Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5814 del 10/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 10/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 10/03/2010), n.5814
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19486-2006 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati, RICCIO
ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta mandato in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
V.N., nella qualità di genitrice di S.
F., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARZA’ CARMELO, giusta mandato in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 607/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 14/03/2006 r.g.n. 1008/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/01/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Catania, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di V.N., avanzata nella qualità di genitrice della minore S.F., già titolare d’indennità di frequenza, e per l’effetto condannava l’INPS al pagamento in favore della ricorrente dell’indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre accessori di legge.
Ritenevano i giudici di appello di condividere le conclusioni cui era pervenuto il CTU di secondo grado il quale aveva riconosciuto che, a causa del deficit cognitivo secondario alla encefalopatia, sussisteva la mancanza di autonomia del soggetto per l’espletamento degli atti della vita quotidiana, con necessità di continua assistenza e vigilanza dei familiari.
Avverso tale sentenza l’INPS ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura.
Resiste con controricorso la parte intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unica censura l’INPS, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 1990, art. 1 e di L. n. 18 del 1980, formula, ex art. 366 bis c.p.c. il seguente quesito di diritto: dica la Corte se in tema di trattamenti assistenziali a favore dei minori riconosciuti invalidi, l’indennità di frequenza, prevista dalla L. n. 289 del 1990, art. 1 riconosciuta per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, sia compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento prevista dalla L. n. 18 del 1980, art. 1 riconosciuta la minore che non sia in grado di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, ovvero, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un assistenza continua.
La censura non è fondata.
Infatti è pur vero che la L. 11 ottobre 1990, n. 289, art. 3 nel prevedere che l’indennità mensile di frequenza non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alle L. 28 marzo 1968, n. 406, L. 11 febbraio 1980, n. 18 e L. 21 novembre 1988, n. 508, sancisce l’incompatibilità tra dette prestazioni, è altrettanto vero, però, che l’ultima parte del citato art. 3 stabilisce che “Resta salva la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento più favorevole”.
Orbene questa Corte ha già affermato che la L. n. 407 del 1990, art. 3, comma 1 nel testo modificato dalla L. n. 412 del 1991, art. 12, che, sancendo l’incompatibilità tra le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’interno – con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi totali – e le prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o servizio salva comunque la facoltà per l’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, va interpretata nel senso che la legge concede all’interessato il diritto di opzione non fra due diverse prestazioni di previdenza ed assistenza, ma per il trattamento economico più favorevole, sicchè, per poter esercitare la detta opzione, presupposto necessario e sufficiente deve ritenersi la titolarità dei due diversi diritti, che può, conseguentemente, essere accertata in giudizio, senza che possa operare l’eventuale preclusione derivante dall’avvenuto riconoscimento di uno soltanto di essi (Cass. 30 luglio 2001 n. 10381 e, nello stesso senso, Cass. 28 agosto 2003 n. 12640).
Analogo principio ritiene il Collegio di applicare alla presente fattispecie in quanto, come nel caso esaminato nel richiamato precedente, la L. 11 ottobre 1990, n. 289, art. 3 concede all’interessato il diritto di opzione non fra due diverse prestazioni di assistenza, ma per il trattamento economico più favorevole. Tanto comporta che, per potere esercitare la detta opzione, il presupposto è proprio la titolarità dei due diversi diritti, che può di conseguenza essere accertata in giudizio senza che possa operare la preclusione derivante dall’avvenuto riconoscimento di uno soltanto di essi. L’incompatibilità, dunque, non è tra diritti ma solo tra prestazioni, che il beneficiario non può cumulare. Anche nella fattispecie di cui trattasi, d’altro canto, non sarebbe rispettosa del precetto di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. una lettura della norma il cui esito sarebbe, impedendo l’accertamento della titolarità del diritto, la soppressione in concreto del diritto di scegliere il trattamento economico più favorevole.
Vi è, come sottolineato da questa Corte nella richiamata decisione, evidente analogia con quanto ritenuto dalla giurisprudenza della Corte in tema di diritto alla pensione di inabilità a carico dell’Inps nel senso che il diritto sorge con la sussistenza del requisito sanitario e di quello contributivo, mentre la prestazione di attività lavorativa rileva solo se successiva alla concessione della pensione, comportando in tal caso la non erogabilità in concreto della pensione (Cass. 14760/1999).
Di conseguenza va affermato, ex art. 384 c.p.c. che la L. 11 ottobre 1990, n. 289, art. 3 quale prevede che l’indennità mensile di frequenza, di cui all’art. 1 della citata Legge, non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alle L. 28 marzo 1968, n. 406, L. 11 febbraio 1980, n. 18 e L. 21 novembre 1988, n. 508, ferma restando la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento più favorevole, va interpretato nel senso che la legge concede all’interessato il diritto di opzione non fra due diverse prestazioni di assistenza, bensì per il trattamento economico più favorevole. Pertanto per poter esercitare la detta opzione è necessaria la titolarità dei due diversi diritti, che può, conseguentemente, essere accertata in giudizio, senza che possa operare l’eventuale preclusione derivante dall’avvenuto riconoscimento di uno soltanto di essi.
E’, quindi, corretta in diritto la sentenza della Corte di Appello.
Pertanto il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 10,00, oltre Euro 2.000,00 per onorario ed oltre spese, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 Gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010