Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5814 del 08/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21865-2015 proposto da:

MISTRAIL AIR SRL, (P.I. (OMISSIS)), in persona dell’Amministratore

delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

MARAZZA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO

MARAZZA DOMENICO DE FEO;

– ricorrente –

contro

Z.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1973/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 12.3.2015, la Corte di appello di Roma, per quel che rileva nella presente sede, in riforma parziale della sentenza impugnata (che aveva dichiarato la decadenza della ricorrente dalla impugnazione dei termini apposti ai contratti), sentenza confermata nel resto, dichiarava la nullità del contratto di lavoro a termine stipulato da Z.E. con la società epigrafata dal 1.6.09 al 12.8.09 e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a t. i. con tale decorrenza, ancora in atto, condannando la società al pagamento, a titolo risarcitorio, di un’indennità commisurata a 4 mensilità della retribuzione globale di fatto;

che, nel pervenire a tale decisione la Corte riteneva che il differimento al 31.12.11 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, previsto dalla L. n. 183 del 2012, art. 32, comma 1bis introdotto dal D.L. n. 225 del 2010 convertito dalla L. n. 10 del 2011, riguardasse tutti gli ambiti di novità di cui al novellato L. n. 604 del 1966, art. 6 e che pertanto dovesse ritenersi non verificatasi alcuna decadenza, essendo l’impugnativa intervenuta in data 5.12.2011 ed in data 23.12.2011;

che, per la cassazione di tale decisione ricorre la Mistral Air s.r.l., affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, la Z.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata; che si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, ex art. 360 c.p.c., n. 3, ed erroneo esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rilevandosi che la disposizione del D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 54, convertito con modifiche dalla L. n. 10 del 2011, si limita a richiamare espressamente il solo L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 (le ipotesi di impugnazione del licenziamento) e non anche i successivi commi 3 e 4 ed osservandosi che la stessa locuzione “in sede di prima applicazione” non può giustificarsi se non con l’intenzione del legislatore di volersi riferire alle suddette ipotesi di licenziamento;

che, si aggiunge, “le altre ipotesi” non avrebbero potuto in alcun modo essere oggetto di una “prima applicazione” del regime decadenziale dei 60 gg, tenuto conto che esse erano oggetto di questo regime prima della novella normativa in discussione;

che, alla luce di tali premesse, si sostiene che il termine decadenziale fosse scaduto il 23 gennaio 2011, dovendo essere computato con decorrenza dal 24.11.2010 (data di entrata in vigore della L. n. 183 del 2010) ed essendo la cessazione dei rapporti di lavoro intervenuta rispettivamente in data 31.7.2009 e 30.9.9009;

che ritiene il Collegio si debba pervenire al rigetto del ricorso;

che correttamente la Corte d’appello ha ritenuto inoperante nella specie il termine di decadenza per l’azione diretta a far valere l’illegittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro quale introdotto dalla L. n. 183 del 2010, art. 32 stante quanto disposto dal comma 1 bis, aggiunto a tale disposizione dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, che ha previsto che le disposizioni di cui al novellato L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistino efficacia a decorrere 31 dicembre 2011;

che tale differimento dell’efficacia della nuova disciplina decadenziale, introdotta dall’art. 32, è stato infatti ritenuto operante per tutte le fattispecie alle quali questa nuova disciplina si riferisce;

che in proposito questa Corte, a s. u., n. 4913 del 14.23.2016, ha affermato che “la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla L. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato L. n. 604 del 1966, art. 6 sicchè, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell’intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. “collegato lavoro”) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l’entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo questo alla “ratio legis” di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione “ex novo” del suddetto e ristretto termine di decadenza”;

che la Corte di appello di Roma si è attenuta all’enunciato principio ritenendo applicabile il differimento della decadenza, mediante la rimessione in termini, a contratti scaduti rispettivamente il 31.7 ed il 30.9.2009, in relazione all’esigenza – soddisfatta dalla norma di cui del D.L. n. 225 del 2010, art. 2, comma 54, convertito con modifiche dalla L. n. 10 del 2011 – di evitare un pregiudizio per coloro i quali, come la controricorrente, intenzionati a contestare la cessazione del rapporto di lavoro, si trovassero ad incorrere inconsapevolemente nella decadenza;

che, pertanto, non essendo il contenuto della memoria della ricorrente idoneo a scalfire le conclusioni della proposta del relatore e potendo quest’ultima, per quanto argomentato, integralmente condividersi, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

che le spese del giudizio di legittimità seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA