Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5813 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 03/03/2020), n.5813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO di N. M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4353/2018 R.G. proposto da.

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Intals Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Montecamozzo Lucia, con

domicilio eletto presso lo studio Fantozzi & Associati in Roma

via Sicilia n. 36, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

condizionato avverso la sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia n. 2882/09/17, depositata il 28 giugno

2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre

2019 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

Che:

Intals Spa impugnava l’avviso di accertamento, nonchè l’atto di irrogazione delle sanzioni, emessi dall’Agenzia delle dogane in relazione a quattro dichiarazioni di importazione definitiva di merce (nella specie, ceneri di alluminio) di origine svizzera, classificata alla VD 2620 4000 00, per recuperare l’Iva all’importazione non versata per aver la società indicato di volersi avvalere del meccanismo del reverse charge, ancorchè detta merce non fosse riconducibile alle ipotesi previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, commi 7 e 8,.

La contribuente contestava la fondatezza della pretesa erariale dovendosi ritenere le disposizioni dell’art. 74 cit. riferite anche alle ceneri di materiali non ferrosi.

L’impugnazione era accolta dalla CTP di Como. La decisione era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste con controricorso la contribuente, che propone ricorso incidentale condizionato con un motivo, depositando altresì memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. E’ infondata, preliminarmente, l’eccepita inammissibilità per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3: il ricorso riporta, sia pure riproducendo prima la parte in fatto e poi la parte motiva della sentenza, una sufficiente, ancorchè sintetica, esposizione dei fatti sostanziali e processuali, con indicazione del tenore delle ragioni della decisione e di quelle fondanti le rispettive pretese, mentre non è necessario – essendo richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3 solo una “esposizione sommaria” dei fatti di causa – che siano riportate tutte le deduzioni ed argomentazioni delle parti.

2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, commi 7 e 8, per aver la CTR ritenuto l’importazione di ceneri di alluminio, classificabili alla VD 2620 e previste dalla Sezione V della NC, soggette a reverse charge, mentre solo i beni rientranti nella Sezione XV della NC erano ammessi al regime agevolato; tale merce, inoltre, non era neppure riconducibile alla nozione di “rottami, cascami e avanzi ferrosi” perchè risultante da un processo chimico e non meccanico di lavorazione.

2.1. Il motivo non è fondato.

2.2. Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, commi 7 e 8, ratione temporis applicabili, dispongono che:

“7. Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con l’indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli artt. 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’art. 25. Agli effetti della limitazione contenuta nell’art. 30, comma 3, le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:

a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);

b) ferro-leghe (v.d., 72.02);

c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);

d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).

8. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:

a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);

b) nichel greggio, anche in lega (v. d. 75.02);

c) alluminio greggio, anche in lega (v. d. 76.01);

d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);

e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);

e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);

e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);

e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v. d. 7605.11);

e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21);

e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)”

2.3. Il comma 8 sopra riportato si riferisce a due categorie di beni, ossia i rottami, i cascami e gli avanzi di metalli non ferrosi nonchè i semilavorati di metalli non ferrosi.

Solo per questi ultimi la previsione è riferita a specifiche voci doganali, mentre per i primi l’indicazione è disancorata da ogni riferimento di classificazione e, a maggior ragione, di lavorazione.

Tale conclusione trova riscontro nel dettato del comma 7, che, in termini ancora più chiari (poichè distingue le diverse ipotesi collocandole in periodi distinti separati da un punto, con una netta cesura), è strutturato secondo la medesima ripartizione.

2.4. Si tratta, del resto, di soluzione coerente con il disposto di cui alla direttiva 2006/112/CE, art. 199, paragrafo 1, lett. d, secondo il quale:

“1. Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:

d) cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non riutilizzabili in quanto tali, di materiali di scarto industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili, di materiali di scarto parzialmente lavorati, di avanzi e determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi figuranti nell’allegato VI;”.

La norma unionale, infatti, non pone particolari condizioni, neppure sotto il profilo della lavorazione originaria (industriali e non industriali), mentre, con riguardo specificamente alle ceneri di materiali non ferrosi, è lo stesso allegato VI che ne puntualizza la rilevanza ed inclusione (n. 3: “cessioni di residui ed altri materiali riciclabili costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, loro leghe, scorie, ceneri, scaglie e residui industriali contenenti metalli o loro leghe, nonchè…”), distinguendo altresì rispetto ai cd. semilavorati (contemplati ai punti 1 e 2).

2.5. Ne deriva che – in linea con l’accertamento di fatto operato dalla CTR secondo la quale “le ceneri di alluminio oggetto della presente controversia sono dei rottami di metallo e non semilavorati” – è corretta la sussunzione della fattispecie nell’ambito del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, comma 8.

3. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla mancata prova dell’assolvimento dell’Iva all’importazione da parte della contribuente con applicazione dell’inversione contabile.

3.1. Il motivo è infondato.

Sulla questione, infatti, la CTR ha esplicitamente deciso: dopo aver espressamente considerato la doglianza, con la riproduzione delle censure proposta dall’Ufficio, ha valutato e ricondotto la merce tra i residui soggetti al regime del reverse charge, per concludere, quindi, con l’affermazione che “l’appello dell’Ufficio va respinto”.

4. Il ricorso va pertanto rigettato.

Il ricorso incidentale condizionato resta, per l’effetto assorbito. Le spese, attesa la novità della questione e l’assenza di precedenti specifici, vanno compensate.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, nei confronti dell’Agenzia delle dogane in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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