Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5812 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 03/03/2021), n.5812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22106-2020 proposto da:

S.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso

entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dagli avvocati Mobilia Carmelo, Bambaci

Luigi;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 07/01/2019;

Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del

17/02/2021, dal Presidente Lombardo Luigi Giovanni.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Improcedibilità del ricorso per omesso deposito dello stesso nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c.. (giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, dovendosi aver riguardo alla data di perfezionamento della notifica: Cass., Sez. Un., n. 458 del 13/01/2005), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019; Cass., Sez. 6 – 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 – 3, n. 12894 del 24/05/2013)”.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto la notifica del ricorso si è perfezionata il C16/02/2020 e il ricorso (pur considerando la sospensione dei termini dal 9/3/2020 all’11/5/2020 disposta, in ragione della pandemia, dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, convertito dalla L. n. 27 del 2020 e D.L. n. 23 del 2020, art. 36, convertito dalla L. n. 40 del 2020) non è stato depositato nei venti giorni successivi, come da certificazione della cancelleria posteriore rispetto alla scadenza del termine;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA