Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5811 del 13/03/2014
Civile Decr. Sez. 5 Num. 5811 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che tale norma è di immediata applicazione in quanto essa non
concerne le regole relative alla proposizione del ricorso per cassazione;
Ritenuto che in ragione della mancata costituzione della parte intimata non
si debba provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Si corpnichi.
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Il Presidente
Dott. Mario Adam
13 MAR -2014
Data pubblicazione: 13/03/2014
Avv. Anna Collabolletta
CT 52814/10 – SEZ. III
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Sezione5^ civile tributaria
ATTO DI RINUNCIA
L’Avvocatura Generale dello Stato, quale procuratrice domiciliataria dell’Agenzia
dell’Entrate, successore ex lege dell’Agenzia del Territorio, stante la avvenuta
composizione del contrasto giurisprudenziale e l’orientamento ormai assunto da Codesta
Suprema Corte sulla questione afferente il riclassamento delle unità immobiliari urbane
situate nel comune di Napoli,
RINUNCIA
al ricorso in epigrafe.
Ricorso n. R.G. 1455/11