Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5814 del 13/03/2014
Civile Decr. Sez. 5 Num. 5814 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P .Q .M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si co nic i.
2
Roma/_/L4′
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPO&TATO l CAWCELLERIP,
IL
I 3 MAR. 2014
A
Data pubblicazione: 13/03/2014
Ct. 25221/09 (Avv. Damiani )
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA IM ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 16359/2009
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
agssm@mailcertavvocaturastatolt) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
il signor PAGLIA VALENTINA
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 28/22/09
emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Roma.
PREMESSO
Che con nota del 10/09/12 prot. n° 58741/2012 , la Direzione Provinciale
I di Roma ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 16/10/2013
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale