Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5812 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.08/03/2017),  n. 5812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16989-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (C.F. (OMISSIS)), in persona dell’Amministratore

Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, L.G. Faravelli 22, presso lo studio

dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 173/2014 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI,

Sezione DISTACCATA di SASSARI, depositata il 04/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 4.7.2014, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettando il gravame della società Poste Italiane, confermava la decisione di primo grado che aveva accertato la illegittimità della causale apposta al primo dei contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati con la Select Spa, agenzia per il lavoro, per il periodo dal 7.2.2005 al 30.6.2005, e dichiarato che tra M.S. e la società utilizzatrice, Poste Italiane s.p.a., si era instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla indicata data, condannando la società al pagamento di un indennità forfetizzata pari a tre mensilità di retribuzione, oltre accessori di legge;

che, con riferimento al contratto stipulato per le ragioni di carattere organizzativo e produttivo derivanti dagli accordi 29 luglio 2004 e 22 marzo 2005 stipulati tra Poste Italiane e le OOSS a livello nazionale, dei quali il primo in materia di Recapito, nell’ambito delle esigenze di copertura del servizio, la fornitura di personale era finalizzata alla copertura sia di assenze non programmabili, sia di assenze di carattere strutturale per l’ottimale copertura del servizio; che la documentazione prodotta e l’istruttoria orale espletata non avevano consentito, secondo la Corte, di chiarire a quali delle causali contraddittoriamente esposte si riferisse l’assunzione del M.;

che di tale sentenza la società chiede la cassazione affidando l’impugnazione a tre motivi, cui il M., rimasto intimato, non ha opposto difese;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e stata comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata; che, con il primo motivo, la società denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, art. 21 oltre che dell’art. 25 ccnl 11.7.2003, nonchè degli accordi del 29.7.2004 e del 22.3.2005, rilevando che erano questi a giustificare il ricorso al lavoro somministrato a termine per sopperire alle assenze determinate sia da ragioni contingenti legate alla riorganizzazione, che da ragioni ordinarie, come ferie e malattia;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, osservando che le deposizioni dei testimoni assunti ed i registri dell’ufficio prodotti erano stati tali da contraddire le conclusioni della Corte del merito, con riguardo alla finalità di “copertura” della prestazione lavorativa del Matte”, fatto decisivo perchè, ove oggetto di corretto esame, avrebbe offerto la prova del rispetto della causale dedotta nel contratto di somministrazione;

che, con il terzo motivo, viene denunziata violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, sostenendosi l’erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso l’applicazione dell’art. 32, dovendo considerarsi un caso “di conversione” nel senso indicato da tale norma anche quello ricorrente in ipotesi di somministrazione irregolare e che, in ogni caso, gli interessi e rivalutazione monetaria, se dovuti, maturavano dalla data della sentenza;

che ritiene il Collegio si debba pervenire al rigetto del ricorso;

che la sentenza impugnata si è uniformata ai principi più volte affermati da questa Corte come di seguito delineati;

che, quanto al primo motivo, va osservato che la sua infondatezza si ricollega alla mancata dimostrazione delle ragioni reali sottese alla assunzione del singolo lavoratore in conformità alle esigenze dedotte nel contratto di somministrazione e prima ancora al mancato adempimento dell’onere di specificazione delle causali giustificative del ricorso alla somministrazione a termine;

che, invero, pure essendo, in tema di somministrazione di manodopera, il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono limitato all’accertamento della loro esistenza, non potendo esso estendersi, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 3, al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell’utilizzatore (Cass. 15.7.2011 n. 15610, Cass. 9.9.2013 n. 20598), la normativa di riferimento prevede come “condizione di liceità” che il contratto sia stipulato solo in presenza di ragioni rientranti in quelle categorie ed impone di indicarle per iscritto nel contratto a pena di nullità (art. 21, u.c.) e l’indicazione non può essere tautologica e generica, ne può risolversi in una parafrasi della norma, dovendo esplicitare il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta (cfr. in tali termini, Cass. 6933/2012 cit.);

che, nel caso in esame, le ragioni del ricorso al lavoro in somministrazione sono state indicate nelle esigenze sostitutive previste dagli accordi sindacali, che, come osservato dal giudice del gravame, contemplano varie ed eterogenee ipotesi di necessità sostitutive;

che quella indicata in sede contrattuale non è stata ritenuta sufficientemente specifica, in quanto la ricorrente nulla di preciso ha dedotto, se non che dalla norma non si rileva una esigenza di specificità nei sensi ritenuti dalla Corte territoriale e che comunque le ragioni erano precisate nei termini prescritti in virtù del rinvio al contenuto degli accordi sindacali;

che la Corte territoriale ha rilevato che, in realtà, tali ragioni non potevano essere considerate idonee, perchè non vi era alcuna specificazione della causale genericamente riferita sia alla esigenza di coprire assenze non programmabili, sia a quella di coprire assenze a carattere strutturale per l’ottimale copertura del servizio, in tal modo la formulazione essendo inclusiva indifferentemente di ipotesi alternativamente previste negli accordi sindacali, in contrasto con la logica sottesa agli stessi, diretta a definire per ciascuna esigenza precise tipologie di contratti, non essendo in sostanza indicate con sufficiente grado di specificazione le condizioni che rendevano necessario il ricorso ad assunzioni in sostituzione di personale assente, con riferimento alle componenti identificative essenziali della causale, sia quanto al contenuto) che alla sua portata spazio temporale, che, più in generale circostanziale, sì da rendere possibile il controllo della loro effettività con ogni conseguenza sul piano, connesso, del controllo giudiziario concentrato nella verifica della effettività di quanto previsto in sede contrattuale (sul punto, cfr., Cass. 6933 del 2012, cit.; 2521 del 2012 cit.,15610 del 2011 e, da ultimo Cass. 8120 del 2013).

che, in concreto, è stato ritenuto, in maniera conforme ai suddetti principi, che non è stato assolto l’onere di allegazione e prova da parte dell’utilizzatrice e la censura al riguardo deve ritenersi mal prospettata, in quanto gli accordi sindacali, che a dire della ricorrente costituirebbero validi riferimenti ai fini dell’individuazione della causale in termini di adeguata specificità dell’esigenza che si intendeva soddisfare con il ricorso) alla somministrazione, correttamente sono stati ritenuti non idonei di per sè a consentire il controllo di effettività di quanto previsto in sede contrattuale (sul punto, cfr., Cass. 6933 del 2012, cit.; 2521 del 2012 cit., 15610 del 2011 e, da ultimo Cass. 8120 del 2013) e che questo accertamento è di competenza del giudice di merito che, se motivato in maniera adeguata e priva di contraddizioni, non può essere rivalutato in sede di legittimità;

che la motivazione in fatto della decisione non è stata fatto oggetto di adeguata censura, poichè non si specifica in quali termini siano stati in sede di gravame formulati specifici rilevi all’attività valutativa delle prove compiuta dal giudice di primo grado, attraverso l’indicazione di fatti idonei alla detta contestazione, rilevanti ai fini di causa ed aventi valore di decisività, nè si riproducono le doglianze specificamente avanzate in conformità al principio di autosufficienza;

che il secondo motivo, che richiama sia pure nominalmente vizi relativi alla violazione della regola del riparto dell’onere probatorio e censura l’omesso esame di fatto decisivo, nella sostanza critica l’erroneo esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito;

che, tuttavia, sotto il primo profilo la doglianza non verte sulla violazione della regola suddetta e per il resto il dedotto erroneo apprezzamento delle risultanze probatorie non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito) oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016 n. 11892);

che, con riferimento al terzo motivo, che attiene alla questione dell’erronea determinazione della indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 e sulla decorrenza degli accessori, è sufficiente osservare che, sebbene dalle conclusioni dell’atto di gravame riportate nella sentenza della Corte del merito si evinca che un motivo di impugnazione era effettivamente relativo a tali aspetti, nulla è stato statuito al riguardo, sicchè è inammissibile il motivo che assume la avvenuta violazione di legge, laddove è mancata ogni statuizione, onde altra doveva essere la prospettazione del vizio per pervenire alla cassazione della decisione in parte qua;

che, pertanto, non essendo il contenuto della memoria della ricorrente a scalfire le conclusioni della proposta del relatore, e potendo quest’ultima, per quanto argomentato, integralmente condividersi, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

che nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità, essendo il M. rimasto intimato;

che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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