Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5813 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 03/03/2021), n.5813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23209/2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente – principale –

contro

R.D., R.L., T.S., nella qualità di eredi di

R.M., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO CASTELLANI, che

li rappresenta e difende;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 5391/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/07/2015 R.G.N. 1995/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza in data 15 luglio 2015 n. 5391 la Corte d’Appello di Roma, per quanto ancora in discussione, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede nella parte in cui aveva accertato la responsabilità del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (in prosieguo: MIUR) per mobbing ai danni del dirigente R.M., accolto la domanda di risarcimento del danno biologico e rigettato le ulteriore domande risarcitorie; in parziale riforma della sentenza di primo grado, liquidava un maggior danno.

2. La Corte territoriale osservava che dai fatti allegati dall’originario ricorrente, poteva risalirsi, in assenza di giustificazione della condotta datoriale, all’intento persecutorio.

3. Il R. aveva allegato che in seguito al trasferimento presso la “direzione generale per le risorse” del MIUR era stato collocato in un locale scarsamente illuminato e privo di climatizzatore, senza essere invitato alle riunioni di lavoro nè incaricato di alcun compito di studio e che ogni progetto da lui realizzato era restato privo di riscontri. Inoltre, aveva esposto di essere rimasto privo di incarichi specifici nonostante la vacanza di posti dirigenziali e la disponibilità più volte manifestata. Tali fatti, non contestati specificamente dal MINISTERO nell’atto di appello, costituivano violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e dell’art. 2087 c.c. e si erano realizzati a partire dal novembre 2003, allorchè il R. a seguito del trasferimento presso la direzione generale aveva subito un progressivo demansionamento, sino alla privazione totale delle mansioni.

4. Mancavano specifiche allegazioni del danno patrimoniale alla professionalità o da perdita di chanches.

4. Il R. aveva prospettato anche un danno non patrimoniale, di tipo biologico, esistenziale e morale. A dimostrazione del danno biologico aveva prodotto una relazione medica mentre per le altre voci di danno non aveva specificato i pregiudizi in concreto subiti.

5. La CTU espletata nel primo grado aveva provato un danno biologico del 25%; contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dalla CTU si evinceva che le condotte del datore di lavoro costituivano causa esclusiva e non mera concausa dello stato depressivo sofferto dal R. dal novembre 2003.

6. Le tabelle del Tribunale di Milano dell’anno 2014, cui risultava equo fare riferimento per la liquidazione del danno biologico, elaboravano valori monetari medi che già tenevano conto della incidenza-standard della invalidità non solo sugli aspetti anatomo-funzionali ma anche sugli aspetti relazionali nonchè sugli aspetti di sofferenza soggettiva. La tabelle prevedevano anche percentuali di aumento di tali valori medi, da utilizzare per la personalizzazione della liquidazione ma nella fattispecie concreta i pregiudizi patiti non necessitavano di personalizzazione.

7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MIUR, articolato in tre motivi, cui hanno opposto difese con controricorso gli eredi di R.M., contenente altresì ricorso incidentale, affidato a due motivi di censura. I controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo del ricorso principale il MIUR ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in combinato disposto con l’art. 2087 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., censurando la sentenza per avere ritenuto provato l’inteso lesivo del mobbing.

2. Ha assunto l’insussistenza nella fattispecie di causa del requisito di gravità, precisione e concordanza dei fatti indizianti, esponendo che:

– gli scritti che il R. aveva indirizzato ai suoi superiori, in assenza di riscontro, indicati nel ricorso introduttivo, non erano coerenti rispetto agli obiettivi dell’incarico affidatogli – D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 19, comma 10 – dapprima dal direttore generale delle Risorse Umane (periodo 2004/2008) e, successivamente, nell’anno 2008 (periodo maggio-dicembre 2008), dal direttore generale per il personale scolastico;

– negli anni 2004- 2007 il R., come ergeva dallo stesso ricorso introduttivo, aveva maturato una forte aspettativa al conferimento di un incarico di dirigente generale o presso il gabinetto del Ministro: la mancata realizzazione di tale aspettativa aveva determinato un suo risentimento verso i superiori;

– Il profilo caratteriale del R., quale emergeva dalla ctu, era connotato dalla predisposizione a considerare negativamente e quali forme di accanimento ai suoi danni le normali vicende del rapporto lavorativo. Doveva altresì considerarsi che le condotte lamentate: sarebbero state poste in essere da quattro dirigenti di tre diversi uffici dirigenziali sicchè era improbabile la comunanza a tutti dell’intento lesivo; si erano realizzate nell’ambito di strutture di ampie dimensioni; non rientravano nella tipologia delle condotte mobbizzanti elaborata negli studi di psicologia.

3. Il motivo è inammissibile. Pur deducendo formalmente la violazione di norme di legge, nella sostanza il MIUR sottopone all’attenzione di questa Corte elementi di prova che deporrebbero nel senso della insussistenza del mobbing, come gli obiettivi assegnati, le personali aspettative di carriera del R., il dato caratteriale. In tal modo, piuttosto che allegare un vizio di interpretazione o di applicazione delle norme di diritto, si sollecita questa Corte a compiere un non-consentito riesame del merito.

4. Con il secondo mezzo il MIUR ha censurato la sentenza – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, assumendo la apparenza della motivazione in ordine alla risalenza della condotta di mobbing al novembre 2003 piuttosto che al dicembre 2004, epoca effettiva di assegnazione del R. presso gli uffici del Ministero. Ha esposto che la sentenza impugnata collocava erroneamente il trasferimento del R. presso la direzione generale del Ministero nel novembre 2003 mentre a quella data egli era assegnato all’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, dove aveva prestato servizio sino al dicembre 2004.

5. Il motivo è inammissibile. La deduzione del vizio di apparenza della motivazione non è coerente con i contenuti della censura. Il ragionamento svolto dal giudice dell’appello è chiaramente esposto nella sentenza impugnata. Il MIUR deduce, piuttosto che la assenza della motivazione, un vizio della motivazione, per omesso esame di un fatto decisivo, senza rispettare gli oneri di specificità sottesi alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

6. Con il terzo motivo il MIUR ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in riferimento alla liquidazione del danno biologico.

Si assume che il ctu aveva riconosciuto una invalidità del 15% e non del 25%, come statuito in sentenza.

7. Il motivo è inammissibile. Si denuncia un errore di percezione degli esiti della ctu, in assenza di ogni attività valutativa del giudice dell’appello in merito agli stessi esiti, che non è riconducibile al vizio di assenza di motivazione ma, piuttosto, alli errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4.

8. Il ricorso principale deve essere dunque, nel complesso, dichiarato inammissibile.

9. Con il primo motivo i ricorrenti in via incidentale hanno denunciato violazione degli artt. 112, 115, 116, art. 132, n. 4, nonchè omessa pronuncia sui danni esistenziali e morali, censurando il mancato riconoscimento di tali voci del danno non patrimoniale.

10. Hanno dedotto che i fatti integranti il pregiudizio esistenziale e morale erano stati allegati sin dal ricorso introduttivo e documentati dalla relazione neuropsichiatrica di parte e dalla CTU. Tali allegazioni erano state trascritte nell’atto di appello (pagina 13) sicchè l’onere di deduzione era stato compiutamente assolto.

11. Il motivo è inammissibile.

12. La Corte territoriale non ha omesso la pronuncia sulla domanda di

risarcimento del danno morale ed esistenziale, che ha preso in esame, rigettandola, sicchè la relativa censura non è conferente ai contenuti della sentenza.

13. Nel resto, l’impugnazione chiede a questa Corte un riesame delle valutazioni di merito compiute dal giudice dell’appello circa la genericità delle allegazioni e non si confronta con le complessive ragioni della decisione. La Corte territoriale, infatti – oltre ad avere affermato che i pregiudizi di natura esistenziale e morale non erano stati dedotti nè dimostrati (pagina 10, in fine) – ha anche evidenziato: che le tabelle del Tribunale di Milano, utilizzate per la liquidazione, considerano nel punto di invalidità non soltanto gli aspetti strettamente anatomo-funzionali ma anche gli aspetti relazionali nonchè di sofferenza soggettiva (morali), sulla base dello standard ordinario; che nella fattispecie concreta non vi erano elementi per una personalizzazione in aumento di tali valori. Tale ratio non è attinta dal ricorso incidentale.

14. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione degli artt. 112,115,116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, anche in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 4 e 5 ed art. 23 e artt. 1175,1218,1375 c.c., nonchè omessa pronuncia sul danno da perdita di chanches e da demansionamento, in relazione alle ulteriori domande di danno.

15. I ricorrenti incidentali hanno censurato la mancata pronuncia sul capo di domanda relativo alla perdita delle chanches di carriera, danno dedotto tanto quale effetto del mobbing che come conseguenza della violazione delle norme sul conferimento degli incarichi dirigenziali. Nell’assunto dei ricorrenti incidentali, tali circostanze avrebbero provato in via presuntiva la perdita delle chanches di conseguire un incarico di direzione, di livello generale o non generale.

16. Il motivo è inammissibile.

17. La Corte territoriale si è pronunciata sulla domanda di danno patrimoniale (pagina 9 della sentenza impugnata, in principio), rigettandola sul rilievo della carenza di specifiche allegazioni circa la eventuale riduzione delle capacità professionali, di guadagno o di chanches causate dalla prolungata assegnazione a compiti privi di adeguato contenuto professionale e dalla mancata assegnazione di incarichi di direzione.

18. Trattasi di valutazioni di merito, censurabili in questa sede piuttosto che con la deduzione del vizio di violazione di norme con la specifica indicazione di un fatto storico non esaminato, oggetto di discussione tra le parti e di rilevanza decisiva ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, allegazione non rinvenibile nel contenuto della censura.

19. Il ricorso incidentale risulta dunque nel complesso inammissibile.

20. Le spese del presente grado si compensano tra le parti per la reciproca soccombenza.

21. Nei confronti del MIUR non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato in quanto l’Amministrazione dello Stato, a tenore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 1151, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.

22. Nei confronti degli eredi ricorrenti in via incidentale sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Compensa le spese

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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