Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5815 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 03/03/2020), n.5815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21222/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A., già NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI

S.P.A., in persona dell’Amministratore delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

piazza della Libertà n. 20, presso lo studio dell’Avv. Bruni

Fabrizio che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A., già GERIT S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 174/24/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 27 settembre 2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

settembre 2019 dal Cons. MUCCI ROBERTO.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

1. la CTR della Sicilia ha rigettato il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Agrigento di accoglimento del ricorso di Groupama Assicurazioni s.p.a. contro la cartella di pagamento relativa all’iscrizione a ruolo della somma di Euro 35.179,88 a titolo di sanzioni pecuniarie e interessi dovuti da Edris s.r.l., da riscuotere a seguito di polizza fideiussoria sottoscritta da Edris medesima D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 38-bis per un credito IVA dell’anno 2001 indebitamente ammesso a rimborso accelerato;

2. la CTR ha ritenuto in sintesi – sulla scorta di Sez. U, 15 ottobre 1998, n. 10188 – che la sentenza gravata doveva essere confermata in quanto “il rapporto intercorrente tra fisco e fideiussore e quello tra fisco e contribuente non coincidono: la solidarietà dell’obbligazione del fideiussore non potrebbe alterare l’autonomia dei due rapporti considerato altresì che il fideiussore è sostanzialmente estraneo al rapporto principale e che la sua prestazione non coincide con quella del debitore principale qualora, come nel caso in esame, sia pattuita per una parte soltanto del debito secondo le previsioni della polizza fideiussoria” (pp. 2-3 della motivazione);

3. avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi, cui ha replicato Groupama Assicurazioni con controricorso illustrato da memoria; l’agente della riscossione Equitalia Centro s.p.a. non ha svolto difese.

Diritto

RITENUTO

Che:

4. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia vizio di ultrapetizione e omessa pronuncia, nonchè violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione: posto che l’oggetto del contendere verte sul se il fideiussore del contribuente possa essere destinatario d’iscrizione a ruolo e di conseguente cartella per il mancato pagamento da parte di quest’ultimo, pendente separato giudizio sull’atto di irrogazione delle sanzioni al garantito, la CTR, da un lato, non si sarebbe pronunciata sulla legittimità della cartella notificata al fideiussore in pendenza del menzionato giudizio e, dall’altro, avrebbe statuito su una domanda mai formulata e comunque su un fatto non contestato (mai la società garante avrebbe infatti asserito che la fideiussione escludesse dalla garanzia delle sanzioni tributarie);

5. con il secondo motivo si denuncia ancora nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sulla ricostruzione fattuale posta a fondamento della cennata interpretazione dell’art. 1944 c.c. seguita dalla CTR in tema di solidarietà nell’ambito del rapporto tributario;

6. con il terzo motivo si denuncia falsa applicazione degli artt. 1944 e 1321 c.c., in relazione agli artt. 1362 c.c. e ss.: la CTR non avrebbe considerato il tenore letterale della fideiussione, depositata dalla contribuente nel giudizio di primo grado,la quale testualmente prevedeva l’inclusione nella garanzia anche di ogni sanzione tributaria irrogata alla contribuente garantita, sicchè il precedente di legittimità richiamato dalla CTR nemmeno sarebbe pertinente;

7. i motivi, da esaminarsi congiuntamente poichè all’evidenza connessi, non sono fondati;

7.1. anche volendo prescindere dai profili d’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, diffusamente evidenziati in controricorso da Groupama Assicurazioni con corretto riferimento alla complessiva vicenda (snodatasi sia in sede amministrativa che in quella giurisdizionale) sottesa alla pretesa fiscale azionata dall’amministrazione, resta fermo che qui si controverte sull’iscrizione a ruolo, e sulla conseguente cartella di pagamento, nei confronti di Groupama Assicurazioni quale garante della contribuente Edris per sanzioni pecuniarie e interessi, mercè escussione della polizza fideiussoria a suo tempo sottoscritta da Edris D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 38-bis ai fini del rimborso accelerato di un credito IVA dapprima accordato dal concessionario per la riscossione e successivamente ritenuto dall’amministrazione non concedibile con la detta procedura accelerata;

7.2. è pacifico (si v. i punti 1 e 2 della narrativa del ricorso, che rinvia senz’altro sia alla sentenza impugnata, sia a quella appellata) che la garantita Edris insorse vittoriosamente in giudizio contro l’avviso di irrogazione delle sanzioni in discorso, nè risulta un giudicato sul punto di segno contrario debitamente provato dall’amministrazione;

7.3. ora, in carenza di un titolo esecutivo valido nei confronti del garante, l’assunto dell’Agenzia delle Entrate – meccanicamente basato sul mero dato letterale della polizza fideiussoria – si infrange contro i chiari principi espressi da questa Corte e ai quali si intende dare continuità: “In tema di riscossione mediante ruolo, poichè le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, il fisco non può escutere mediante cartella la fideiussione bancaria a prima richiesta emessa dalla compagnia garante ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis per consentire al contribuente il rimborso accelerato di eccedenze IVA” (Sez. 5, 3 marzo 2017, n. 5439); “Il rapporto di diritto tributario esistente tra l’amministrazione finanziaria, la quale chieda la restituzione del rimborso d’imposta, ed il contribuente ha natura distinta dal rapporto di diritto privato esistente tra la stessa amministrazione e la società assicuratrice che abbia garantito con polizza fideiussoria la restituzione del rimborso. Ne consegue che l’accertamento fiscale compiuto dall’erario nei confronti del contribuente, e la cartella esattoriale conseguentemente emessa, non costituiscono titolo esecutivo nei confronti della compagnia garante” (Sez. 5, 30 maggio 2012, n. 8622 del 30/05/2012).

8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; la natura della questione giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione; nulla per le spese quanto al concessionario non costituito.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, non applicabile nei confronti delle amministrazioni dello Stato poichè esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Sez. 6-L, 29 gennaio 2016, n. 1778; Sez. 3, 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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