sud spa, con controricorso, mentre l’Inps si è limitato a rilasciare procura speciale in calce alla copia del ricorso notificata;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che si denuncia, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 395 c.p.c. e carenza assoluta di motivazione su aspetto decisivo della controversia, rilevandosi che la Corte di appello, pur dando atto del deposito della decisione della Commissione Tributaria Provinciale e del suo contenuto, abbia Omesso di osservare che la stessa medio tempore era passata in giudicato ed abbia tralasciato di considerare l’effetto dell’immutabilità del provvedimento giurisdizionale e la preclusione di ogni pronuncia sullo stesso oggetto, per effetto del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile;

che si osserva come, in forza di ciò, non poteva più essere messa in discussione la mancata prova della notifica da parte della resistente agente di riscossione nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

che, con il secondo motivo, si lamenta omesso esame di aspetto essenziale della controversia in relazione alle motivazioni che avevano indotto la ricorrente a promuovere due separati giudizi avverso la medesima iscrizione ipotecaria, con riguardo alla differente natura dei crediti vantati nelle cartelle esattoriali di pagamento (in parte tributari ed in parte previdenziali), rilevandosi che la sentenza della Commissione Tributaria aveva annullato l’intera iscrizione ipotecaria e che la Corte di appello aveva preso in considerazione la prova della avvenuta notificazione solo di due cartelle, ritenendo di potere estendere tale proprio convincimento anche alle cartelle impugnate in sede tributaria, non avvedendosi che in quella sede erano state impugnate altre cartelle, in relazione alle quali nessuna prova di notifica era stata offerta;

che si sostiene che la implicita argomentazione della Corte di appello sulla correttezza dell’operato dell’Amministrazione configuri l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, comportando l’avvenuto accertamento della nullità anche di uno solo dei componenti della cartella di pagamento, costituente titolo per l’iscrizione ipotecaria, la caducazione dell’intero atto esecutivo e/o prodromico all’esecuzione.

che ritiene il Collegio si debba pervenire al rigetto del ricorso, essendo lo stesso manifestamente infondato;

che, quanto alla prima censura, è sufficiente osservare che il principio ritraibile dall’art. 2909 c.c. – secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della “causa petendi”, intesa come titolo dell’azione proposta, e del bene della vita che ne forma l’oggetto (“petitum” mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (“petitum” immediato) – è applicabile anche nel caso in cui gli atti impugnati in due giudizi siano diversi, purchè sia identico l’oggetto del giudizio medesimo, riferito al rapporto sottostante;

che, nella specie, l’oggetto dei giudizi era all’evidenza diverso, riguardando l’uno il rapporto previdenziale e l’altro quello tributario (v., sia pure con riferimento alla questione del giudicato in materia tributaria, Cass. 229.2011 n. 19310, nonchè Cass. 10.11.2008 n. 26927 per l’affermazione di principi di carattere generale in tema di giudicato e di preclusioni dallo stesso discendenti) e che, in ogni caso, oltre a non essere neanche riportato il contenuto dell’invocato giudicato, non si provvede all’indicazione della sede di rinvenimento dello stesso nei fascicoli delle fasi del merito, in alternativa al deposito nella presente sede di legittimità;

che, comunque, ai tini dell’accertamento della preclusione derivante dall’esistenza di un giudicato esterno, fondamentale ed imprescindibile risulta, oltre all’identificazione della statuizione contenuta nella precedente decisione, il raffronto della stessa con l’oggetto specifico del processo nell’ambito del quale il giudicato dovrebbe fare stato, e quindi il riscontro dell’esistenza di una relazione giuridica tra i diritti dedotti nei due giudizi, dovendo essere la preclusione esclusa qualora il giudizio abbia ad oggetto un rapporto giuridico) diverso da quello deciso con la sentenza passata in giudicato ed, in particolare, nella materia tributaria, nel caso in cui la controversia riguardi imposte strutturalmente ed oggettivamente differenti da quella che ha costituito oggetto della predetta decisione, e tra le stesse non sia configurabile alcun vincolo giuridico (cfr., in tali termini, Cass. 5.2.2007 n. 2438); che, quanto al secondo motivo, la censura con lo stesso prospettata per come dedotta risulta estranea al paradigma del vizio di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non essendo prospettata alcuna decisività dell’omissione denunciata – neanche adeguatamente esposta ed intellegibile – ai fini di una differente soluzione della controversia, senza considerare che il giudizio sull’opposizione avverso cartelle di pagamento riferite a debiti contributivi previdenziali non risulta condizionato, nel suo esito, da rilievi che attengono al carattere unitario dell’iscrizione ipotecaria che trovi titolo in una pluralità di cartelle di pagamento, alcune delle quali – di natura esattoriale caducate all’esito di altro giudizio.

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

che le spese del giudizio di legittimità seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della parte costituitasi, nulla dovendo disporsi nei confronti dell’INPS che non ha spiegato difese;

che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti di Equitalia Sud spa, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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