Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5816 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 03/03/2021), n.5816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8699/2015 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO D’ATRI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

– CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RIZZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO BONORA;

– I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO e EMILIA FAVATA, che

lo rappresentano e difendono;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 54/2014 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 21/11/2014 R.G.N.

4/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano di rigetto della domanda di D.D., dipendente della Cassa di Risparmio di Bolzano fin dal 1981, volta ad ottenere l’accertamento della responsabilità della datrice di lavoro per la malattia professionale da cui era affetta con conseguente risarcimento del danno.

La Corte ha esposto che la ricorrente, in servizio dal 1995 presso la filiale di Sinigo, lamentava che l’ergonomia della postazione di lavoro nonchè il microclima ambientale,determinato dal getto dell’aria condizionata durante il periodo primaverile/estivo, avevano causato la lesione dell’integrità psicofisica provocando cervico-dorso lombalgia…scoliosi toracica destra e lombare sinistra, discopatia lombare degenerativa, contrattura della muscolatura, nevralgia, omalgia; asma a genesi allergica, disturbo dell’adattamento d’ansia di media gravità, e che il datore di lavoro aveva omesso di adottare le cautele volte a garantire l’integrità della salute psico-fisica della lavoratrice.

La Corte territoriale, all’esito di una nuova CTU, ha affermato l’insussistenza del presupposto per configurare la responsabilità ex art. 2087 c.c., dovendosi escludere la riconducibilità delle patologie denunciate alla pretesa condotta colpevole della datrice di lavoro.

La Corte ha esposto che il CTU aveva affermato che la ricorrente era affetta da sindrome fibromialgica alla quale erano riconducibili tutte le malattie denunciate ad esclusione della tendinopatia cronica della spalla e che non vi era nesso causale tra tale fibromialgia e l’ambiente di lavoro. Ha osservato altresì che trattandosi di malattia non tabellata ai sensi della normativa Inail la prova della derivazione della malattia da lavoro doveva essere fornita dal lavoratore e che nella specie tale prova non era stata fornita.

La Corte ha osservato, con riferimento ai fattori microclimatici che avrebbero contribuito ad acuire i sintomi fisici e psicologici, che doveva escludersi la sussistenza di danni permanenti derivanti dai disturbi accertati e la genericità della prova per testi non consentiva di accertare l’influenza in concreto determinata dal microclima difettando di elementi sufficientemente oggettivi e circostanziati da consentire di quantificare in concreto le conseguenze dannose per la ricorrente; con riferimento alla tendinite alla spalla doveva escludersi l’origine professionale non essendo la lavoratrice addetta a compiti ripetitivi; in relazione alle mansioni ha precisato che la D. era sportellista con esclusione invece di attività continuativa di videoterminalista.

2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso in cassazione la D. con 5 motivi. Resiste la Cassa di Risparmio di Bolzano nonchè l’Inail, chiamato in causa dalla Cassa fin dal primo grado.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., nonchè nullità della sentenza per omessa sottoscrizione del giudice.

Il motivo è infondato avuto riguardo all’apposizione sulla sentenza impugnata della firma del presidente, dell’estensore e del cancelliere in forma digitale essendo avvenuto il suo depositato con modalità telematiche nel fascicolo informatico.

4. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., nullità della sentenza per mancanza di motivazione, illogicità manifesta avendo la Corte escluso l’incidenza dell’ambiente di lavoro in relazione alla fibromialgia, pur avendo rilevato che il microclima aveva contributo ad acuire i sintomi.

5. Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, n. 5, denuncia omesso esame di fatto decisivo, violazione dell’art. 132 c.p.c., per aver omesso la valutazione di un fatto storico rappresentato dalla malattia riscontrata e dipesa dalle condizioni di lavoro sia in relazione al microclima ambientale, sia in relazione alla non ergonomicità della postazione lavorativa.

6. Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., degli artt. 1218 e 2087 e 2697 c.c., richiama le tabelle Inail ed il D.M. 27 aprile 2004, lamentando che la Corte non aveva posto a carico del datore di lavoro l’onere di provare l’insussistenza del nesso causale tra la malattia e l’ambiente lavorativo, nesso che doveva presumersi in quanto nelle tabelle citate erano inclusi ” i microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno di lavoro” e “disfunzioni dell’organizzazione del lavoro (costrittività organizzative)”.

7. Con il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 115,116 e 132 c.p.c., con riferimento all’art. 2697 c.c., dolendosi della mancata ammissione della prova.

8. I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

9. Preliminarmente va rilevato che ciascun motivo contiene plurime e non chiare censure in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 o 5, in assenza di una specifica indicazione delle parti della sentenza censurata in relazione a ciascun vizio denunciato e l’individuazione precisa per ciascuna censura della norma violata.

10. Va, altresì, rilevato che il ricorso, ove denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, è inammissibile non presentando alcuno dei requisiti richiesti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione (così come interpretato da SU n. 8053 del 07/04/2014) finendo: a) con il lamentare non l’omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, cioè un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria), bensì l’omessa o carente valutazione di risultanze istruttorie; b) con il criticare la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale non più censurabile (si veda la citata Cass., S.U., n. 8053/14 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione).

11. La ricorrente, in definitiva, pur denunciando la violazione di numerose norme, pretende una nuova valutazione degli elementi probatori e dei risultati della CTU sollecitando questa Corte ad una rivisitazione del merito non consentita in questa sede.

Ed infatti, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. e plurimis, Cass. n. 16056 del 02/08/2016Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Nella specie la Corte territoriale ha spiegato, in maniera esaustiva e niente affatto perplessa, le ragioni della decisione che escludono la fondatezza delle pretese della ricorrente.

12. Circa la mancata ammissione della prova testimoniale, erroneamente ricondotta dalla ricorrente al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, va rilevato che essa costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito adeguatamente motivato dalla Corte territoriale, la quale ha sostanzialmente affermato l’irrilevanza della prova sottolineando la genericità delle allegazioni contenute nell’atto introduttivo e pertanto la genericità della prova con riferimento alle medesime circostanze (v pag. 34/35 della motivazione” essendo state evidenziate solo vagamente la rilevante sofferenza fisica e psicologica, manifestata con umore depresso e sintomi ansiosi .. le precarie condizioni di salute … le frequenti crisi di pianto, isolamento ed umore depresso .. le gravi limitazioni funzionali .. l’impossibilità di svolgere attività sportive e di svago…essendo impossibilitata ad eseguire movimentazione del rachide…), circostanze non inquadrabili temporalmente e che, secondo la Corte territoriale, non consentivano di apprezzare nè l’intensità dei fenomeni dolorosi, nè le concrete conseguenze dannose, nè in quale misure fossero da imputare ragionevolmente all’uso improprio dell’impianto di condizionamento, dati neppure desumibili dalla documentazione medica.

13.Rsultano poi inappropriati i richiami sia all’art. 2697 c.c., sia agli artt. 115 e 116 c.p.c.; per il primo aspetto la violazione dell’art. 2697 c.c., è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018); per l’altro aspetto, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.

14. Quanto infine ai richiami alla normativa Inail ed ai dubbi sollevati dal ricorrente in ordine all’individuazione della parte onerata della prova dell’origine professionale della malattia appare invero sufficiente richiamare quanto esposto nella sentenza che ha escluso la riconducibilità delle accertate patologie alla pretesa condotta colpevole del datore di lavoro. Ha rilevato, infatti, che tutte le malattie denunciate erano da ricondursi alla fibromialgias,che detta malattia non era di natura professionale e che essa non era inserita nell’elenco delle malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, nè nell’elenco delle malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità.Nella decisione impugnata si è anche specificato, quanto ai fattori microclimatici, che gli stessi non avevano prodotto danni di natura permanente nè inciso sulla sindrome fibromialgica e, quanto alla tendinite, si è esclusa la sua origine professionale non essendo l’attività lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di compiti ciclici ripetitivi o attività continuativa ai videoterminali per più di 20 ore.

15.Deve, pertanto, essere ribadito che in caso di malattia non tabellata, incombe sul lavoratore l’onere di provare il nesso causale tra la malattia e ambiente lavorativo (ad esempio per tutte, Cass. n 8773/2018), prova che l’impugnata sentenza ha escluso.

16.In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese nei confronti della Cassa. Non si deve provvedere alla liquidazione delle spese a favore dell’Inail. La notifica del ricorso nei confronti dell’istituto da parte della D., soccombente in appello che non ha formulato alcuna domanda nei confronti dell’Istituto chiamato in causa dalla Cassa, non ha valore di “vocatio in ius”, ma di mera “litis denuntiatio”, sicchè l’Istituto non diventa, per ciò solo, parte del giudizio. Non sussistono, pertanto, i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’Inail, in assenza di impugnazione incidentale di quest’ultimo, atteso qualità di parte nonchè la soccombenza.

17. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla Cassa di Risparmio le spese di lite liquidate in Euro 5.000,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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